+Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure
---+4. Impedimenti e legami con i requisiti prudenziali e i requisiti di separazione strutturale a) Le …
---+5. Proporzionalità Ciascuna delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva …
---+6. Varianti delle strategie di risoluzione Le misure da parte di autorità di risoluzione di cui …
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Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure
Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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4. Impedimenti e legami con i requisiti prudenziali e i requisiti di separazione strutturale a) Le …
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Impedimenti e legami con i requisiti prudenziali e i requisiti di separazione strutturale - a) Le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto dell’applicazione di misure volte a rimuovere o ridurre rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione derivanti dalle caratteristiche dell’ente o dall’interazione di tali caratteristiche con le circostanze esterne, compresi gli impedimenti sorti in paesi terzi. Gli impedimenti dovrebbero essere valutati in relazione al loro impatto sulla fattibilità e credibilità, come specificato nella norma tecnica di regolamentazione sul contenuto dei piani di risoluzione e sulla valutazione della possibilità di risoluzione di una determinata strategia di risoluzione (preferita o variante), compresi gli impedimenti prevedibili al ripristino della sostenibilità economica a lungo termine di un’entità che continua a svolgere le funzioni essenziali dell’ente soggetto a risoluzione.
- b) Le autorità di risoluzione possono applicare le misure esclusivamente per affrontare impedimenti alla possibilità di risoluzione senza alcuna violazione esistente o probabile dei requisiti previsti dalle normativa prudenziale da parte dell’ente.
- c) Qualora le norme o i requisiti prudenziali esistenti, in particolare ai sensi della direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, non siano sufficienti a garantire la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione per il singolo ente o per il gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’adozione di misure appropriate per imporre all’ente norme e requisiti aggiuntivi, previa consultazione dell’autorità competente. Quando in base alla legge applicabile una separazione strutturale di talune operazioni è richiesta o può essere richiesta dalle autorità competenti, e le autorità di risoluzione valutano che tale separazione non sia sufficiente a garantire la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero vagliare l’adozione di ulteriori misure adeguate.
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5. Proporzionalità Ciascuna delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva …
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Proporzionalità Ciascuna delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE può essere applicata se idonea, necessaria e proporzionata a ridurre o rimuovere gli impedimenti all’attuazione di una determinata strategia di risoluzione, compresi gli impedimenti alla liquidazione, laddove è probabile che un ente sia liquidato con procedura ordinaria di insolvenza nel caso in cui si trovi in una situazione di dissesto. - a) Una misura è idonea a raggiungere l’obiettivo prefissato se è in grado di ridurre o rimuovere materialmente in modo tempestivo l’impedimento in questione.
- b) Una misura è necessaria per raggiungere l’obiettivo prefissato se deve rimuovere o ridurre materialmente un rilevante impedimento all’attuazione fattibile o credibile della strategia di risoluzione, e se non esistono misure meno invasive in grado di raggiungere lo stesso obiettivo nella stessa misura. L’aspetto invasivo della misura dovrebbe essere valutato sulla base dei costi e degli effetti negativi sull’ente e sui suoi proprietari, e sul loro diritto di condurre l’attività d’impresa, nonché sulla solidità e stabilità della normale attività dell’ente. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, il sostegno finanziario pubblico straordinario non deve essere ritenuto una misura meno invasiva.
- c) Una misura è proporzionata alla minaccia che tali impedimenti pongono alla stabilità finanziaria in caso di dissesto dell’ente, se i benefici complessivi per rendere fattibile e credibile una liquidazione con procedura ordinaria d’insolvenza o una risoluzione dell’ente e per conseguire gli obiettivi della risoluzione superano i costi complessivi e gli effetti negativi della rimozione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero anche prendere in considerazione misure meno invasive quando valutano la proporzionalità.
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6. Varianti delle strategie di risoluzione Le misure da parte di autorità di risoluzione di cui …
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Varianti delle strategie di risoluzione Le misure da parte di autorità di risoluzione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE dovrebbero mirare a rimuovere gli impedimenti alla risoluzione in primo luogo rispetto alla strategia di risoluzione preferita. Se l’autorità di risoluzione opta per strategie alternative o di ripiego in situazioni specifiche nel caso in cui l’opzione preferita non raggiunga l’obiettivo di proteggere la stabilità finanziaria mantenendo le funzioni essenziali o nel caso in cui essa non possa essere attuata con esito positivo, in particolare in relazione ai gruppi transfrontalieri, gli impedimenti all’attuazione di opzioni alternative dovrebbero essere presi in considerazione e rimossi, se necessario. Tuttavia, le misure necessarie per rimuovere gli impedimenti alle varianti alternative dovrebbero essere attuate solo se non compromettono l’attuazione fattibile e credibile dell’opzione preferita.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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