+4 Proporzionalità
---+78. Il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) …
---+79. Nell’applicare i requisiti in materia di remunerazione e le indicazioni dei presenti …
---+80. L’obbligo di adottare sane ed efficaci politiche e prassi di remunerazione si applica a tutte …
---+81. Nel valutare ciò che è proporzionato e nel determinare il livello richiesto di sofisticazione …
---+82. Qualora le imprese di investimento siano autorizzate a prestare i servizi e svolgere le …
---+83. Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere …
---+84. Prima di applicare in modo proporzionato i requisiti in materia di remunerazione e le …
---+85. Nell’attuare politiche di remunerazione specifiche per diverse categorie di personale più …
---+86. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le imprese di investimento rispettino i …
---+87. Fatta salva l’attuazione dell’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2019/2034/UE da parte …
---+88. Nello stabilire l’importo della remunerazione variabile annua corrisposta a un membro del …
---+89. Nel calcolare la media del valore delle attività per il periodo di quattro anni immediatamente …
---+90. Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui …
---+91. Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui …
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4 Proporzionalità
4 Proporzionalità
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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78. Il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) …
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Il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034, mira a rendere le politiche e prassi di remunerazione coerenti con il profilo di rischio individuale, la propensione al rischio e la strategia di un’impresa di investimento, in modo che gli obiettivi dei requisiti in materia di remunerazione siano conseguiti in modo efficace.
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79. Nell’applicare i requisiti in materia di remunerazione e le indicazioni dei presenti …
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Nell’applicare i requisiti in materia di remunerazione e le indicazioni dei presenti orientamenti in modo proporzionato, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero considerare la natura, le dimensioni, la complessità e i rischi intrinseci del modello aziendale e delle attività dell’impresa di investimento.
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80. L’obbligo di adottare sane ed efficaci politiche e prassi di remunerazione si applica a tutte …
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L’obbligo di adottare sane ed efficaci politiche e prassi di remunerazione si applica a tutte le imprese di investimento e a tutto il personale, indipendentemente dalle diverse caratteristiche delle imprese di investimento.
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81. Nel valutare ciò che è proporzionato e nel determinare il livello richiesto di sofisticazione …
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Nel valutare ciò che è proporzionato e nel determinare il livello richiesto di sofisticazione delle politiche di remunerazione e dei metodi di misurazione del rischio, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la combinazione degli aspetti qualitativi e quantitativi di tutti i criteri di cui sopra. Ad esempio, un’attività aziendale può avere una scala ridotta ma potrebbe comunque includere attività e profili di rischio complessi a causa della natura delle sue attività o della complessità dei suoi prodotti.
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82. Qualora le imprese di investimento siano autorizzate a prestare i servizi e svolgere le …
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Qualora le imprese di investimento siano autorizzate a prestare i servizi e svolgere le attività di cui all’allegato 1, sezione A, punti 2), 3), 4), 6) e 7), della direttiva 2014/65/UE, in linea di principio ci si dovrebbe aspettare un livello di sofisticazione più elevato, in particolare se l’impresa di investimento è autorizzata a detenere denaro o attività dei clienti.
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83. Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere …
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Ai fini di cui sopra, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri: - a. le attività in bilancio e fuori bilancio dell’impresa di investimento e se, del caso, la conformità di tale impresa ai criteri e alle soglie di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034;
- b. se l’impresa di investimento sia autorizzata a detenere denaro o attività dei clienti; EBA Public
- c. il tipo di attività e servizi autorizzati (per esempio, quelli di cui all’allegato 1, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE) e altri servizi (per esempio, quelli di compensazione) prestati dall’impresa di investimento;
- d. l’importo delle attività gestite;
- e. le attività salvaguardate e gestite;
- f. il volume degli ordini dei clienti trattati;
- g. il volume del flusso di negoziazione giornaliero;
- h. la presenza geografica dell’impresa di investimento e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione, paesi terzi inclusi;
- i. la forma giuridica e gli strumenti di capitale e di debito disponibili;
- j. i metodi utilizzati per determinare i requisiti patrimoniali;
- k. se l’impresa di investimento faccia o meno parte di un gruppo e, in caso affermativo, la valutazione della proporzionalità effettuata per il gruppo e le caratteristiche del gruppo cui l’impresa di investimento appartiene;
- l. la strategia aziendale sottostante;
- m. la struttura delle attività aziendali e l’orizzonte temporale, la misurabilità e la prevedibilità dei rischi per tali attività;
- n. la struttura di finanziamento dell’impresa di investimento;
- o. l’organizzazione interna dell’impresa di investimento, ivi compreso il livello della remunerazione variabile che può essere corrisposta al personale più rilevante;
- p. le fonti principali e la struttura dei profitti e delle perdite dell’impresa di investimento;
- q. la tipologia dei clienti (ad esempio, clienti al dettaglio, società, piccole imprese, enti pubblici);
- r. la complessità degli strumenti finanziari o dei contratti;
- s. le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione;
- t. sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità e le attività di esternalizzazione in quest’area.
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84. Prima di applicare in modo proporzionato i requisiti in materia di remunerazione e le …
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Prima di applicare in modo proporzionato i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni stabilite nei presenti orientamenti, dovrebbe essere effettuata l’identificazione del EBA Public personale sulla base dei criteri previsti dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento delegato della Commissione, e prescritti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della suddetta direttiva (RTS sul personale più rilevante), nonché sulla base di criteri interni aggiuntivi (15 ).
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85. Nell’attuare politiche di remunerazione specifiche per diverse categorie di personale più …
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Nell’attuare politiche di remunerazione specifiche per diverse categorie di personale più rilevante, conformemente alle sezioni 3 e 4 dei presenti orientamenti, l’applicazione della proporzionalità dovrebbe tenere conto dell’impatto sul profilo di rischio dell’impresa di investimento di tale categoria di personale più rilevante.
