+42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …
|
42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …
Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero comprendere almeno quanto segue: - a) le misure per individuare dati informativi mancanti, incompleti e privi di significato o caratteri o dati non ammissibili;
- b) una combinazione di prassi di monitoraggio durante e dopo il trasferimento commisurate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i trasferimenti sono esposti, determinata in conformità degli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF; e
- c) i criteri che aiutano i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP a individuare i fattori di aumento del rischio, come indicato al paragrafo 52.
4.5.2. Controlli sui trasferimenti di fondi in relazione ai caratteri o ai dati ammissibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113 Trasferimento di fondi
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|