+14. Politica dell’idoneità in un contesto di gruppo
---+117. A norma dell’articolo 109, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, l’ente CRD …
---+118. La politica dovrebbe essere adeguata alla situazione specifica degli enti creditizi che fanno …
---+119. L’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che la valutazione dell’idoneità sia conforme a …
---+120. L’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che le filiazioni stabilite in paesi terzi incluse …
---+121. I requisiti di idoneità di cui alla direttiva 2013/36/UE e ai presenti orientamenti, si …
---+122. L’organo di gestione delle filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE dovrebbe adottare e …

14. Politica dell’idoneità in un contesto di gruppo

14. Politica dell’idoneità in un contesto di gruppo

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
117. A norma dell’articolo 109, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, l’ente CRD …

A norma dell’articolo 109, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, l’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che una politica a livello di gruppo per la valutazione dell’idoneità di tutti i membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave sia applicata in modo coerente e integrata in ognuna delle filiazioni, nell’ambito del consolidamento prudenziale, anche in quelle non soggette alla direttiva 2013/36/UE, anche se stabilite in paesi terzi, ivi compresi i centri finanziari offshore.

118. La politica dovrebbe essere adeguata alla situazione specifica degli enti creditizi che fanno …

La politica dovrebbe essere adeguata alla situazione specifica degli enti creditizi che fanno parte del gruppo e delle filiazioni nell’ambito del consolidamento prudenziale non soggetti alla direttiva 2013/36/UE. Gli organi o i servizi competenti nell’ambito dell’ente CRD consolidante e le rispettive filiazioni dovrebbero interagire e scambiarsi informazioni in merito alla valutazione dell’idoneità, laddove opportuno.

119. L’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che la valutazione dell’idoneità sia conforme a …

L’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che la valutazione dell’idoneità sia conforme a tutti gli obblighi specifici di qualsivoglia giurisdizione pertinente. Per quanto concerne gli enti e le entità all’interno di un gruppo ubicati in più di uno Stato membro, l’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che la politica a livello di gruppo tenga conto delle differenze tra il diritto societario nazionale e altri obblighi regolamentari.

120. L’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che le filiazioni stabilite in paesi terzi incluse …

L’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che le filiazioni stabilite in paesi terzi incluse nell’ambito del consolidamento prudenziale abbiano attuato coerentemente la politica del gruppo in modo da adempiere agli obblighi di cui agli articoli 74, 88 e 91 della direttiva 2013/36/UE, purché ciò non sia illegale ai sensi delle leggi del paese terzo. A tal fine, le imprese madri nell’UE e le filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE dovrebbero garantire che i criteri di idoneità applicati dalla filiazione ubicata in un paese terzo siano conformi almeno a quelli applicati nell’UE.

121. I requisiti di idoneità di cui alla direttiva 2013/36/UE e ai presenti orientamenti, si …

I requisiti di idoneità di cui alla direttiva 2013/36/UE e ai presenti orientamenti, si applicano agli enti CRD indipendentemente dal fatto che possano essere o meno filiazioni di un ente impresa madre in un paese terzo. Laddove una filiazione nell’UE di un’impresa madre stabilita in un paese terzo sia un ente CRD consolidante, l’ambito del consolidamento prudenziale non comprende il livello dell’impresa madre stabilita in un paese terzo e altre filiazioni dirette di tale impresa madre. L’ente CRD consolidante dovrebbe assicurare che la propria politica tenga conto della politica a livello di gruppo dell’impresa madre stabilita in un paese terzo, nella misura in cui non contravvenga agli obblighi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione applicabile, compresi i presenti orientamenti.

122. L’organo di gestione delle filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE dovrebbe adottare e …

L’organo di gestione delle filiazioni soggette alla direttiva 2013/36/UE dovrebbe adottare e attuare una politica dell’idoneità a livello individuale coerente con le politiche stabilite a livello consolidato o subconsolidato, in modo che sia conforme a tutti gli obblighi specifici di cui al diritto nazionale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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