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+4.7. Programma pluriennale di test |
4.7. Programma pluriennale di test130. Le autorità di risoluzione, tenendo conto della relazione di autovalutazione di cui alla sezione 4.6, in particolare degli elementi di cui al punto 124, lettere da d) a f), dovrebbero adottare un programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione per gli enti di loro (6 ) Infrastrutture di mercato. (7 ) Sistemi informativi di gestione. competenza. Il programma dovrebbe includere tutte le capacità indicate nei presenti orientamenti e negli orientamenti dell’ABE in materia di trasferibilità (8 ). 131. Il programma dovrebbe coprire un periodo di tre anni (gli ultimi due indicativi) per consentire agli enti di ottimizzare i loro sforzi di pianificazione della risoluzione e dovrebbe essere aggiornato/confermato annualmente dall’autorità di risoluzione. L’esito della sua revisione annuale dovrebbe essere notificato agli enti senza indebito ritardo. 132. Le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare agli enti il programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130 e i relativi aggiornamenti o conferme annuali di cui al paragrafo 131, al più tardi insieme alla sintesi del piano di risoluzione e alla valutazione della possibilità di risoluzione di cui all’articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. 133. Le autorità di risoluzione, tenendo conto dell’elenco non esaustivo di cui all’allegato 4, dovrebbero definire nel programma di test sulla possibilità di risoluzione (di cui al paragrafo 130) la gamma di valutazioni, test, metodologie, prassi e strumenti che intendono utilizzare per verificare l’adeguatezza delle misure messe in atto dagli enti per sostenere l’esecuzione della strategia di risoluzione. 134. Al momento di considerare la selezione delle tecniche di verifica nel programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio, in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e del modello di business degli enti [ad esempio, classificazione SREP (9 )], nonché del punteggio SREP complessivo (10 ), e tenere conto di quanto segue:
135. Nel contesto dei gruppi di risoluzione transfrontalieri, il programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione dovrebbe essere discusso tra le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni soggette ai presenti orientamenti. 136. Nel caso dei gruppi transfrontalieri, il programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione delle entità soggette a risoluzione, compresi i test in esso previsti, dovrebbe essere attuato dall’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione o dalle autorità di (8 ) EBA/GL/2022/11. (9 ) «Classificazione SREP», l’indicatore della rilevanza sistemica dell’ente assegnata in base alle dimensioni e alla complessità dell’ente e alla portata delle sue attività; Cfr. anche la sezione 2.1.1 degli orientamenti SREP rivisti dell’ABE (EBA/GL/2022/03). (10 ) Cfr. la definizione negli orientamenti SREP rivisti dell’ABE (EBA/GL/2022/03), pag. 21. «Punteggio SREP complessivo», l’indicatore numerico del rischio complessivo per la sostenibilità economica ( viability ) dell’ente basato sulla valutazione SREP complessiva. risoluzione del paese ospitante in coordinamento con l’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, come da esse concordato. 137. Le autorità di risoluzione dovrebbero condividere con l’ente e, nel caso di un gruppo transfrontaliero, almeno con i membri del collegio di risoluzione, i risultati dei test effettuati in conformità del programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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