+139. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e …
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139. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e …
Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e rispettato le buone pratiche relative al rischio di credito di cui ai presenti orientamenti. La valutazione delle autorità competenti dovrebbe verificare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue: - a. la solidità della funzione di revisione del rischio di credito interna dell’ente creditizio e la relativa capacità di prendere in considerazione tutte le esposizioni creditizie;
- b. l’adeguatezza della qualità dei processi e dei sistemi dell’ente creditizio per identificare, classificare, monitorare e affrontare tempestivamente le variazioni del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie nonché la considerazione di tutte le condizioni attuali e le informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici, nella valutazione esperta in materia di credito dell’alta dirigenza, oltre all’adeguatezza della documentazione alla base di tale valutazione;
- c. l’esistenza di processi dell’ente creditizio che riflettano la propensione al rischio dell’ente creditizio, in modo da assicurare che le esposizioni creditizie soggette a un aumento del rischio di credito dopo la creazione o l’acquisto a un livello superiore rispetto alla propensione al rischio dell’ente creditizio siano tempestivamente individuate e correttamente monitorate e che le stime relative al fondo a copertura delle perdite attese su crediti rispecchino in modo adeguato gli aumenti del rischio di credito di tali esposizioni, laddove tali aumenti siano identificati. Se un ente creditizio origina o acquista un’esposizione creditizia il cui rischio di credito al momento dell’acquisizione supera la propensione al rischio dell’ente, e che rappresenta pertanto un’eccezione alle politiche e alle norme relative ai finanziamenti dell’ente, le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ente abbia stabilito e osservi processi e controlli adeguati per quanto riguarda: identificazione iniziale, revisione, approvazione e documentazione di tali esposizioni; segnalazione all’alta dirigenza di tali eccezioni alle politiche e, per esposizioni individualmente significative, all’organo di gestione, nonché il corretto monitoraggio di tali esposizioni dopo la rilevazione iniziale. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se i processi e i controlli dell’ente creditizio distinguano separatamente le stime relative ai fondi a copertura delle perdite attese su crediti in relazione alle esposizioni conformi alla propensione al rischio dell’ente creditizio da quelle relative alle esposizioni creditizie più rischiose;
- d. fornitura regolare (ad esempio trimestralmente o se richiesto più spesso) all’organo di gestione o all’alta dirigenza dell’ente creditizio di informazioni appropriate circa il rischio di credito delle esposizioni creditizie, le variazioni del rischio di credito, il fondo a copertura delle perdite attese su crediti in questione e le variazioni delle stime dei fondi di accantonamento;
- e. se le previsioni incluse in valutazioni e calcoli del rischio di credito non siano solo ragionevoli e dimostrabili, ma anche coerenti con le previsioni utilizzate per altri scopi da parte dell’ente creditizio, e siano tutte rese disponibili alle autorità competenti; e
- f. solide politiche e procedure dell’ente creditizio per la convalida dell’esattezza e della coerenza dei suoi modelli di valutazione interni del rischio di credito.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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