+4. Condizioni per l’applicazione del trattamento alternativo
---+10. Gli enti dovrebbero affidarsi a un agente tri ‑ party per il ricorso al trattamento alternativo …
---+4.1 Dispositivi di governance
------+11. Ai fini dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero assicurare, in conformità degli …
---+4.2 Verifica della predisposizione di opportune salvaguardie da parte dell’agente tri ‑ party che impediscano violazioni dei limiti specificati dall’ente per i titoli emessi dall’emittente di garanzie
------+12. Al fine di verificare che l’agente tri ‑ party abbia predisposto le opportune salvaguardie …
------+13. Le salvaguardie che l’agente tri ‑ party dovrebbe predisporre per assicurare la conformità ai …
------+14. Gli enti dovrebbero ricevere, almeno su base annuale, un adeguato livello di rassicurazione …
---+4.3 Determinazione, revisione e monitoraggio dei limiti specificati dall’ente all’agente tri ‑ party per i titoli emessi dall’emittente di garanzie
------+15. Gli enti dovrebbero stabilire limiti specifici per ciascun emittente di garanzie e, ove …
------+16. I limiti dovrebbero essere espressi come importi assoluti o valori percentuali di tutti i …
------+17. Al fine di stabilire i limiti specificati, gli enti dovrebbero definire profili di …
------+18. Per determinare il limite specificato applicabile a un portafoglio di titoli da un determinato …
------+19. In aggiunta agli elementi menzionati nei paragrafi 17 e 18, gli enti dovrebbero stabilire i …
------+20. Gli enti dovrebbero assicurare che il contratto di servizi contempli le circostanze nelle quali …
------+21. In particolare, gli enti dovrebbero essere posti nella condizione di chiedere la revisione dei …
------+22. Nel determinare le circostanze di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero prendere in …
------+23. La revisione dei limiti specificati dovrebbe consistere nella modifica dell’importo assoluto …
------+24. Detta revisione dovrebbe essere possibile durante la vigenza del contratto di servizi ed essere …
------+25. Qualora si avvalgano del trattamento alternativo, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi …
------+26. In particolare, gli enti dovrebbero verificare che i sistemi di monitoraggio dell’agente tri ‑ …
------+27. Gli enti dovrebbero inoltre verificare che l’agente tri ‑ party gestisca la rivalutazione delle …
---+4.4 Assicurare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
------+28. Gli enti dovrebbero assicurare che il ricorso al trattamento alternativo non comporti una …
------+29. Qualora i limiti specificati vengano violati, l’agente tri ‑ party dovrebbe immediatamente …
------+30. L’organo di gestione dell’ente dovrebbe essere informato senza indebito ritardo in merito a …
------+31. Fatte salve le misure adottate dall’agente tri ‑ party per sanare eventuali violazioni dei …
---+4.5 Comunicazione con le autorità competenti
------+32. Qualora un ente intenda avvalersi del trattamento alternativo con un agente tri ‑ party …
------+33. L’autorità competente dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni considerate necessarie a …
------+34. Se un ente intende recedere dal contratto stipulato con un agente tri ‑ party, dovrebbe …
------+35. Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi …
------+36. Dopo aver ricevuto la notifica di cui alla sezione 4.5.1 e qualora nutra preoccupazioni …
------+37. Gli enti non dovrebbero applicare il trattamento alternativo fintantoché l’autorità competente …
------+38. Nel caso in cui l’ente stia già applicando il trattamento alternativo e l’autorità competente …
------+39. L’ente dovrebbe riprendere ad applicare il trattamento alternativo soltanto se, entro il …

4. Condizioni per l’applicazione del trattamento alternativo

4. Condizioni per l’applicazione del trattamento alternativo

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
10. Gli enti dovrebbero affidarsi a un agente tri ‑ party per il ricorso al trattamento alternativo …

Gli enti dovrebbero affidarsi a un agente tri ‑ party per il ricorso al trattamento alternativo soltanto dopo aver verificato, esercitando la due diligence, che l’agente tri ‑ party soddisfa le condizioni specificate nei presenti orientamenti.

4.1 Dispositivi di governance

4.1 Dispositivi di governance

4.2 Verifica della predisposizione di opportune salvaguardie da parte dell’agente tri ‑ party che impediscano violazioni dei limiti specificati dall’ente per i titoli emessi dall’emittente di garanzie

4.2.1 Elementi minimi da includere nel contratto di servizi

4.3 Determinazione, revisione e monitoraggio dei limiti specificati dall’ente all’agente tri ‑ party per i titoli emessi dall’emittente di garanzie

4.3.1 Determinazione dei limiti specificati

4.4 Assicurare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

4.4 Assicurare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

4.5 Comunicazione con le autorità competenti

4.5.1 Notifica dell’intenzione di avvalersi del trattamento alternativo

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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