+5.2 Composizione dei comitati ( )
---+46. Tutti i comitati dovrebbero essere presieduti da un membro non esecutivo dell’organo di …
---+47. I membri indipendenti ( ) dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica …
---+48. Se istituiti conformemente alla direttiva 2013/36/UE o al diritto nazionale, i comitati devono …
---+49. Gli enti dovrebbero assicurare, tenendo conto delle dimensioni dell’organo di gestione e del …
---+50. Gli enti dovrebbero valutare la possibilità di procedere a una rotazione occasionale dei …
---+51. Il comitato dei rischi e il comitato per le nomine dovrebbero essere composti da membri non …
---+52. Nei G-SII e negli O-SII, il comitato per le nomine dovrebbe includere una maggioranza di membri …
---+53. I membri del comitato per le nomine dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo …
---+54. Nei G-SII e negli O-SII, il comitato dei rischi dovrebbe essere composto in maggioranza da …
---+55. I membri del comitato dei rischi dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo …

5.2 Composizione dei comitati ( )

5.2 Composizione dei comitati ( )

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
46. Tutti i comitati dovrebbero essere presieduti da un membro non esecutivo dell’organo di …

Tutti i comitati dovrebbero essere presieduti da un membro non esecutivo dell’organo di gestione, in grado di esercitare un giudizio obiettivo.

47. I membri indipendenti ( ) dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica …

I membri indipendenti (15 ) dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero essere attivamente coinvolti nei comitati.

48. Se istituiti conformemente alla direttiva 2013/36/UE o al diritto nazionale, i comitati devono …

Se istituiti conformemente alla direttiva 2013/36/UE o al diritto nazionale, i comitati devono essere composti da almeno tre membri.

49. Gli enti dovrebbero assicurare, tenendo conto delle dimensioni dell’organo di gestione e del …

Gli enti dovrebbero assicurare, tenendo conto delle dimensioni dell’organo di gestione e del numero di membri indipendenti dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, che i comitati non siano composti dallo stesso gruppo di membri che formano un altro comitato.

50. Gli enti dovrebbero valutare la possibilità di procedere a una rotazione occasionale dei …

Gli enti dovrebbero valutare la possibilità di procedere a una rotazione occasionale dei presidenti e dei membri dei comitati, tenendo conto dell’esperienza, delle conoscenze e delle competenze specifiche richieste a livello individuale o collettivo per tali comitati.

51. Il comitato dei rischi e il comitato per le nomine dovrebbero essere composti da membri non …

Il comitato dei rischi e il comitato per le nomine dovrebbero essere composti da membri non esecutivi dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell’ente in questione. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dovrebbe essere composto conformemente all’articolo 41 della direttiva 2006/43/CE (16 ). Il comitato per le remunerazioni dovrebbe essere composto conformemente alla sezione 2.4.1 degli orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione (17 ).

52. Nei G-SII e negli O-SII, il comitato per le nomine dovrebbe includere una maggioranza di membri …

Nei G-SII e negli O-SII, il comitato per le nomine dovrebbe includere una maggioranza di membri indipendenti ed essere presieduto da un membro indipendente. Negli altri enti significativi, sulla base di quanto stabilito dalle autorità competenti o prescritto dal diritto nazionale, il comitato per le nomine dovrebbe includere un numero sufficiente di membri indipendenti; tali enti possono anche prendere in considerazione la buona pratica di nominare un presidente indipendente per il comitato per le nomine.

53. I membri del comitato per le nomine dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo …

I membri del comitato per le nomine dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo, conoscenze, capacità e competenze adeguate in merito al processo di selezione e ai requisiti di adeguatezza, come stabilito nella direttiva 2013/36/UE.

(14 ) Questa sezione dovrebbe essere letta unitamente agli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE. (15 ) Come definito nella sezione 9.3 degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE. (16 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. (17 ) Orientamenti su sane politiche di remunerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, e dell’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull’informativa ai sensi dell’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2015/22).

54. Nei G-SII e negli O-SII, il comitato dei rischi dovrebbe essere composto in maggioranza da …

Nei G-SII e negli O-SII, il comitato dei rischi dovrebbe essere composto in maggioranza da membri indipendenti. Nei G-SII e negli O-SII, il presidente del comitato dei rischi dovrebbe essere un membro indipendente. Negli altri enti significativi, sulla base di quanto stabilito dalle autorità competenti o prescritto dal diritto nazionale, il comitato dei rischi dovrebbe includere un numero sufficiente di membri indipendenti ed essere presieduto, laddove possibile, da un membro indipendente. In tutti gli enti, la presidenza del comitato dei rischi non dovrebbe coincidere né con la presidenza dell’organo di gestione né con la presidenza di qualsiasi altro comitato.

55. I membri del comitato dei rischi dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo …

I membri del comitato dei rischi dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo, conoscenze, capacità e competenze adeguate in merito alle pratiche di gestione dei rischi e di controllo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/