+391. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
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391. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …
Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di: - a. coinvolgere in modo più attivo l’organo di gestione o i suoi comitati nella gestione del rischio per il cliente;
- b. migliorare il quadro organizzativo per garantire un’efficace prestazione dei servizi ai clienti con risorse umane e tecniche sufficienti (sia qualitative che quantitative) (compresi front office e back office, sistemi informativi);
- c. migliorare l’assetto di controllo (l’efficacia e l’indipendenza delle funzioni di controllo) per mitigare i rischi per i clienti;
- d. migliorare la qualità e la frequenza della segnalazione del rischio per il cliente all’organo di gestione e all’alta dirigenza.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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