+4. Disposizioni generali
---+11. La cooperazione e lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 5, della …
---+12. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT …
---+13. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT …

4. Disposizioni generali

4. Disposizioni generali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
11. La cooperazione e lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 5, della …

La cooperazione e lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere organizzati in modo efficiente ed efficace conformemente a quanto indicato nei presenti orientamenti, sia a livello nazionale sia nel contesto transfrontaliero, a prescindere delle specifiche disposizioni istituzionali in atto in ciascuno Stato membro per le rispettive funzioni delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, autorità di vigilanza prudenziale e unità di informazione finanziaria. Al fine di garantire l’efficienza, tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbero evitare inutili sovrapposizioni degli sforzi.

12. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT …

Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero scambiare tra loro e con le unità di informazione finanziaria le informazioni che hanno raccolto

  • o creato nell’espletamento delle loro funzioni e che sono rilevanti per l’espletamento delle funzioni dell’altra autorità. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire su richiesta e di propria iniziativa.
13. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT …

Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero cooperare tra loro nell’ambito delle rispettive competenze nella massima misura possibile e scambiarsi le informazioni senza indebito ritardo, a condizione che tale cooperazione e scambio di informazioni non interferiscano con una richiesta di informazioni, un’indagine o un procedimento in corso di cui all’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/