+Titolo I. Applicazione del principio di proporzionalità
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Titolo I. Applicazione del principio di proporzionalità
Titolo I. Applicazione del principio di proporzionalità
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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14. Gli emittenti di ART e le autorità competenti dovrebbero tenere conto del principio di …
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Gli emittenti di ART e le autorità competenti dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità nell’applicazione e nell’attuazione dei presenti orientamenti, al fine di garantire che i dispositivi di governance siano coerenti con il profilo di rischio individuale dell’emittente di ART e del gruppo, ove applicabile, commisurati alle relative dimensioni e organizzazione interna, pertinenti per il suo modello di business, adeguati alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi dei requisiti normativi e disposizioni pertinenti.
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15. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’adeguata …
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Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l’adeguata attuazione dei requisiti in materia di governance di cui al regolamento (UE) 2023/1114, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti, gli emittenti di ART e le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri: - a. le dimensioni dell’emittente di ART in termini di totale di bilancio;
- b. la forma giuridica dell’emittente di ART;
- c. l’eventuale quotazione dell’emittente di ART;
- d. la classificazione dell’ART emesso come significativo o non significativo ai sensi degli articoli 43 e 44 e degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2023/1114;
- e. le specifiche, il volume e il numero di ART emessi;
- f. se gli ART emessi sono ammessi alla negoziazione;
- g. il meccanismo di approvazione utilizzato per emettere e convalidare gli ART;
- h. la natura e la complessità di tutte le attività commerciali;
- i. il tipo di attività autorizzate e i servizi prestati;
- j. l’eventuale esistenza di attività transfrontaliere e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione;
- k. l’entità della riserva di attività;
- l. il tipo e la complessità delle attività a cui un token è collegato;
- m. se i detentori di ART sono eventualmente detentori al dettaglio;
- n. il ricorso a prestatori terzi di servizi;
- o. i canali di distribuzione utilizzati, compresi quelli messi a disposizione da prestatori terzi di servizi;
- p. i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) esistenti, comprese le misure di continuità operativa e l’uso di TIC di soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114.
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16. Gli emittenti di ART gestiti da un’unica persona fisica dovrebbero adottare disposizioni …
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Gli emittenti di ART gestiti da un’unica persona fisica dovrebbero adottare disposizioni alternative che garantiscano una gestione sana e prudente di tali emittenti e un’adeguata presa in considerazione dei dispositivi di governance, anche prevedendo adeguati controlli e contrappesi nel processo decisionale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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