+4.4 Assicurare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
---+28. Gli enti dovrebbero assicurare che il ricorso al trattamento alternativo non comporti una …
---+29. Qualora i limiti specificati vengano violati, l’agente tri ‑ party dovrebbe immediatamente …
---+30. L’organo di gestione dell’ente dovrebbe essere informato senza indebito ritardo in merito a …
---+31. Fatte salve le misure adottate dall’agente tri ‑ party per sanare eventuali violazioni dei …

4.4 Assicurare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

4.4 Assicurare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
28. Gli enti dovrebbero assicurare che il ricorso al trattamento alternativo non comporti una …

Gli enti dovrebbero assicurare che il ricorso al trattamento alternativo non comporti una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

29. Qualora i limiti specificati vengano violati, l’agente tri ‑ party dovrebbe immediatamente …

Qualora i limiti specificati vengano violati, l’agente tri ‑ party dovrebbe immediatamente comunicare all’ente:

  • a) il nome dell’emittente di garanzie interessato dalla violazione;
  • b) l’ISIN o il codice di sicurezza dei titoli ricevuti a titolo di garanzia;
  • c) il valore di mercato delle garanzie ricevute;
  • d) la data nella quale si è verificata la violazione;
  • e) le misure correttive adottate dall’agente tri ‑ party;
  • f) il periodo di tempo entro il quale la violazione è stata o sarà prevedibilmente sanata.
30. L’organo di gestione dell’ente dovrebbe essere informato senza indebito ritardo in merito a …

L’organo di gestione dell’ente dovrebbe essere informato senza indebito ritardo in merito a qualsiasi violazione dei limiti specificati dei titoli da parte di un emittente di garanzie nonché al probabile impatto di tale violazione sulla conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in riferimento all’emittente in questione.

31. Fatte salve le misure adottate dall’agente tri ‑ party per sanare eventuali violazioni dei …

Fatte salve le misure adottate dall’agente tri ‑ party per sanare eventuali violazioni dei limiti specificati, anche gli enti dovrebbero porre in essere opportuni piani di azione per gestire le violazioni dei limiti specificati, al fine di assicurare in ogni momento il rispetto del limite delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE)

  • n. 575/2013 verso un determinato emittente di garanzie. 10 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/