+47. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di …

47. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di …

I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di quelli indicati negli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, nonché fattori di rischio pertinenti desunti dalla loro valutazione del rischio a livello aziendale e da quella settoriale o nazionale, nella misura in cui è disponibile. I fattori di rischio dovrebbero includere almeno:

  • a) trasferimenti che superano una soglia predefinita, considerando il valore medio dei trasferimenti trattati regolarmente dai soggetti summenzionati e cosa costituisce un trasferimento di importo insolitamente elevato, sulla base del particolare modello imprenditoriale che li caratterizza;
  • b) trasferimenti in cui l’ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in paesi o territori soggetti a misure restrittive, ivi comprese sanzioni finanziarie mirate, o in paesi o territori che presentano un rischio elevato di elusione delle misure restrittive o delle sanzioni finanziarie mirate;
  • c) trasferimenti in cui l’ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario hanno sede in un paese associato a un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra cui, ma non solo:
  • i) paesi individuati dalla Commissione europea come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849; e
  • ii) paesi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni anche reciproche, rapporti di valutazione o di monitoraggio pubblicate, prevedono obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che non sono coerenti con la direttiva (UE) 2015/849
  • o con le Raccomandazioni del GAFI, nonché paesi che non hanno attuato tali obblighi in modo efficace;
  • d) trasferimenti in cui il PSP dell’ordinante, il CASP del cedente, l’IPSP, l’ICASP, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in un paese che, sulla base dei dati informativi disponibili al pubblico, non ha ancora attuato l’obbligo di ottenere, conservare e trasmettere i dati informativi relativi al cedente e al cessionario durante l’effettuazione di trasferimenti elettronici e di virtual asset ;
  • e) trasferimenti con soggetti aventi sede in un paese terzo che non dispone di regimi di autorizzazione o non disciplina l’attività dei PSP nel caso di trasferimenti di fondi né le attività dei CASP nel caso di trasferimenti di cripto-attività;
  • f) trasferimenti con indirizzi auto-ospitati;
  • g) trasferimenti da o verso conti, indirizzi o portafogli notoriamente collegati ad attività sospette;
  • h) una non conformità comprovata alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di trasferimento, sulla base di informazioni pubbliche;
  • i) trasferimenti da un PSP, IPSP, CASP o ICASP che omette ripetutamente di fornire i dati informativi richiesti senza un giustificato motivo, oppure da un PSP, IPSP, CASP o ICASP di cui sia stata riscontrata precedentemente in diverse occasioni l’omissione, senza un valido motivo, a presentare i dati informativi richiesti;
  • j) l’impiego di altre tecniche per eseguire l’occultamento delle transazioni, in modo da ostacolare la tracciabilità delle cripto-attività nascondendo il percorso che riconduce al cedente. Tali tecniche comprendono, a titolo non esaustivo:
  • i) la ricezione di fondi e cripto-attività e il loro ulteriore trasferimento rapido, al fine di allungare artificiosamente la catena di trasferimento;
  • ii) tecniche, prodotti o servizi che migliorano l’anonimato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mixer o tumbler , anonimizzatori del protocollo Internet (IP) e indirizzi stealth .

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/