+Articolo 13 18.
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Articolo 13 18.
I fabbricanti provvedono affinché i prodotti con elementi digitali siano accompagnati dalle informazioni e dalle istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II in forma cartacea o elettronica. Tali informazioni e istruzioni sono fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato. Sono chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili. Consentono un’installazione, un funzionamento e un utilizzo sicuri dei prodotti con elementi digitali. I fabbricanti mantengono a disposizione degli utilizzatori e delle autorità di vigilanza del mercato le informazioni e istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore. Qualora tali informazioni e istruzioni siano fornite online, i fabbricanti garantiscono che siano accessibili, di facile uso e disponibili online per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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