+83. Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere …
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83. Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere …
Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri: - a. le attività in bilancio e fuori bilancio dell’impresa di investimento e se, del caso, la conformità di tale impresa ai criteri e alle soglie di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034;
- b. se l’impresa di investimento sia autorizzata a detenere denaro o attività dei clienti; EBA Public
- c. il tipo di attività e servizi autorizzati (per esempio, quelli di cui all’allegato 1, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE) e altri servizi (per esempio, quelli di compensazione) prestati dall’impresa di investimento;
- d. l’importo delle attività gestite;
- e. le attività salvaguardate e gestite;
- f. il volume degli ordini dei clienti trattati;
- g. il volume del flusso di negoziazione giornaliero;
- h. la presenza geografica dell’impresa di investimento e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione, paesi terzi inclusi;
- i. la forma giuridica e gli strumenti di capitale e di debito disponibili;
- j. i metodi utilizzati per determinare i requisiti patrimoniali;
- k. se l’impresa di investimento faccia o meno parte di un gruppo e, in caso affermativo, la valutazione della proporzionalità effettuata per il gruppo e le caratteristiche del gruppo cui l’impresa di investimento appartiene;
- l. la strategia aziendale sottostante;
- m. la struttura delle attività aziendali e l’orizzonte temporale, la misurabilità e la prevedibilità dei rischi per tali attività;
- n. la struttura di finanziamento dell’impresa di investimento;
- o. l’organizzazione interna dell’impresa di investimento, ivi compreso il livello della remunerazione variabile che può essere corrisposta al personale più rilevante;
- p. le fonti principali e la struttura dei profitti e delle perdite dell’impresa di investimento;
- q. la tipologia dei clienti (ad esempio, clienti al dettaglio, società, piccole imprese, enti pubblici);
- r. la complessità degli strumenti finanziari o dei contratti;
- s. le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione;
- t. sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità e le attività di esternalizzazione in quest’area.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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