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+14. Processo di allineamento al rischio |
14. Processo di allineamento al rischio213.Il processo di allineamento al rischio include il processo di misurazione dei risultati e del rischio (sezione 14.1); il processo di riconoscimento (sezione 14.2) e il processo di erogazione (sezione 15). In ogni fase del processo di allineamento al rischio, la remunerazione variabile dovrebbe essere adeguata a tutti i rischi attuali e futuri assunti. Gli enti dovrebbero garantire che gli incentivi ad assumere rischi siano bilanciati da incentivi a gestire i rischi. 214.Gli enti dovrebbero allineare l’orizzonte temporale della misurazione del rischio e dei risultati al ciclo economico dell’ente in un quadro pluriennale. Gli enti dovrebbero stabilire una durata adeguata del periodo di valutazione e dei periodi di erogazione della remunerazione, differenziando tra la remunerazione che dovrebbe essere corrisposta in anticipo e la remunerazione che dovrebbe essere corrisposta dopo i periodi di differimento e di mantenimento. I periodi di valutazione e di erogazione dovrebbero tenere conto dell’attività commerciale e della posizione della categoria di personale più rilevante o, in casi eccezionali, di un singolo membro del personale più rilevante. 215.Nell’ambito del processo di allineamento al rischio, dovrebbe essere utilizzata in tutte le fasi un’adeguata combinazione di criteri quantitativi e qualitativi sotto forma di criteri assoluti e relativi per garantire che tutti i rischi, i risultati e gli aggiustamenti necessari per il rischio siano rispecchiati. L’ente dovrebbe stabilire misure di risultato assolute sulla base della propria strategia, compresi il profilo di rischio e la propensione al rischio. Dovrebbero essere definite misure di risultato relative per confrontare i risultati con quelli di soggetti simili, che possono essere “interni” (cioè all’interno dell’organizzazione) o “esterni” (cioè enti simili). I criteri quantitativi e qualitativi e i processi applicati dovrebbero essere trasparenti e, per quanto possibile, predefiniti. Sia i criteri quantitativi che quelli qualitativi possono basarsi in parte sulla valutazione. 216.Laddove vengano utilizzati approcci discrezionali, gli enti dovrebbero garantire un livello sufficiente di trasparenza e obiettività quando le valutazioni sono espresse:
218.Qualora in seguito all’applicazione di parametri discrezionali l’esito finale sia notevolmente diverso dall’esito iniziale basato su parametri predefiniti, gli enti dovrebbero fornire al comitato per le remunerazioni o alla funzione di supervisione strategica informazioni dettagliate al riguardo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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