+42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …

42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero …

Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero comprendere almeno quanto segue:

  • a) le misure per individuare dati informativi mancanti, incompleti e privi di significato o caratteri o dati non ammissibili;
  • b) una combinazione di prassi di monitoraggio durante e dopo il trasferimento commisurate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i trasferimenti sono esposti, determinata in conformità degli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF; e
  • c) i criteri che aiutano i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP a individuare i fattori di aumento del rischio, come indicato al paragrafo 52.

4.5.2. Controlli sui trasferimenti di fondi in relazione ai caratteri o ai dati ammissibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/