+9.1 Remunerazione variabile garantita

9.1 Remunerazione variabile garantita

155.La remunerazione variabile garantita può assumere diverse forme, quali «bonus garantito», «bonus di benvenuto», «bonus di ingresso», «bonus minimo» ecc., e può essere riconosciuta sia in denaro che in strumenti.

156.Quando riconoscono una remunerazione variabile garantita ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 2013/36/UE in caso di assunzione di nuovo personale, gli enti non sono autorizzati a garantire una remunerazione variabile per un periodo superiore al primo anno di occupazione. La remunerazione variabile garantita è eccezionale e può verificarsi solo se l’ente dispone di una solida e stabile base di capitale, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva e alla sezione 6 dei presenti orientamenti.

157.Gli enti dovrebbero riconoscere una sola volta la remunerazione variabile garantita allo stesso membro del personale. Tale requisito dovrebbe applicarsi anche a livello consolidato e sub-consolidato e comprende situazioni in cui il personale riceve un nuovo contratto dallo stesso ente o da un altro ente nell’ambito del consolidamento.

158.Gli enti e le autorità competenti possono decidere di non includere l’importo della remunerazione variabile garantita nel calcolo del rapporto tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva per il primo periodo di riferimento, qualora la remunerazione variabile garantita sia riconosciuta all’atto dell’assunzione di nuovo personale prima che inizi il primo periodo di riferimento.

159.Nell’ambito dei dispositivi che garantiscono questa parte della remunerazione variabile, gli enti possono decidere di non applicare i requisiti in materia di dispositivi di malus e restituzione («clawback») alla remunerazione variabile garantita. Gli enti possono erogare l’intero importo in contanti non differiti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/