+4.5 Comunicazione con le autorità competenti
---+32. Qualora un ente intenda avvalersi del trattamento alternativo con un agente tri ‑ party …
---+33. L’autorità competente dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni considerate necessarie a …
---+34. Se un ente intende recedere dal contratto stipulato con un agente tri ‑ party, dovrebbe …
---+35. Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi …
---+36. Dopo aver ricevuto la notifica di cui alla sezione 4.5.1 e qualora nutra preoccupazioni …
---+37. Gli enti non dovrebbero applicare il trattamento alternativo fintantoché l’autorità competente …
---+38. Nel caso in cui l’ente stia già applicando il trattamento alternativo e l’autorità competente …
---+39. L’ente dovrebbe riprendere ad applicare il trattamento alternativo soltanto se, entro il …

4.5 Comunicazione con le autorità competenti

4.5.1 Notifica dell’intenzione di avvalersi del trattamento alternativo

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
32. Qualora un ente intenda avvalersi del trattamento alternativo con un agente tri ‑ party …

Qualora un ente intenda avvalersi del trattamento alternativo con un agente tri ‑ party, dovrebbe informare anticipatamente l’autorità competente. La notifica dovrebbe comprendere almeno i seguenti elementi:

  • a. la conferma dell’intenzione di avvalersi del trattamento alternativo;
  • b. una descrizione dei principali elementi del contratto di servizi;
  • c. i dati identificativi dell’agente/degli agenti tri ‑ party di cui l’ente intende servirsi;
  • d. una dichiarazione approvata dall’organo di gestione dell’ente dalla quale risulti che il ricorso al trattamento alternativo è conforme ai requisiti dei presenti orientamenti.
33. L’autorità competente dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni considerate necessarie a …

L’autorità competente dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni considerate necessarie a verificare l’adeguatezza dell’ente a fronte dei requisiti dei presenti orientamenti. L’autorità competente dovrebbe poter chiedere informazioni supplementari, laddove necessario.

34. Se un ente intende recedere dal contratto stipulato con un agente tri ‑ party, dovrebbe …

Se un ente intende recedere dal contratto stipulato con un agente tri ‑ party, dovrebbe informare l’autorità competente senza indugio.

4.5.2 Preoccupazioni concrete espresse dalle autorità competenti

35. Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi …

Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi quanto meno su uno dei motivi elencati di seguito.

Preoccupazioni concrete in merito all’ente

  • a) Il ricorso al trattamento alternativo comporta o è probabile che comporti una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE)
  • n. 575/2013;
  • b) l’ente non è conforme ai propri obblighi di segnalazione di cui agli articoli 394 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • c) il trattamento alternativo non è integrato, o lo è solo parzialmente, nel quadro della gestione dei rischi dell’ente;
  • d) le conclusioni di rilievo emerse da ispezioni in loco, audit interni ed esterni o da altre valutazioni prudenziali dimostrano che le procedure interne non sono sufficienti a gestire

11 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR

e/o monitorare il ricorso al trattamento alternativo in conformità dei presenti orientamenti.

Preoccupazioni concrete in merito al contratto di servizi

  • e) Le disposizioni incluse nel contratto di servizi non assicurano l’osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, compresi i presenti orientamenti. In particolare:
  • i. le disposizioni del contratto di servizi relative alla revisione dei limiti specificati non consentirebbero a un ente di chiedere la tempestiva attuazione di cambiamenti volti a impedire una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • ii. l’ente o un terzo legittimato non hanno il diritto di verificare i servizi forniti dall’agente tri ‑party ai sensi del contratto di servizi, al fine di accertare che l’agente tri‑party abbia predisposto opportune salvaguardie per impedire violazioni dei limiti specificati dall’ente, come previsto dall’articolo 403, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE)
  • n. 575/2013.

Preoccupazioni concrete in merito all’agente tri ‑ party

  • f) L’agente tri ‑ party è un’entità regolamentata, la cui autorizzazione è successivame nte revocata dall’autorità competente;
  • g) è dimostrato che l’agente tri ‑ party non ha adempiuto agli obblighi di introduzione tempestiva di revisioni dei limiti specificati, in conformità dei termini del contratto di servizi, o non ha tenuto conto di richieste dell’ente volte a escludere taluni tipi di garanzie
  • o emittenti di garanzie, ovvero i suoi sistemi di monitoraggio non consentono una gestione accurata e tempestiva dei limiti specificati.

4.5.3 Procedura volta a gestire una preoccupazione concreta

36. Dopo aver ricevuto la notifica di cui alla sezione 4.5.1 e qualora nutra preoccupazioni …

Dopo aver ricevuto la notifica di cui alla sezione 4.5.1 e qualora nutra preoccupazioni concrete in merito al ricorso al trattamento alternativo, l’autorità competente dovrebbe informare l’ente entro quattro settimane, fornendo le proprie motivazioni. In assenza di preoccupazioni concrete, non sono necessarie ulteriori comunicazioni riguardo alla suddetta notifica.

37. Gli enti non dovrebbero applicare il trattamento alternativo fintantoché l’autorità competente …

Gli enti non dovrebbero applicare il trattamento alternativo fintantoché l’autorità competente non ha accertato che l’ente ha adeguatamente posto rimedio a eventuali preoccupazioni concrete.

38. Nel caso in cui l’ente stia già applicando il trattamento alternativo e l’autorità competente …

Nel caso in cui l’ente stia già applicando il trattamento alternativo e l’autorità competente gli comunichi successivamente che nutre preoccupazioni concrete al riguardo, l’ente

12 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR

stesso dovrebbe cessare di applicare il trattamento alternativo e fornire all’autorità competente le relative prove.

39. L’ente dovrebbe riprendere ad applicare il trattamento alternativo soltanto se, entro il …

L’ente dovrebbe riprendere ad applicare il trattamento alternativo soltanto se, entro il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente, ha adeguatamente posto rimedio alle preoccupazioni concrete e fornito all’autorità competente le relative prove.

13

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/