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86. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le imprese di investimento rispettino i …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che le imprese di investimento rispettino i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni dei presenti orientamenti in modo da garantire parità di condizioni tra le diverse imprese di investimento. Deroghe al processo di erogazione della remunerazione variabile
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87. Fatta salva l’attuazione dell’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2019/2034/UE da parte …
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Fatta salva l’attuazione dell’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2019/2034/UE da parte degli Stati membri, un’impresa di investimento con il totale delle attività inferiore alla soglia definita dal diritto nazionale ha facoltà di non applicare il requisito di differire ed erogare la remunerazione variabile negli strumenti di cui all’articolo 32, paragrafo 1), lettere j) e l), e all’articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034.
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88. Nello stabilire l’importo della remunerazione variabile annua corrisposta a un membro del …
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Nello stabilire l’importo della remunerazione variabile annua corrisposta a un membro del personale e il rapporto effettivo tra la remunerazione annua variabile e fissa ai fini dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, ossia l’applicazione di deroghe al requisito di differire ed erogare negli strumenti la remunerazione variabile ai singoli membri del personale, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto degli importi di cui alle lettere a) e b) e applicare le ulteriori condizioni di cui alle lettere da c) a h): - a. la remunerazione variabile annua riconosciuta per il periodo di riferimento che coincide con l’esercizio finanziario per il quale si determina se la deroga possa essere applicata e per tutti i periodi di riferimento che si sono conclusi in questo esercizio finanziario, indipendentemente dalla durata dei periodi di riferimento sottostanti che si sono conclusi in questo esercizio finanziario, dovrebbe includere, ad esempio, l’intero importo della remunerazione variabile basata su periodi di valutazione pluriennali rotativi e non rotativi e bonus di permanenza per periodi superiori a un anno, qualora il periodo sottostante si sia concluso nell’esercizio finanziario in questione;
- b. la remunerazione annua fissa riconosciuta per il periodo di riferimento precedente; le imprese di investimento possono non tenere conto di altri riconoscimenti che siano considerati remunerazione fissa in base ai punti 127 e 128;
(15 ) Fare riferimento agli orientamenti relativi al processo di identificazione descritti nella sezione 5 dei presenti orientamenti. EBA Public - c. la remunerazione variabile riconosciuta per il periodo di riferimento precedente, indipendentemente dalla modalità di pagamento della remunerazione (in contanti, strumenti o altre forme di remunerazione variabile);
- d. la remunerazione variabile dovrebbe consistere in tutte le forme della remunerazione variabile riconosciuta, compresa la remunerazione variabile basata sui risultati, gli importi corrisposti come remunerazione variabile garantita, i bonus di permanenza, i pagamenti per cessazione anticipata del rapporto o i benefici pensionistici discrezionali;
- e. l’importo della remunerazione variabile riconosciuta per periodi di riferimento più lunghi di un anno, per esempio sulla base di piani di incentivi a lungo termine o periodi di valutazione pluriennali, tenendo conto dell’intero importo per l’esercizio di riferimento in cui terminano i periodi di riferimento;
- f. l’intero importo della remunerazione variabile riconosciuta nell’ambito dell’esercizio di riferimento come remunerazione variabile garantita, i bonus di permanenza, i pagamenti per cessazione anticipata del rapporto e i benefici pensionistici discrezionali;
- g. gli importi dovrebbero basarsi sulla definizione della remunerazione fissa e variabile ai sensi dei presenti orientamenti e dovrebbero essere calcolati sulla base della remunerazione lorda riconosciuta;
- h. laddove l’importo sia determinato su base individuale, dovrebbe essere presa in considerazione la remunerazione riconosciuta dall’impresa di investimento; qualora l’importo sia determinato su base consolidata, si dovrebbe tenere conto di tutte le remunerazioni riconosciute nell’ambito del consolidamento prudenziale; e
- i. laddove la remunerazione sia corrisposta in una valuta diversa dall’euro, gli importi dovrebbero essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio dell’ultimo mese dell’esercizio finanziario dell’impresa di investimento (16 ).
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89. Nel calcolare la media del valore delle attività per il periodo di quattro anni immediatamente …
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Nel calcolare la media del valore delle attività per il periodo di quattro anni immediatamente precedente all’esercizio finanziario in corso ai fini dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero utilizzare la media semplice di tale valore alla fine dei quattro esercizi finanziari precedenti. Se i conti sono tenuti in una valuta diversa dall’euro, gli importi dovrebbero essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio dell’ultimo mese di ogni esercizio finanziario.
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90. Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui …
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Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 per le singole imprese di (16 ) I tassi di cambio sono disponibili sul sito web della Commissione europea all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it EBA Public investimento, le autorità competenti dovrebbero, quando riducono o aumentano le soglie, tenere conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, della sua organizzazione interna o, se applicabili, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene, nonché dei criteri di proporzionalità stabiliti nei presenti orientamenti. Lo stesso vale per quanto concerne le riduzioni delle soglie di cui all’articolo 32, paragrafo 5, lettere c), d) ed e), e all’articolo 32, paragrafo 6.
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91. Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui …
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Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui all’articolo 32, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/2034 per singoli membri del personale, le autorità competenti dovrebbero, quando riducono o aumentano la soglia, tenere conto dei criteri previsti da tale articolo e dell’impatto delle attività professionali dei membri del personale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento e sulle attività che essa gestisce rispetto ad altro personale più rilevante. Per esempio, in presenza di un impatto più considerevole sul profilo di rischio, potrebbe essere opportuno richiedere l’applicazione del differimento e del pagamento in strumenti finanziari.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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