+Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure
---+4. Impedimenti e legami con i requisiti prudenziali e i requisiti di separazione strutturale a) Le …
---+5. Proporzionalità Ciascuna delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva …
---+6. Varianti delle strategie di risoluzione Le misure da parte di autorità di risoluzione di cui …

Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure

Titolo II – Indicazioni che si applicano a tutte le misure

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
4. Impedimenti e legami con i requisiti prudenziali e i requisiti di separazione strutturale a) Le …

Impedimenti e legami con i requisiti prudenziali e i requisiti di separazione strutturale

  • a) Le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto dell’applicazione di misure volte a rimuovere o ridurre rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione derivanti dalle caratteristiche dell’ente o dall’interazione di tali caratteristiche con le circostanze esterne, compresi gli impedimenti sorti in paesi terzi. Gli impedimenti dovrebbero essere valutati in relazione al loro impatto sulla fattibilità e credibilità, come specificato nella norma tecnica di regolamentazione sul contenuto dei piani di risoluzione e sulla valutazione della possibilità di risoluzione di una determinata strategia di risoluzione (preferita o variante), compresi gli impedimenti prevedibili al ripristino della sostenibilità economica a lungo termine di un’entità che continua a svolgere le funzioni essenziali dell’ente soggetto a risoluzione.
  • b) Le autorità di risoluzione possono applicare le misure esclusivamente per affrontare impedimenti alla possibilità di risoluzione senza alcuna violazione esistente o probabile dei requisiti previsti dalle normativa prudenziale da parte dell’ente.
  • c) Qualora le norme o i requisiti prudenziali esistenti, in particolare ai sensi della direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, non siano sufficienti a garantire la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione per il singolo ente o per il gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’adozione di misure appropriate per imporre all’ente norme e requisiti aggiuntivi, previa consultazione dell’autorità competente. Quando in base alla legge applicabile una separazione strutturale di talune operazioni è richiesta o può essere richiesta dalle autorità competenti, e le autorità di risoluzione valutano che tale separazione non sia sufficiente a garantire la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero vagliare l’adozione di ulteriori misure adeguate.
5. Proporzionalità Ciascuna delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva …

Proporzionalità

Ciascuna delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE può essere applicata se idonea, necessaria e proporzionata a ridurre o rimuovere gli impedimenti all’attuazione di una determinata strategia di risoluzione, compresi gli impedimenti alla liquidazione, laddove è probabile che un ente sia liquidato con procedura ordinaria di insolvenza nel caso in cui si trovi in una situazione di dissesto.

  • a) Una misura è idonea a raggiungere l’obiettivo prefissato se è in grado di ridurre o rimuovere materialmente in modo tempestivo l’impedimento in questione.
  • b) Una misura è necessaria per raggiungere l’obiettivo prefissato se deve rimuovere o ridurre materialmente un rilevante impedimento all’attuazione fattibile o credibile della strategia di risoluzione, e se non esistono misure meno invasive in grado di raggiungere lo stesso obiettivo nella stessa misura. L’aspetto invasivo della misura dovrebbe essere valutato sulla base dei costi e degli effetti negativi sull’ente e sui suoi proprietari, e sul loro diritto di condurre l’attività d’impresa, nonché sulla solidità e stabilità della normale attività dell’ente. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, il sostegno finanziario pubblico straordinario non deve essere ritenuto una misura meno invasiva.
  • c) Una misura è proporzionata alla minaccia che tali impedimenti pongono alla stabilità finanziaria in caso di dissesto dell’ente, se i benefici complessivi per rendere fattibile e credibile una liquidazione con procedura ordinaria d’insolvenza o una risoluzione dell’ente e per conseguire gli obiettivi della risoluzione superano i costi complessivi e gli effetti negativi della rimozione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero anche prendere in considerazione misure meno invasive quando valutano la proporzionalità.
6. Varianti delle strategie di risoluzione Le misure da parte di autorità di risoluzione di cui …

Varianti delle strategie di risoluzione

Le misure da parte di autorità di risoluzione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE dovrebbero mirare a rimuovere gli impedimenti alla risoluzione in primo luogo rispetto alla strategia di risoluzione preferita. Se l’autorità di risoluzione opta per strategie alternative o di ripiego in situazioni specifiche nel caso in cui l’opzione preferita non raggiunga l’obiettivo di proteggere la stabilità finanziaria mantenendo le funzioni essenziali o nel caso in cui essa non possa essere attuata con esito positivo, in particolare in relazione ai gruppi transfrontalieri, gli impedimenti all’attuazione di opzioni alternative dovrebbero essere presi in considerazione e rimossi, se necessario. Tuttavia, le misure necessarie per rimuovere gli impedimenti alle varianti alternative dovrebbero essere attuate solo se non compromettono l’attuazione fattibile e credibile dell’opzione preferita.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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