+Articolo 383 bis Modello del CVA regolamentare
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---+Articolo 383 bis 4.
---+Articolo 383 bis 5.
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Articolo 383 bis Modello del CVA regolamentare
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 383 bis 1.
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Il modello del CVA regolamentare utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 383 è concettualmente solido, è applicato integralmente e soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare il CVA di una data controparte, riconoscendo accordi di compensazione e di garanzia (margin agreements) a livello di insieme di attività soggette a compensazione (netting set), se del caso, conformemente al presente articolo;
b)
l’ente stima le probabilità di default della controparte in considerazione dei differenziali creditizi della controparte e della perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato per tale controparte;
c)
la perdita attesa in caso di default di cui alla lettera a) corrisponde alla perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato di cui alla lettera b), fatto salvo il caso in cui l’ente possa dimostrare che il rango del portafoglio di operazioni con tale controparte differisce da quello delle obbligazioni di primo rango (senior) non garantite emesse da tale controparte;
d)
in ogni momento futuro, l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con una controparte è calcolata ricorrendo a un modello di esposizione rivalutando tutte le operazioni incluse in tale portafoglio, sulla base delle variazioni congiunte simulate dei fattori di rischio di mercato che sono rilevanti per tali operazioni utilizzando un congruo numero di scenari, nonché attualizzando i prezzi alla data di calcolo utilizzando tassi d’interesse privi di rischio;
e)
il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare una dipendenza significativa tra l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni e i differenziali creditizi della controparte;
f)
se le operazioni del portafoglio sono incluse in un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) e di rivalutazione giornaliera, la garanzia reale fornita e ricevuta nel quadro di tale accordo è riconosciuta come uno strumento di attenuazione del rischio nel contesto dell’esposizione futura attualizzata simulata, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i)
l’ente determina il periodo con rischio di margine (margin period of risk) per tale insieme di attività soggette a compensazione (netting set) conformemente ai requisiti di cui all’articolo 285, paragrafi 2 e 5, e riflette tale periodo nel calcolo dell’esposizione futura attualizzata simulata;
ii)
tutte le caratteristiche applicabili dell’accordo di garanzia (margin agreement), compresi la frequenza delle richieste di margine, il tipo di garanzia reale contrattualmente ammissibile, gli importi soglia, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali tanto per l’ente quanto per la controparte, sono adeguatamente rispecchiate nel calcolo dell’esposizione futura attualizzata simulata;
iii)
l’ente ha istituito un’unità di gestione delle garanzie reali che è conforme all’articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.
Ai fini del primo comma, lettera a), il CVA ha segno positivo ed è calcolato in funzione della perdita attesa in caso di default della controparte, di un insieme adeguato di probabilità di default della controparte in momenti futuri e di un insieme adeguato di esposizioni future attualizzate simulate del portafoglio di operazioni con tale controparte in momenti futuri fino alla scadenza dell’operazione di durata maggiore compresa in tale portafoglio. Ai fini della dimostrazione di cui al primo comma, lettera c), la garanzia reale ricevuta dalla controparte non modifica il rango dell’esposizione. Ai fini del primo comma, lettera f), punto iii), del presente paragrafo, laddove abbia già istituito un’unità di gestione delle garanzie reali per l’utilizzo del metodo dei modelli interni di cui all’articolo 283, l’ente non è tenuto a istituire un’unità aggiuntiva per la gestione delle garanzie reali qualora dimostri alla propria autorità competente che tale unità soddisfa i requisiti di cui all’articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.
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Articolo 383 bis 2.
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Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se i differenziali sui credit default swap della controparte sono osservabili sul mercato, l’ente utilizza tali differenziali. Laddove tali differenziali sui credit default swap non siano disponibili, l’ente utilizza uno dei metodi seguenti:
a)
differenziali creditizi tratti da altri strumenti emessi dalla controparte che rispecchiano le condizioni di mercato correnti;
b)
variabili proxy del differenziale che sono adeguate in considerazione del rating, del settore e della regione della controparte.
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Articolo 383 bis 3.
