+Articolo 383 bis 1.

Articolo 383 bis 1.

Il modello del CVA regolamentare utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 383 è concettualmente solido, è applicato integralmente e soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) 

il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare il CVA di una data controparte, riconoscendo accordi di compensazione e di garanzia (margin agreements) a livello di insieme di attività soggette a compensazione (netting set), se del caso, conformemente al presente articolo;

b) 

l’ente stima le probabilità di default della controparte in considerazione dei differenziali creditizi della controparte e della perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato per tale controparte;

c) 

la perdita attesa in caso di default di cui alla lettera a) corrisponde alla perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato di cui alla lettera b), fatto salvo il caso in cui l’ente possa dimostrare che il rango del portafoglio di operazioni con tale controparte differisce da quello delle obbligazioni di primo rango (senior) non garantite emesse da tale controparte;

d) 

in ogni momento futuro, l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con una controparte è calcolata ricorrendo a un modello di esposizione rivalutando tutte le operazioni incluse in tale portafoglio, sulla base delle variazioni congiunte simulate dei fattori di rischio di mercato che sono rilevanti per tali operazioni utilizzando un congruo numero di scenari, nonché attualizzando i prezzi alla data di calcolo utilizzando tassi d’interesse privi di rischio;

e) 

il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare una dipendenza significativa tra l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni e i differenziali creditizi della controparte;

f) 

se le operazioni del portafoglio sono incluse in un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) e di rivalutazione giornaliera, la garanzia reale fornita e ricevuta nel quadro di tale accordo è riconosciuta come uno strumento di attenuazione del rischio nel contesto dell’esposizione futura attualizzata simulata, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) 

l’ente determina il periodo con rischio di margine (margin period of risk) per tale insieme di attività soggette a compensazione (netting set) conformemente ai requisiti di cui all’articolo 285, paragrafi 2 e 5, e riflette tale periodo nel calcolo dell’esposizione futura attualizzata simulata;

ii) 

tutte le caratteristiche applicabili dell’accordo di garanzia (margin agreement), compresi la frequenza delle richieste di margine, il tipo di garanzia reale contrattualmente ammissibile, gli importi soglia, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali tanto per l’ente quanto per la controparte, sono adeguatamente rispecchiate nel calcolo dell’esposizione futura attualizzata simulata;

iii) 

l’ente ha istituito un’unità di gestione delle garanzie reali che è conforme all’articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.

Ai fini del primo comma, lettera a), il CVA ha segno positivo ed è calcolato in funzione della perdita attesa in caso di default della controparte, di un insieme adeguato di probabilità di default della controparte in momenti futuri e di un insieme adeguato di esposizioni future attualizzate simulate del portafoglio di operazioni con tale controparte in momenti futuri fino alla scadenza dell’operazione di durata maggiore compresa in tale portafoglio.

Ai fini della dimostrazione di cui al primo comma, lettera c), la garanzia reale ricevuta dalla controparte non modifica il rango dell’esposizione.

Ai fini del primo comma, lettera f), punto iii), del presente paragrafo, laddove abbia già istituito un’unità di gestione delle garanzie reali per l’utilizzo del metodo dei modelli interni di cui all’articolo 283, l’ente non è tenuto a istituire un’unità aggiuntiva per la gestione delle garanzie reali qualora dimostri alla propria autorità competente che tale unità soddisfa i requisiti di cui all’articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito