+5.1 Azione di indirizzo e processo decisionale
---+61. La strategia complessiva di un ente creditizio e la sua attuazione dovrebbero comprendere la …
---+62. L’organo di amministrazione e gli alti dirigenti dovrebbero dedicare alle questioni inerenti al …

5.1 Azione di indirizzo e processo decisionale

5.1 Azione di indirizzo e processo decisionale

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
61. La strategia complessiva di un ente creditizio e la sua attuazione dovrebbero comprendere la …

La strategia complessiva di un ente creditizio e la sua attuazione dovrebbero comprendere la strategia per le NPE e il piano operativo, che andrebbero pertanto stabiliti, approvati e rivisti dall’organo di amministrazione. In particolare l’organo di amministrazione dovrebbe:

  • a) approvare con frequenza annuale e riesaminare regolarmente la strategia per le NPE e il piano operativo in linea con la strategia generale in materia di rischi;
  • b) supervisionare l’attuazione della strategia per le NPE;
  • c) definire gli obiettivi gestionali qualitativi e quantitativi e gli incentivi per le attività finalizzate al recupero delle NPE;
  • d) monitorare su base trimestrale i progressi compiuti rispetto agli obiettivi definiti nella strategia per le NPE e nel piano operativo;
  • e) definire adeguate procedure di approvazione delle decisioni afferenti al recupero delle NPE, che per grandi esposizioni dovrebbero richiedere l’approvazione dell’organo di amministrazione;
  • f) approvare i processi e le politiche concernenti le NPE (incluse quelle elencate nell’allegato 4), rivederli almeno con scadenza annuale ed effettuare qualsiasi modifica necessaria, assicurandone la piena comprensione da parte del personale;
  • g) assicurare controlli interni adeguati sui processi di gestione delle NPE, con particolare attenzione alle attività connesse alle classificazioni delle NPE, alle riduzioni di valore, alle cancellazioni, alle valutazioni delle garanzie e alla sostenibilità delle soluzioni di concessione;
  • h) disporre di conoscenze, esperienze e competenze adeguate nella gestione delle NPE.
62. L’organo di amministrazione e gli alti dirigenti dovrebbero dedicare alle questioni inerenti al …

L’organo di amministrazione e gli alti dirigenti dovrebbero dedicare alle questioni inerenti al recupero delle NPE, in linea con l’articolo 76 della direttiva 2013/36/UE, una parte del proprio tempo e delle proprie competenze in proporzione ai rischi connessi alle NPE all’interno dell’ente creditizio. Gli enti creditizi dovrebbero istituire e documentare procedure decisionali chiaramente definite, efficienti e coerenti, con il coinvolgimento di un’adeguata funzione di controllo di secondo livello in qualsiasi momento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/