+12. Al fine di verificare che l’agente tri ‑ party abbia predisposto le opportune salvaguardie …
|
12. Al fine di verificare che l’agente tri ‑ party abbia predisposto le opportune salvaguardie …
Al fine di verificare che l’agente tri ‑ party abbia predisposto le opportune salvaguardie volte a impedire violazioni dei limiti specificati, e fatto salvo quanto previsto ulteriormente dai presenti orientamenti, gli enti dovrebbero assicurare che il contratto di servizi contenga come minimo i seguenti elementi: - a. una chiara descrizione dei servizi forniti dall’agente tri ‑ party in relazione alla gestione delle garanzie, compresa la consegna dei titoli;
- b. i limiti stabiliti dall’ente e applicabili a un portafoglio di titoli nei confronti di un determinato emittente di garanzie, nonché le condizioni della loro revisione e la frequenza di revisione;
- c. una dichiarazione attestante che l’agente tri ‑ party ha predisposto le opportune salvaguardie di cui al paragrafo 13, per assicurare la conformità ai limiti specificati; 6 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR
- d. i sistemi di monitoraggio dell’agente tri ‑ party, compresa la comunicazione da parte di quest’ultimo riguardo a qualsiasi sviluppo suscettibile di influire concretamente sulla sua capacità di svolgere efficacemente le sue funzioni previste dal contratto di servizi e, laddove applicabile, in osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti;
- e. l’obbligo dell’agente tri ‑ party di presentare all’ente, a cadenza almeno settimanale, relazioni riguardanti l’importo e la composizione delle garanzie ricevute e/o gestite dall’agente stesso per conto dell’ente;
- f. l’obbligo dell’agente tri ‑ party di informare immediatamente l’ente in caso di violazione dei limiti specificati;
- g. il diritto dell’ente o di un terzo legittimato (tra gli altri il revisore legale dei conti, l’autorità competente o terzi da essi nominati) di verificare che l’agente tri ‑ party abbia predisposto le salvaguardie di cui al paragrafo 13 degli orientamenti;
- h. i canali da utilizzare per le comunicazioni tra l’ente e l’agente tri ‑ party durante l’esecuzione del contratto.
4.2.2 Salvaguardie che l’agente tri ‑ party deve predisporre per assicurare la conformità ai limiti specificati
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|