+13. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che impongono modifiche alle …
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13. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che impongono modifiche alle …
Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che impongono modifiche alle strutture giuridiche o operative di un ente in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 2014/59/UE. - a) L’applicazione di tale misura dovrebbe essere presa in considerazione se l’autorità di risoluzione ritiene la struttura giuridica e operativa dell’ente o del gruppo eccessivamente complessa o eccessivamente interconnessa per poter mantenere la continuità dell’accesso alle funzioni essenziali in un contesto di risoluzione o per essere scorporata nel quadro di una strategia di risoluzione che implica uno scorporo del gruppo, una liquidazione o un trasferimento di alcune attività e passività.
- b) Se necessario per l’efficace attuazione di una strategia con punto di avvio multiplo (MPE) e per garantire che alcuni sottogruppi o alcune entità siano separabili, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere ai gruppi di organizzare le entità giuridiche secondo blocchi regionali o linee di business centrali, in particolare se le funzioni essenziali sono attribuibili a determinate linee di business, mentre altre linee di business non prevedono funzioni essenziali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla gestione a livello centralizzato delle coperture e dei rischi, alla gestione della negoziazione e della liquidità, e alla gestione delle garanzie, alla gestione della liquidità, o ad altre funzioni chiave di tesoreria e finanza, a meno che tali funzioni possano essere sostituite da operazioni di mercato con soggetti esterni. In conformità con la strategia di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero impedire ampie prassi di copertura e contabilizzazione tra le entità, e garantire che le entità soggette a risoluzione distinta abbiano una gestione della contabilizzazione e dei rischi sufficientemente indipendente. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di mettere in atto efficaci meccanismi di governance, controllo e gestione indipendenti in ogni sottogruppo o entità.
- c) Qualora, conformemente agli obblighi legislativi o alle decisioni di vigilanza, sia necessaria una separazione strutturale di talune attività, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se separare le attività aggiuntive, se ciò è necessario per garantire la credibilità e la fattibilità del ricorso a strumenti di risoluzione in ciascuna parte del gruppo a seguito della separazione.
- d) Le autorità di risoluzione dovrebbero assicurare che le filiazioni rilevanti per la continuità delle funzioni essenziali si trovino in giurisdizioni di paesi terzi o dell’UE che non pongono impedimenti alla risoluzione.
- e) Se la strategia di risoluzione prevede uno scorporo dell’ente o del gruppo o un cambiamento di proprietà tramite vendita o trasferimento, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere all’ente di organizzare le funzioni essenziali e accedere alle infrastrutture o ai servizi condivisi che sono necessari per la prosecuzione delle funzioni essenziali secondo una modalità che faciliti la loro continuità. Se necessario per rendere una strategia di risoluzione credibile e fattibile, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di modificare la loro struttura operativa per ridurre o prevenire la dipendenza delle entità rilevanti e delle linee di business centrali in ogni sottogruppo da infrastrutture chiave, IT, personale o altri servizi essenziali condivisi da diversi sottogruppi. Ciò dovrebbe includere i sistemi informatici gestionali. Dovrebbe essere garantito che vi siano adeguati meccanismi di governance e di controllo e che le risorse finanziarie necessarie siano disponibili in modo che i fornitori di servizi interni ed esterni possano continuare a erogare i propri servizi.
- f) Se necessario per garantire successivamente alla risoluzione la fornitura di servizi essenziali condivisi, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di trasferire tali servizi presso filiazioni operative distinte. Nell’applicazione di tale misura, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre a tali filiazioni operative
- - di limitare le loro attività alla fornitura di tali servizi e di applicare limitazioni adeguate in relazione a rischi e attività,
- - di essere adeguatamente capitalizzate per fronteggiare i loro costi operativi per un periodo di tempo adeguato,
- - di soddisfare i requisiti applicabili a un’esternalizzazione delle funzioni interessate e
- - di fornire i propri servizi nell’ambito di accordi sul livello di servizio infragruppo che siano solidi in un contesto di risoluzione.
