+5.2 Governance del processo di identificazione
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5.2 Governance del processo di identificazione
111.L’organo di gestione ha la responsabilità finale del processo di identificazione e della relativa politica. L’organo gestorio con funzione di supervisione strategica dovrebbe: - a. approvare la politica del processo di identificazione nell’ambito della politica di remunerazione;
- b. partecipare all’elaborazione dell’autovalutazione;
- c. garantire che la valutazione per l’identificazione del personale sia eseguita correttamente in conformità alla direttiva 2013/36/UE, alla RTS sul personale più rilevante e ai presenti orientamenti;
- d. vigilare sul processo di identificazione su base continuativa;
- e. approvare eventuali deroghe o modifiche rilevanti alla politica adottata e valutare e monitorare attentamente i loro effetti;
- f. approvare o vigilare sull’eventuale esclusione del personale ai sensi della RTS sul personale più rilevante, qualora gli enti ritengano che i criteri quantitativi definiti nel regolamento delegato della Commissione non siano soddisfatti dal personale, in quanto di fatto non hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti; e
- g. riesaminare periodicamente la politica approvata e, se necessario, modificarla.
112.Laddove sia istituito un comitato per le remunerazioni, questo dovrebbe partecipare attivamente al processo di identificazione in linea con le sue responsabilità per la preparazione delle decisioni relative alle remunerazioni. Laddove non sia istituito un comitato per le remunerazioni, i membri non esecutivi e, ove possibile, i membri indipendenti dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero svolgere le rispettive mansioni. 113.Le funzioni indipendenti di gestione del rischio e di controllo della conformità, le funzioni di supporto aziendale (ad esempio, l’ufficio legale, le risorse umane) e i comitati pertinenti dell’organo di gestione (ad esempio, il comitato rischi, il comitato controllo interno e revisione contabile e il comitato nomine) dovrebbero partecipare al processo di identificazione in conformità con il loro rispettivo ruolo e anche su base continuativa. In particolare, ove sia istituito un comitato rischi, esso dovrebbe partecipare al processo di identificazione, fatte salve le mansioni del comitato per le remunerazioni. Gli enti dovrebbero garantire un adeguato scambio di informazioni tra tutti gli organi interni e le funzioni coinvolte nel processo di identificazione. Il processo di identificazione e i rispettivi risultati dovrebbero essere soggetti a un riesame interno o esterno indipendente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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