+11.2 Valutazione del capitale nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell’impresa di investimento
---+423. L’accertamento dell’adeguatezza patrimoniale e dei requisiti in conformità del processo …
---+424. L’esercizio dei poteri di vigilanza e l’adozione di misure di vigilanza, anche per quanto …
---+425. Nel contesto delle discussioni sull’adeguatezza del livello dei fondi propri e sulla …
---+426. Il requisito patrimoniale e le altre misure di capitale, ove pertinenti, andrebbero fissate a …

11.2 Valutazione del capitale nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell’impresa di investimento

11.2 Valutazione del capitale nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell’impresa di investimento

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
423. L’accertamento dell’adeguatezza patrimoniale e dei requisiti in conformità del processo …

L’accertamento dell’adeguatezza patrimoniale e dei requisiti in conformità del processo descritto nel titolo 7 per i gruppi di imprese di investimento transfrontaliere è parte della discussione in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

424. L’esercizio dei poteri di vigilanza e l’adozione di misure di vigilanza, anche per quanto …

L’esercizio dei poteri di vigilanza e l’adozione di misure di vigilanza, anche per quanto riguarda l’imposizione di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 a livello consolidato o di singola entità, come specificato nel titolo 7, devono essere discussi in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

425. Nel contesto delle discussioni sull’adeguatezza del livello dei fondi propri e sulla …

Nel contesto delle discussioni sull’adeguatezza del livello dei fondi propri e sulla determinazione del requisito di fondi propri aggiuntivi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

  • a. la valutazione della rilevanza dei rischi e delle carenze individuate sia a livello consolidato sia di singola componente (vale a dire quali rischi sono rilevanti per il gruppo nel suo insieme e quali sono rilevanti per una singola entità) e il livello dei fondi propri necessari a coprire tali rischi;
  • b. nel caso in cui le carenze individuate siano comuni a tutte le entità, il coordinamento della valutazione e della risposta di vigilanza e, in particolare, la decisione se debbano essere intraprese misure a livello consolidato o, in proporzione, a livello individuale per le entità nelle quali sono presenti le carenze comuni;
  • c. i risultati dei calcoli con supervisory benchmark utilizzati per stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per tutte le entità del gruppo e a livello consolidato;

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  • d. il requisito di fondi propri aggiuntivi da imporre alle componenti e a livello consolidato per garantire la coerenza dei requisiti di fondi propri e se vi sia la necessità di trasferire i fondi propri dal livello consolidato al livello individuale e
  • e. la determinazione dei P2G a un’impresa di investimento madre o filiazione, o a livello consolidato.
426. Il requisito patrimoniale e le altre misure di capitale, ove pertinenti, andrebbero fissate a …

Il requisito patrimoniale e le altre misure di capitale, ove pertinenti, andrebbero fissate a livello consolidato e individuale. Per il livello subconsolidato, il requisito patrimoniale e altre misure di capitale dovrebbero coprire solo l’impresa madre del gruppo subconsolidato, al fine di evitare il doppio conteggio del requisito di fondi propri aggiuntivi considerato dalle autorità competenti per le filiazioni in altri Stati membri.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/