I termini di detti accordi, gli accordi di governance di tali filiazioni e la loro struttura proprietaria dovrebbero essere idonei a garantire la continuità dei servizi successivamente alla risoluzione. - g) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di adottare precauzioni al fine di soddisfare, in una situazione di risoluzione, i requisiti specifici delle infrastrutture dei mercati finanziari ( Financial Market Infrastructure , FMI) cui partecipano, compreso l’accesso ai servizi di compensazione, pagamento e regolamento per tutti i sottogruppi e le entità rilevanti del sottogruppo durante la risoluzione e, se del caso, per un ricevente cui sono state trasferite le funzioni essenziali. Se necessario, le autorità dovrebbero valutare se richiedere agli enti di compiere sforzi ragionevoli per rinegoziare di conseguenza i contratti con le infrastrutture dei mercati finanziari, fatte salve le garanzie per proteggere la sana gestione dei rischi e le operazioni sicure e regolari delle infrastrutture dei mercati finanziari.
- h) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di evitare dipendenze critiche dell’ente, del gruppo o di ogni sottogruppo sulla fornitura di servizi nell’ambito di contratti fuori dalla giurisdizione degli Stati membri dell’UE che consentono la cessazione in caso di risoluzione delle entità del gruppo. Una dipendenza dovrebbe essere considerata critica quando interessa le funzioni essenziali dell’ente.
- i) Se una strategia con punto di avvio singolo ( Single Point of Entry , SPE) comprende una liquidazione di linee di business con funzioni non essenziali, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di garantire la separabilità di tali linee di business, all’interno o all’esterno della struttura esistente, compresa la vendibilità di talune operazioni nel caso in cui la strategia di risoluzione ne richieda la vendita. Se necessario per garantire la separabilità, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di modificare la propria struttura da succursali a filiazioni nei paesi terzi, o separare internamente tutte o alcune delle funzioni e linee di business in tali succursali per preparare uno scorporo ( carve-out ) di tali funzioni e agevolarne il trasferimento a un’entità separata.
- j) Se necessario ai fini dell’efficace attuazione di una strategia con punto di avvio singolo (SPE), il finanziamento delle filiazioni da parte della società all’apice del gruppo dovrebbe essere adeguatamente subordinato, non soggetto a compensazione ( set-off ) e/o prevedere disposizioni adeguate per il trasferimento delle perdite da altre società del gruppo all’entità giuridica alla quale gli strumenti di risoluzione sarebbero applicati, in modo da consentire alle entità operative del gruppo di rimanere economicamente sostenibili. Il finanziamento ( funding ) dovrebbe essere strutturato in modo che il gruppo o la parte dei gruppi che svolge le funzioni essenziali non sia scorporato dopo una svalutazione e una conversione di una parte considerevole degli strumenti soggetti ai poteri di svalutazione e conversione. Se la strategia di risoluzione dipende da una ridistribuzione del capitale e della liquidità all’interno del gruppo, il capitale e la liquidità dovrebbero essere detenuti nelle giurisdizioni ove tale ridistribuzione è consentita conformemente ai limiti regolamentari locali.
- k) Ove necessario per garantire la separabilità delle funzioni essenziali da altre funzioni, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere la costituzione di una società di partecipazione che non svolge alcuna funzione essenziale nelle circostanze descritte al paragrafo 14, lettera b), di seguito riportato. Le considerazioni di cui al paragrafo 14, lettera c), si applicano di conseguenza.
- l) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di adottare ragionevoli precauzioni per garantire la disponibilità, il mantenimento o la sostituzione del personale chiave ove ciò sia necessario per attuare la strategia di risoluzione preferita, anche in vista della sostituzione dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione di cui all’articolo 34, paragrafo 1), lettera c), della direttiva 2014/59/UE.
- m) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di garantire la continuità dei sistemi informatici gestionali. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se esigere che i sistemi informatici dell’ente e la disponibilità dei dati nell’ente garantiscano che le autorità siano in grado di ottenere i dati necessari per attuare la strategia di risoluzione ed effettuare valutazioni sia prima che durante la risoluzione. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere agli enti di garantire la praticabilità del ricorso ai poteri di svalutazione e conversione in al punto di risoluzione, rendendo fattibili l’individuazione delle passività, la sospensione dei pagamenti e l’attuazione tecnica della svalutazione e della conversione.
- n) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di ridurre la complessità e le dimensioni del proprio portafoglio di negoziazione ( trading book ), se ciò si rivela necessario per applicare gli strumenti di risoluzione, in particolare lo strumento del bail-in con riferimento ai grandi portafogli di derivati e altri contratti finanziari, a una mancanza di struttura trasparente e accessibile o alla complessità o alla volatilità di misurazione e valutazione dei prodotti e dei portafogli nel trading book e la loro interconnessione interna.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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