+14.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi
---+132. Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il …
---+133. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze …
---+134. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in …
---+135. Gli emittenti di ART dovrebbero istituire processi rafforzati per l’approvazione di decisioni …

14.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi

14.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
132. Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il …

Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il compito di fornire informazioni esaurienti e comprensibili sui rischi e di consigliare l’organo di amministrazione, consentendo a quest’ultimo di comprendere il profilo di rischio complessivo dell’emittente di ART. Qualora non sia stata istituita una funzione indipendente, i doveri del responsabile della funzione di gestione dei rischi spettano al personale al quale sono affidate le procedure di gestione dei rischi o direttamente ai membri dell’organo di amministrazione.

133. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze …

Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze, indipendenza e anzianità di servizio in misura sufficiente per mettere in discussione le decisioni che si ripercuotono sull’esposizione ai rischi di un emittente di ART. Se il responsabile della funzione di gestione dei rischi non è un membro dell’organo di amministrazione, tenuto conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, l’emittente di ART dovrebbe nominare un responsabile indipendente della funzione di gestione dei rischi che non abbia responsabilità in altre funzioni e che riferisca direttamente all’organo di amministrazione. Se non è proporzionato nominare una persona che si dedichi soltanto al ruolo di responsabile della funzione di gestione dei rischi, tenendo conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, tale funzione può essere combinata con quella di responsabile della funzione di conformità o può essere esercitata da un’altra persona di grado elevato, a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti. In ogni caso, tale persona dovrebbe avere sufficiente autorità, peso e indipendenza (ad es. il responsabile dell’ufficio legale).

134. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in …

Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in discussione le decisioni prese dalla dirigenza dell’emittente e dal relativo organo di amministrazione, e i motivi delle obiezioni dovrebbero essere formalmente documentati. Se un emittente di ART intende concedere al responsabile della funzione di gestione dei rischi il diritto di porre il veto alle decisioni (ad es. una decisione relativa al credito o a un investimento o la definizione di un limite) prese a un livello inferiore rispetto all’organo di amministrazione, esso dovrebbe specificare la portata di tale diritto di veto, le procedure di segnalazione o di appello e le modalità di coinvolgimento dell’organo di amministrazione.

135. Gli emittenti di ART dovrebbero istituire processi rafforzati per l’approvazione di decisioni …

Gli emittenti di ART dovrebbero istituire processi rafforzati per l’approvazione di decisioni a proposito delle quali il responsabile della funzione di gestione dei rischi ha espresso un parere negativo. Nella sua funzione di supervisione strategica, l’organo di amministrazione dovrebbe essere in grado di comunicare direttamente con il responsabile della funzione di gestione dei rischi in merito alle principali questioni di rischio, compresi gli sviluppi che potrebbero essere incompatibili con la strategia in materia di rischio e la propensione al rischio dell’emittente di ART, e il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di segnalare direttamente le problematiche significative all’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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