+Articolo 384 2.

Articolo 384 2.

L’ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:

BACVAtotale = β · BACVAcsr-senza copertura + DSCVA · (1 - β) · BACVAcsr-con copertura

dove:

BACVAtotale

= i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;

BACVAcsr-senza copertura

= i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);

DSCVA

= 0,65 ;

β

= 0,25 ;

image

dove:

image

image

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a

= 1,4 ;

ρ

= 0,5 ;

c

= l’indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

NS

= l’indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) con una determinata controparte per cui l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

h

= l’indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell’articolo 386 per una determinata controparte per cui l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

I

= l’indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell’articolo 386 per tutte le controparti per cui l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

RWc

= il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte «c»; la controparte «c» è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio basato su una combinazione di settore e merito di credito e determinato conformemente alla tabella 1.

In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6; altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.

image= la scadenza effettiva (effective maturity) dell’insieme di attività soggette a compensazione (netting set) NS con la controparte c;

imageè calcolata conformemente all’articolo 162; tuttavia, ai fini di tale calcolo, image non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all’interno dell’insieme di attività soggette a compensazione;

image

= il valore dell’esposizione al rischio di controparte dell’insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l’effetto della garanzia reale in conformità dei metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi, sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g);

image

= il fattore di sconto di vigilanza per l’insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.

Per l’ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza è fissato a 1; in tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue:

rhc

= il fattore di correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte c e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte c, determinata conformemente alla tabella 2;

image

= la durata residua di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

image

= l’importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

image

= il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

image

image

= il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile; tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1;

image

= la durata residua di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile; nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, image è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

image

= l’importo nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile;

image

= il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

image

image

= il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile; image si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell’indice, calcolata come segue:

a) 

se tutte le componenti dell’indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, come determinato conformemente alla tabella 1, image è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7 ;

b) 

se le componenti dell’indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito, image è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell’indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7 .


Tabella 1

Settore della controparte

Merito di credito

Classe di merito di credito da 1 a 3

Classe di merito di credito da 4 a 6 e privo di rating

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, o all’articolo 118

0,5  %

2,0  %

Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico

1,0  %

4,0  %

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5,0  %

12,0  %

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

3,0  %

7,0  %

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

3,0  %

8,5  %

Tecnologia, telecomunicazioni

2,0  %

5,5  %

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

1,5  %

5,0  %

Altri settori

5,0  %

12,0  %


Tabella 2

Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name

Copertura single-name h della controparte i

Valore di rhc

Controparti di cui all’articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i)

100 %

Controparti di cui all’articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

80 %

Controparti di cui all’articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii)

50 %

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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