+Orientamenti ABE sulla definizione delle misure volte e ridurre o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione e sulle circostanze in cui ciascuna misura può essere applicata
---+Status giuridico degli orientamenti
---+Obblighi di comunicazione
---+Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+1. Oggetto I presenti orientamenti forniscono dettagli aggiuntivi sulle misure di cui all’articolo …
------+2. Definizioni Le seguenti definizioni si applicano ai presenti orientamenti: a) “strategia di …
------+3. Livello di applicazione I presenti orientamenti si applicano alle autorità di risoluzione.
---+Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure
------+4. Impedimenti e legami con i requisiti prudenziali e i requisiti di separazione strutturale a) Le …
------+5. Proporzionalità Ciascuna delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva …
------+6. Varianti delle strategie di risoluzione Le misure da parte di autorità di risoluzione di cui …
---+Titolo III – Dettagli e circostanze riguardanti le misure specifiche
------+7. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone all’ente di riesaminare …
------+8. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare …
------+9. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura di imporre obblighi di informativa …
------+10. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di …
------+11. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone di limitare o …
------+12. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo …
------+13. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che impongono modifiche alle …
------+14. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre di …
------+15. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre o a …
------+16. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone di intraprendere altre …
------+17. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone che, se un ente è …
---+Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

Orientamenti ABE sulla definizione delle misure volte e ridurre o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione e sulle circostanze in cui ciascuna misura può essere applicata

Orientamenti ABE sulla definizione delle misure volte e ridurre o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione e sulle circostanze in cui ciascuna misura può essere applicata

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il “regolamento ABE”). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all’ABE entro il 20 febbraio 2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “EBA/GL/2014/11”. Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure

Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure

Titolo III – Dettagli e circostanze riguardanti le misure specifiche

Titolo III – Dettagli e circostanze riguardanti le misure specifiche

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

Gli orientamenti dovranno essere rivisti entro il 30 giugno 2016.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/