+83. Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere …

83. Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere …

Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri:

  • a. le attività in bilancio e fuori bilancio dell’impresa di investimento e se, del caso, la conformità di tale impresa ai criteri e alle soglie di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034;
  • b. se l’impresa di investimento sia autorizzata a detenere denaro o attività dei clienti; EBA Public
  • c. il tipo di attività e servizi autorizzati (per esempio, quelli di cui all’allegato 1, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE) e altri servizi (per esempio, quelli di compensazione) prestati dall’impresa di investimento;
  • d. l’importo delle attività gestite;
  • e. le attività salvaguardate e gestite;
  • f. il volume degli ordini dei clienti trattati;
  • g. il volume del flusso di negoziazione giornaliero;
  • h. la presenza geografica dell’impresa di investimento e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione, paesi terzi inclusi;
  • i. la forma giuridica e gli strumenti di capitale e di debito disponibili;
  • j. i metodi utilizzati per determinare i requisiti patrimoniali;
  • k. se l’impresa di investimento faccia o meno parte di un gruppo e, in caso affermativo, la valutazione della proporzionalità effettuata per il gruppo e le caratteristiche del gruppo cui l’impresa di investimento appartiene;
  • l. la strategia aziendale sottostante;
  • m. la struttura delle attività aziendali e l’orizzonte temporale, la misurabilità e la prevedibilità dei rischi per tali attività;
  • n. la struttura di finanziamento dell’impresa di investimento;
  • o. l’organizzazione interna dell’impresa di investimento, ivi compreso il livello della remunerazione variabile che può essere corrisposta al personale più rilevante;
  • p. le fonti principali e la struttura dei profitti e delle perdite dell’impresa di investimento;
  • q. la tipologia dei clienti (ad esempio, clienti al dettaglio, società, piccole imprese, enti pubblici);
  • r. la complessità degli strumenti finanziari o dei contratti;
  • s. le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione;
  • t. sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità e le attività di esternalizzazione in quest’area.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/