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L’ente che utilizza un modello del CVA regolamentare soddisfa tutti i requisiti qualitativi seguenti:
a)
il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 fa parte del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell’ente che comprende l’identificazione, la misurazione, la gestione, l’approvazione e la segnalazione interna del CVA e del rischio di CVA a fini contabili;
b)
l’ente dispone di un processo per assicurare il rispetto di una serie documentata di politiche interne, controlli, valutazioni delle prestazioni del modello nonché procedure relative al modello di esposizione di cui al paragrafo 1;
c)
l’ente dispone di un’unità indipendente di validazione responsabile della validazione effettiva iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; tale unità è indipendente dalle unità che si occupano di attività relative al credito e dalle unità di negoziazione, compresa l’unità di cui all’articolo 383, paragrafo 1, lettera a), e riferisce direttamente all’alta dirigenza; dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato ad adempiere tale compito;
d)
l’alta dirigenza partecipa attivamente al processo di controllo del rischio e considera il controllo del rischio di CVA un aspetto essenziale dell’attività, al quale devono essere consacrate adeguate risorse;
e)
l’ente documenta il processo di validazione iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 con un livello di dettaglio tale da consentire a un terzo di comprendere le modalità di funzionamento dei modelli, i loro limiti e le loro ipotesi principali, nonché di ricreare l’analisi; tale documentazione stabilisce la frequenza minima con cui sarà condotta la validazione continuativa, nonché altre circostanze (quali un improvviso cambiamento nel comportamento del mercato) in base alle quali è effettuata una validazione aggiuntiva; descrive come viene condotta la validazione rispetto ai flussi di dati e ai portafogli, quali analisi vengono utilizzate e come vengono costruiti i portafogli rappresentativi di controparti;
f)
i modelli di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di esposizione di cui al paragrafo 1 per un dato scenario di fattori di rischio di mercato simulati sono sottoposti a verifica a fronte di parametri di riferimento indipendenti adeguati per un’ampia gamma di stati di mercato come parte del processo di validazione iniziale e continuativa del modello; i modelli di determinazione del prezzo relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;
g)
un riesame indipendente del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell’ente di cui alla lettera a) del presente paragrafo è effettuato dal processo di audit interno dell’ente su base regolare; tale riesame comprende tanto le attività dell’unità di cui all’articolo 383, paragrafo 1, lettera a), quanto quelle dell’unità indipendente di validazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
h)
il modello del CVA regolamentare utilizzato dall’ente per calcolare l’esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell’operazione e gli accordi di garanzia in modo tempestivo, completo e prudente; le condizioni generali e le clausole specifiche sono archiviate in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; anche la trasmissione al modello di esposizione dei dati relativi alle condizioni generali e clausole specifiche delle operazioni e degli accordi di garanzia è soggetta ad audit interno e sono predisposte procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali, le clausole specifiche e gli accordi di garanzia dell’operazione siano presi in considerazione nel sistema di esposizione in modo corretto o, almeno, prudente;
i)
i dati di mercato attuali e storici utilizzati dall’ente nel modello per il calcolo dell’esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 sono acquisiti indipendentemente dalle linee di business e immessi in tale modello in modo tempestivo e completo e conservati in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; l’ente dispone di un processo in materia di integrità dei dati ben sviluppato per gestire rilevazioni di dati inadeguate; qualora il modello faccia affidamento su variabili proxy dei dati di mercato, l’ente elabora politiche interne per individuare variabili proxy adeguate e dimostra empiricamente su base continuativa che dette variabili proxy forniscono una rappresentazione prudente del rischio sottostante;
j)
il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 riflette informazioni specifiche e contrattuali dell’operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione (netting set); l’ente verifica che le operazioni siano assegnate all’insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell’ambito del modello.
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può contemplare specifiche e ipotesi diverse al fine di soddisfare tutti i requisiti stabiliti all’articolo 383 bis, fatta eccezione per i dati di mercato immessi e il riconoscimento della compensazione che rimangono gli stessi utilizzati ai fini contabili.
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Articolo 383 bis 4.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le modalità con cui l’ente determina le variabili proxy del differenziale di cui al paragrafo 2, lettera b), ai fini del calcolo delle probabilità di default;
b)
ulteriori elementi tecnici che gli enti devono prendere in considerazione nel calcolare la perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il CVA, come indicato al paragrafo 1;
c)
quali altri strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti devono effettuare tale stima.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 383 bis 5.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell’uso del metodo standardizzato di cui all’articolo 383, paragrafo 3;
b)
la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti devono verificare la conformità dell’ente ai requisiti di cui agli articoli 383 e 383 bis.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2028. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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