+Articolo 384 2.
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Articolo 384 2.
L’ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:
BACVAtotale = β · BACVAcsr-senza copertura + DSCVA · (1 - β) · BACVAcsr-con copertura
dove:
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BACVAtotale
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= i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;
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BACVAcsr-senza copertura
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= i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);
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dove:
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c
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= l’indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
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NS
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= l’indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) con una determinata controparte per cui l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
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h
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= l’indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell’articolo 386 per una determinata controparte per cui l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
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I
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= l’indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell’articolo 386 per tutte le controparti per cui l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
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RWc
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= il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte «c»; la controparte «c» è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio basato su una combinazione di settore e merito di credito e determinato conformemente alla tabella 1.
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In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6; altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
= la scadenza effettiva (effective maturity) dell’insieme di attività soggette a compensazione (netting set) NS con la controparte c;
è calcolata conformemente all’articolo 162; tuttavia, ai fini di tale calcolo, non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all’interno dell’insieme di attività soggette a compensazione;
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= il valore dell’esposizione al rischio di controparte dell’insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l’effetto della garanzia reale in conformità dei metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi, sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g);
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= il fattore di sconto di vigilanza per l’insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.
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Per l’ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza è fissato a 1; in tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue:
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rhc
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= il fattore di correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte c e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte c, determinata conformemente alla tabella 2;
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= la durata residua di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;
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= l’importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;
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= il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:
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= il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile; tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1;
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= la durata residua di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile; nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;
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= l’importo nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile;
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= il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:
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= il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile; si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell’indice, calcolata come segue:
a)
se tutte le componenti dell’indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, come determinato conformemente alla tabella 1, è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7 ;
b)
se le componenti dell’indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito, è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell’indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7 .
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Tabella 1
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Settore della controparte
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Merito di credito
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Classe di merito di credito da 1 a 3
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Classe di merito di credito da 4 a 6 e privo di rating
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Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, o all’articolo 118
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0,5 %
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2,0 %
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Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico
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1,0 %
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4,0 %
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Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati
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5,0 %
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12,0 %
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Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive
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3,0 %
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7,0 %
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Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto
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3,0 %
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8,5 %
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Tecnologia, telecomunicazioni
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2,0 %
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5,5 %
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Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche
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1,5 %
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5,0 %
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Altri settori
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5,0 %
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12,0 %
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Tabella 2
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Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name
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Copertura single-name h della controparte i
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Valore di rhc
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Controparti di cui all’articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i)
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100 %
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Controparti di cui all’articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
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80 %
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Controparti di cui all’articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii)
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50 %
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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