+4.5. Accertamento della mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113
---+42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …
---+43. I PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero garantire, per quanto riguarda il rispettivo …
---+44. Se il sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di un PSP o di un IPSP non soddisfa …
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---+46. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari, gli IPSP, i CASP del cessionario o gli …
---+47. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di …
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---+50. Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare privi …
---+51. Laddove utilizzino un elenco di termini che sono comunemente ritenuti privi di senso, i PSP, i …

4.5. Accertamento della mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113

4.5.1. Procedure per accertare la mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …

Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero comprendere almeno quanto segue:

  • a) le misure per individuare dati informativi mancanti, incompleti e privi di significato o caratteri o dati non ammissibili;
  • b) una combinazione di prassi di monitoraggio durante e dopo il trasferimento commisurate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i trasferimenti sono esposti, determinata in conformità degli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF; e
  • c) i criteri che aiutano i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP a individuare i fattori di aumento del rischio, come indicato al paragrafo 52.

4.5.2. Controlli sui trasferimenti di fondi in relazione ai caratteri o ai dati ammissibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi

43. I PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero garantire, per quanto riguarda il rispettivo …

I PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero garantire, per quanto riguarda il rispettivo sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento:

  • a) di comprendere le norme di convalida del sistema;
  • b) che quest’ultimo contenga tutti i campi necessari per ottenere i dati informativi prescritti dal regolamento (UE) 2023/1113, come specificato nella sezione 4.4;
  • c) che il sistema impedisca l’invio o la ricezione di trasferimenti in caso di accertamento di caratteri o dati non ammissibili; e
  • d) che il sistema indichi i trasferimenti rifiutati per effettuare un’analisi e un trattamento di tipo manuale.
44. Se il sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di un PSP o di un IPSP non soddisfa …

Se il sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di un PSP o di un IPSP non soddisfa tutti i criteri stabiliti al paragrafo 43, il PSP o l’IPSP dovrebbe attuare controlli per attenuare tali carenze.

45. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero indicare: a) le …

Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero indicare:

  • a) le modalità con cui accerteranno se i campi relativi ai dati informativi nel sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento siano stati completati con caratteri o dati conformi alle convenzioni di tale sistema; e
  • b) le misure che adotteranno nel caso in cui i caratteri o gli input non siano in linea con le convenzioni di tale sistema.

4.5.3. Monitoraggio dei trasferimenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

46. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari, gli IPSP, i CASP del cessionario o gli …

Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari, gli IPSP, i CASP del cessionario o gli ICASP dovrebbero indicare le modalità con cui stabiliranno quali trasferimenti saranno monitorati durante o dopo gli stessi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero stabilire come minimo:

  • a) di quali fattori di rischio terranno conto in tale valutazione; e
  • b) quali fattori di aumento del rischio (o quale combinazione di fattori di aumento del rischio) attiveranno sempre il monitoraggio durante il trasferimento e quali attiveranno una revisione mirata a trasferimento avvenuto.
47. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di …

I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di quelli indicati negli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, nonché fattori di rischio pertinenti desunti dalla loro valutazione del rischio a livello aziendale e da quella settoriale o nazionale, nella misura in cui è disponibile. I fattori di rischio dovrebbero includere almeno:

  • a) trasferimenti che superano una soglia predefinita, considerando il valore medio dei trasferimenti trattati regolarmente dai soggetti summenzionati e cosa costituisce un trasferimento di importo insolitamente elevato, sulla base del particolare modello imprenditoriale che li caratterizza;
  • b) trasferimenti in cui l’ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in paesi o territori soggetti a misure restrittive, ivi comprese sanzioni finanziarie mirate, o in paesi o territori che presentano un rischio elevato di elusione delle misure restrittive o delle sanzioni finanziarie mirate;
  • c) trasferimenti in cui l’ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario hanno sede in un paese associato a un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra cui, ma non solo:
  • i) paesi individuati dalla Commissione europea come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849; e
  • ii) paesi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni anche reciproche, rapporti di valutazione o di monitoraggio pubblicate, prevedono obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che non sono coerenti con la direttiva (UE) 2015/849
  • o con le Raccomandazioni del GAFI, nonché paesi che non hanno attuato tali obblighi in modo efficace;
  • d) trasferimenti in cui il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, l’IPSP, l’ICASP, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in un paese che, sulla base dei dati informativi disponibili al pubblico, non ha ancora attuato l’obbligo di ottenere, conservare e trasmettere i dati informativi relativi al cedente e al cessionario durante l’effettuazione di trasferimenti elettronici e di virtual asset ;
  • e) trasferimenti con soggetti aventi sede in un paese terzo che non dispone di regimi di autorizzazione o non disciplina l’attività dei PSP nel caso di trasferimenti di fondi né le attività dei CASP nel caso di trasferimenti di cripto-attività;
  • f) trasferimenti con indirizzi auto-ospitati;
  • g) trasferimenti da o verso conti, indirizzi o portafogli notoriamente collegati ad attività sospette;
  • h) una non conformità comprovata alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di trasferimento, sulla base di informazioni pubbliche;
  • i) trasferimenti da un PSP, IPSP, CASP o ICASP che omette ripetutamente di fornire i dati informativi richiesti senza un giustificato motivo, oppure da un PSP, IPSP, CASP o ICASP di cui sia stata riscontrata precedentemente in diverse occasioni l’omissione, senza un valido motivo, a presentare i dati informativi richiesti;
  • j) l’impiego di altre tecniche per eseguire l’occultamento delle transazioni, in modo da ostacolare la tracciabilità delle cripto-attività nascondendo il percorso che riconduce al cedente. Tali tecniche comprendono, a titolo non esaustivo:
  • i) la ricezione di fondi e cripto-attività e il loro ulteriore trasferimento rapido, al fine di allungare artificiosamente la catena di trasferimento;
  • ii) tecniche, prodotti o servizi che migliorano l’anonimato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mixer o tumbler , anonimizzatori del protocollo Internet (IP) e indirizzi stealth .
48. Quando valutano se un trasferimento desti o meno sospetti, i PSP, gli IPSP, i CASP o gli ICASP …

Quando valutano se un trasferimento desti o meno sospetti, i PSP, gli IPSP, i CASP o gli ICASP dovrebbero considerare in modo olistico tutti i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al trasferimento e tenere presente che, di per sé, dati informativi mancanti o non ammissibili non danno luogo a sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

4.5.4. Controlli relativi alla mancanza di dati informativi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

49. Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare …

Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare mancanti i dati informativi se i campi vengono lasciati vuoti o se le informazioni fornite sono prive di significato o incomplete.

50. Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare privi …

Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare privi di significato almeno i seguenti dati informativi:

  • a) stringhe di caratteri casuali o illogici (quali «xxxxx» o «ABCDEFG»);
  • b) l’uso di titoli (come dott. o sig.ra) senza indicare il nome della persona;
  • c) altre denominazioni incoerenti o incomprensibili (come «un altro» o «il mio cliente»).
51. Laddove utilizzino un elenco di termini che sono comunemente ritenuti privi di senso, i PSP, i …

Laddove utilizzino un elenco di termini che sono comunemente ritenuti privi di senso, i PSP, i CASP, gli IPSP e gli ICASP dovrebbero rivedere periodicamente tale elenco per assicurarne l’adeguatezza nel tempo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/