+Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione
---+21. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 17.02.2025, fatta eccezione: a. dei …
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Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione

Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
21. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 17.02.2025, fatta eccezione: a. dei …

I presenti orientamenti si applicano a partire dal 17.02.2025, fatta eccezione:

  • a. dei paragrafi 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, che si applicheranno a decorrere dal 15 maggio 2025 per le valutazioni delle persone fisiche e dal 30 aprile 2026 per le valutazioni delle persone giuridiche;
  • b. del paragrafo 7.2, lettere da a) a e), che si applicherà a decorrere dal 30 gennaio 2026.
22. Le autorità competenti dovrebbero includere nel sistema informativo delle AEV i dati storici …

Le autorità competenti dovrebbero includere nel sistema informativo delle AEV i dati storici disponibili sulle persone fisiche degli ultimi cinque anni, calcolati a decorrere dalla data di applicazione dei presenti orientamenti, entro il 15 maggio 2025.

23. Qualora non fossero disponibili alcuni attribuiti relativi alla persona fisica, ad esempio la …

Qualora non fossero disponibili alcuni attribuiti relativi alla persona fisica, ad esempio la data o il luogo di nascita di cui al paragrafo 7.1, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata dovrebbero assicurare con altri mezzi che le informazioni da fornire siano pertinenti alla valutazione della persona di interesse.

24. Le autorità competenti dovrebbero includere i dati storici disponibili sulle persone giuridiche …

Le autorità competenti dovrebbero includere i dati storici disponibili sulle persone giuridiche degli ultimi due anni calcolati a decorrere dal 30 gennaio 2026 nel sistema informativo delle AEV, entro il 30 aprile 2026. In assenza di un codice LEI per le persone giuridiche, nel sistema informativo delle AEV dovrebbero essere inseriti altri numeri di registrazione, come quelli provenienti da un registro centrale, un registro commerciale, un registro delle imprese o un registro pubblico equivalente, unitamente al paese di costituzione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/