+15.7.1 Malus e restituzione («clawback»)

15.7.1 Malus e restituzione («clawback»)

290.I dispositivi di malus o di restituzione («clawback») sono meccanismi espliciti di aggiustamento per il rischio ex post in cui l’ente stesso adegua la remunerazione del membro del personale più rilevante sulla base di tali meccanismi (ad esempio riducendo la remunerazione in contanti riconosciuta o riducendo il numero o il valore degli strumenti riconosciuti).

291.Fatti salvi i principi generali del diritto contrattuale o del lavoro nazionale, gli enti devono poter applicare dispositivi di malus o di restituzione («clawback») fino al 100% della remunerazione variabile complessiva ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2013/36/UE, indipendentemente dal metodo utilizzato per il pagamento, compresi i dispositivi di differimento o mantenimento. 292.Gli aggiustamenti per il rischio ex post dovrebbero sempre essere correlati ai risultati o al rischio. Dovrebbero soddisfare i risultati effettivi del rischio o le variazioni ai rischi persistenti dell’ente, della linea di business o delle attività del personale. Non dovrebbero basarsi sull’importo dei dividendi pagati o sull’evoluzione del prezzo delle azioni.

293.Gli enti dovrebbero analizzare se i loro aggiustamenti per il rischio ex ante iniziali erano sufficienti, ad esempio se i rischi sono stati omessi o sottovalutati o se sono stati identificati nuovi rischi o se si sono verificate perdite impreviste. La misura in cui è necessario un aggiustamento per il rischio ex post dipende dall’accuratezza dell’aggiustamento per il rischio ex ante e dovrebbe essere stabilita dall’ente sulla base di test retrospettivi.

294.Nel fissare i criteri per l’applicazione del malus e della restituzione («clawback») ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero anche stabilire un periodo durante il quale il malus o la restituzione («clawback») sarà applicato al personale più rilevante. Questo periodo dovrebbe coprire almeno i periodi di differimento e di mantenimento. Gli enti possono distinguere tra criteri per l’applicazione del malus e della restituzione («clawback»). La restituzione («clawback») dovrebbe essere applicata in particolare in caso di frode o altra condotta intenzionale o grave negligenza che ha determinato perdite significative.

295.Per garantire un collegamento tra la misurazione iniziale dei risultati e i suoi test retrospettivi, gli enti dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio inizialmente utilizzati. Gli enti dovrebbero, oltre ai criteri di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), della direttiva 2013/36/UE, utilizzare criteri specifici, tra cui:

  • a. una evidenza di cattiva condotta o di un grave errore commesso dal membro del personale (ad esempio violazione del codice di condotta e di altre norme interne, riguardanti soprattutto i rischi);
  • b. la circostanza che l’ente e/o l’unità operativa subiscano successivamente una notevole flessione nei loro risultati finanziari (ad esempio, indicatori aziendali specifici);
  • c. la circostanza che l’ente e/o l’unità operativa presso cui il membro del personale più rilevante opera risenta di un notevole insuccesso nella gestione del rischio;
  • d. aumenti significativi del capitale regolamentare o economico dell’ente o dell’unità operativa;
  • e. eventuali sanzioni regolamentari, ad esempio punitive, amministrative, disciplinari o altre sanzioni regolamentari, ove la condotta del personale più rilevante abbia contribuito a comminare la sanzione.

296.Laddove il malus possa essere applicato solo al momento della maturazione del pagamento differito, gli enti possono scegliere, ove possibile, di applicare la restituzione («clawback») dopo l’erogazione o la maturazione della remunerazione variabile. L’applicazione del malus potrebbe non essere possibile qualora si applichi la deroga di cui all’articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE in quanto non si applica l’obbligo di differire la remunerazione variabile; gli enti dovrebbero garantire l’applicazione della restituzione («clawback»).

297.I dispositivi di malus e restituzione («clawback») dovrebbero determinare una riduzione della remunerazione variabile, se necessario. In nessun caso un aggiustamento esplicito per il rischio ex post dovrebbe comportare un aumento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta o, laddove il malus o la restituzione («clawback») fosse già stata applicata in passato, ad un aumento della remunerazione variabile ridotta.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/