+391. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

391. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono richiedere all’impresa di investimento di:

  • a. coinvolgere in modo più attivo l’organo di gestione o i suoi comitati nella gestione del rischio per il cliente;
  • b. migliorare il quadro organizzativo per garantire un’efficace prestazione dei servizi ai clienti con risorse umane e tecniche sufficienti (sia qualitative che quantitative) (compresi front office e back office, sistemi informativi);
  • c. migliorare l’assetto di controllo (l’efficacia e l’indipendenza delle funzioni di controllo) per mitigare i rischi per i clienti;
  • d. migliorare la qualità e la frequenza della segnalazione del rischio per il cliente all’organo di gestione e all’alta dirigenza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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