+15.1 Remunerazione non differita e differita
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15.1 Remunerazione non differita e differita
255.Gli enti dovrebbero attuare un piano di differimento che allinei adeguatamente la remunerazione del personale alle attività dell’ente, al ciclo economico e al profilo di rischio e alle attività dei membri del personale più rilevante in modo che una parte sufficiente della remunerazione variabile possa essere adeguata nel tempo ai risultati del rischio attraverso aggiustamenti per il rischio ex post. 256.Un piano di differimento è definito da diverse componenti: - a. la proporzione della remunerazione variabile che viene differita (sezione 15.2);
- b. la durata del periodo di differimento (sezione 15.2);
- c. la velocità di attribuzione della remunerazione differita, compreso l’arco temporale dalla fine del periodo di valutazione fino all’attribuzione del primo importo differito (sezione 15.3).
257.Gli enti dovrebbero tenere conto, nell’ambito del piano di differimento, della forma in cui viene riconosciuta la remunerazione variabile differita e, se necessario, differenziare i propri piani di differimento variando tali componenti per le diverse categorie del personale più rilevante. La combinazione di queste componenti dovrebbe determinare un piano di differimento efficace in cui siano forniti chiari incentivi per l’assunzione di rischi orientata a lungo termine mediante procedure trasparenti di allineamento al rischio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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