+Orientamenti congiunti relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari
---+Status giuridico dei presenti orientamenti congiunti
---+Obblighi di notifica
---+Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+1. I presenti orientamenti chiariscono l’uso del sistema informativo delle AEV da parte delle …
------+2. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo …
------+3. I termini utilizzati e definiti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del …
---+Titolo II – Utilizzo del sistema informativo delle AEV
------+4. Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell’onorabilità delle persone di interesse …
------+5. Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una …
------+6. Nel caso in cui si proceda a un’ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona …
------+7. I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la …
------+7.1. natural person:
------+7.2. legal person:
------+7.3. for a natural person and legal person:
---------+8. Le informazioni inserite nel sistema informativo delle AEV conformemente al paragrafo 7 saranno …
---------+9. Le autorità competenti dovrebbero nominare referenti incaricati di ricevere e rispondere alle …
---------+10. Le autorità competenti dovrebbero tenere aggiornati gli elenchi dei referenti, compresi gli …
---------+11. Prima che un’autorità competente effettui una valutazione della professionalità e onorabilità …
---+Titolo III – Scambio di informazioni e cooperazione tra le autorità competenti che utilizzano il sistema informativo delle AEV
------+12. Qualora dalla ricerca nel sistema informativo delle AEV emergano informazioni disponibili …
------+13. L’autorità richiedente dovrebbe indicare il motivo della richiesta, le informazioni richieste e …
------+15. L’effettivo scambio di informazioni sottostanti pertinenti per la valutazione della …
------+16. L’autorità interpellata dovrebbe rispondere alla richiesta, in conformità del principio di …
------+17. L’autorità interpellata non dovrebbe fornire le informazioni richieste qualora gli obblighi di …
------+18. Qualora lo scambio di informazioni sia impossibile ai sensi del paragrafo 17, l’autorità …
------+19. L’autorità interpellata può chiedere chiarimenti all’autorità richiedente in merito alla …
------+20. Le autorità competenti dovrebbero considerare riservate tutte le informazioni ricevute …
---+Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione
------+21. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 17.02.2025, fatta eccezione: a. dei …
------+22. Le autorità competenti dovrebbero includere nel sistema informativo delle AEV i dati storici …
------+23. Qualora non fossero disponibili alcuni attribuiti relativi alla persona fisica, ad esempio la …
------+24. Le autorità competenti dovrebbero includere i dati storici disponibili sulle persone giuridiche …

Orientamenti congiunti relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari

Orientamenti congiunti relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Status giuridico dei presenti orientamenti congiunti

Il presente documento contiene orientamenti congiunti da emanare a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (collettivamente denominati «regolamenti istitutivi»).

Gli orientamenti devono essere adottati ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dei regolamenti istitutivi.

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti congiunti mirano a stabilire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e ad assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione per quanto riguarda l’utilizzo del sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza (AEV) per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari, conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi.

Le autorità competenti cui si applicano gli orientamenti congiunti dovrebbero conformarvisi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza o nel rispettivo quadro normativo (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza).

Obblighi di notifica

La data prevista per l’applicazione dei presenti orientamenti congiunti è il giorno della pubblicazione delle traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE, il 17.02.2025. Inoltre, si prevede che le autorità competenti si conformino a parti degli orientamenti comuni in una fase successiva (tempistiche diverse a seconda che le disposizioni riguardino persone fisiche o giuridiche), tenendo conto del tempo necessario per inserire i dati storici nel sistema informativo delle AEV prima di utilizzarlo.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi, le autorità competenti devono notificare alla rispettiva AEV la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti congiunti, oppure in alternativa le ragioni della mancata conformità, entro il 22.04.2025. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le notifiche devono essere inviate a [compliance@eba.europa.eu, compliance@eiopa.europa.eu e compliance.fpsguidelines@esma.europa.eu] con il riferimento «JC/GL/2024 88» Sui siti web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche. Le notifiche dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi.

Gli orientamenti congiunti saranno applicabili durante la procedura di conformità e di spiegazione, dopo essere stati oggetto di un ampio processo di consultazione con le autorità competenti. In aggiunta, sono state condotte due consultazioni pubbliche conclusesi rispettivamente il 2 maggio 2023 e il 15 gennaio 2024. Inoltre, le AEV hanno avviato contatti con il Garante europeo della protezione dei dati, tenuto conto del suo parere informale. I presenti orientamenti congiunti, necessari per l’attuazione dell’articolo 31 bis dei regolamenti sulle AEV, sono rivolti esclusivamente alle autorità competenti.

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

Titolo II – Utilizzo del sistema informativo delle AEV

Utilizzo del sistema informativo delle AEV

Titolo III – Scambio di informazioni e cooperazione tra le autorità competenti che utilizzano il sistema informativo delle AEV

Invio di richieste di informazioni

Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione

Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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