+4.5. Accertamento della mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113
---+42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …
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4.5. Accertamento della mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113
4.5.1. Procedure per accertare la mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 Trasferimento di fondi e cripto-attività
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …
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Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero comprendere almeno quanto segue: - a) le misure per individuare dati informativi mancanti, incompleti e privi di significato o caratteri o dati non ammissibili;
- b) una combinazione di prassi di monitoraggio durante e dopo il trasferimento commisurate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i trasferimenti sono esposti, determinata in conformità degli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF; e
- c) i criteri che aiutano i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP a individuare i fattori di aumento del rischio, come indicato al paragrafo 52.
4.5.2. Controlli sui trasferimenti di fondi in relazione ai caratteri o ai dati ammissibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113 Trasferimento di fondi
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43. I PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero garantire, per quanto riguarda il rispettivo …
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I PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero garantire, per quanto riguarda il rispettivo sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento: - a) di comprendere le norme di convalida del sistema;
- b) che quest’ultimo contenga tutti i campi necessari per ottenere i dati informativi prescritti dal regolamento (UE) 2023/1113, come specificato nella sezione 4.4;
- c) che il sistema impedisca l’invio o la ricezione di trasferimenti in caso di accertamento di caratteri o dati non ammissibili; e
- d) che il sistema indichi i trasferimenti rifiutati per effettuare un’analisi e un trattamento di tipo manuale.
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44. Se il sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di un PSP o di un IPSP non soddisfa …
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Se il sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di un PSP o di un IPSP non soddisfa tutti i criteri stabiliti al paragrafo 43, il PSP o l’IPSP dovrebbe attuare controlli per attenuare tali carenze.
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45. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero indicare: a) le …
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Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero indicare: - a) le modalità con cui accerteranno se i campi relativi ai dati informativi nel sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento siano stati completati con caratteri o dati conformi alle convenzioni di tale sistema; e
- b) le misure che adotteranno nel caso in cui i caratteri o gli input non siano in linea con le convenzioni di tale sistema.
4.5.3. Monitoraggio dei trasferimenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113 Trasferimento di fondi e cripto-attività
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46. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari, gli IPSP, i CASP del cessionario o gli …
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Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari, gli IPSP, i CASP del cessionario o gli ICASP dovrebbero indicare le modalità con cui stabiliranno quali trasferimenti saranno monitorati durante o dopo gli stessi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero stabilire come minimo: - a) di quali fattori di rischio terranno conto in tale valutazione; e
- b) quali fattori di aumento del rischio (o quale combinazione di fattori di aumento del rischio) attiveranno sempre il monitoraggio durante il trasferimento e quali attiveranno una revisione mirata a trasferimento avvenuto.
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47. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di …
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I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di quelli indicati negli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, nonché fattori di rischio pertinenti desunti dalla loro valutazione del rischio a livello aziendale e da quella settoriale o nazionale, nella misura in cui è disponibile. I fattori di rischio dovrebbero includere almeno: - a) trasferimenti che superano una soglia predefinita, considerando il valore medio dei trasferimenti trattati regolarmente dai soggetti summenzionati e cosa costituisce un trasferimento di importo insolitamente elevato, sulla base del particolare modello imprenditoriale che li caratterizza;
- b) trasferimenti in cui l’ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in paesi o territori soggetti a misure restrittive, ivi comprese sanzioni finanziarie mirate, o in paesi o territori che presentano un rischio elevato di elusione delle misure restrittive o delle sanzioni finanziarie mirate;
- c) trasferimenti in cui l’ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario hanno sede in un paese associato a un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra cui, ma non solo:
- i) paesi individuati dalla Commissione europea come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849; e
- ii) paesi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni anche reciproche, rapporti di valutazione o di monitoraggio pubblicate, prevedono obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che non sono coerenti con la direttiva (UE) 2015/849
- o con le Raccomandazioni del GAFI, nonché paesi che non hanno attuato tali obblighi in modo efficace;
- d) trasferimenti in cui il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, l’IPSP, l’ICASP, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in un paese che, sulla base dei dati informativi disponibili al pubblico, non ha ancora attuato l’obbligo di ottenere, conservare e trasmettere i dati informativi relativi al cedente e al cessionario durante l’effettuazione di trasferimenti elettronici e di virtual asset ;
- e) trasferimenti con soggetti aventi sede in un paese terzo che non dispone di regimi di autorizzazione o non disciplina l’attività dei PSP nel caso di trasferimenti di fondi né le attività dei CASP nel caso di trasferimenti di cripto-attività;
- f) trasferimenti con indirizzi auto-ospitati;
- g) trasferimenti da o verso conti, indirizzi o portafogli notoriamente collegati ad attività sospette;
- h) una non conformità comprovata alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di trasferimento, sulla base di informazioni pubbliche;
- i) trasferimenti da un PSP, IPSP, CASP o ICASP che omette ripetutamente di fornire i dati informativi richiesti senza un giustificato motivo, oppure da un PSP, IPSP, CASP o ICASP di cui sia stata riscontrata precedentemente in diverse occasioni l’omissione, senza un valido motivo, a presentare i dati informativi richiesti;
- j) l’impiego di altre tecniche per eseguire l’occultamento delle transazioni, in modo da ostacolare la tracciabilità delle cripto-attività nascondendo il percorso che riconduce al cedente. Tali tecniche comprendono, a titolo non esaustivo:
- i) la ricezione di fondi e cripto-attività e il loro ulteriore trasferimento rapido, al fine di allungare artificiosamente la catena di trasferimento;
- ii) tecniche, prodotti o servizi che migliorano l’anonimato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mixer o tumbler , anonimizzatori del protocollo Internet (IP) e indirizzi stealth .
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48. Quando valutano se un trasferimento desti o meno sospetti, i PSP, gli IPSP, i CASP o gli ICASP …
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Quando valutano se un trasferimento desti o meno sospetti, i PSP, gli IPSP, i CASP o gli ICASP dovrebbero considerare in modo olistico tutti i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al trasferimento e tenere presente che, di per sé, dati informativi mancanti o non ammissibili non danno luogo a sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 4.5.4. Controlli relativi alla mancanza di dati informativi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113 Trasferimento di fondi e cripto-attività
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49. Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare …
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Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare mancanti i dati informativi se i campi vengono lasciati vuoti o se le informazioni fornite sono prive di significato o incomplete.
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50. Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare privi …
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Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l’IPSP e l’ICASP dovrebbero considerare privi di significato almeno i seguenti dati informativi: - a) stringhe di caratteri casuali o illogici (quali «xxxxx» o «ABCDEFG»);
- b) l’uso di titoli (come dott. o sig.ra) senza indicare il nome della persona;
- c) altre denominazioni incoerenti o incomprensibili (come «un altro» o «il mio cliente»).
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51. Laddove utilizzino un elenco di termini che sono comunemente ritenuti privi di senso, i PSP, i …
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Laddove utilizzino un elenco di termini che sono comunemente ritenuti privi di senso, i PSP, i CASP, gli IPSP e gli ICASP dovrebbero rivedere periodicamente tale elenco per assicurarne l’adeguatezza nel tempo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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