+Articolo 69 2

Articolo 69 2

2.   Ai fini del paragrafo 1, i soggetti obbligati valutano le operazioni o le attività svolte dai loro clienti sulla base e a fronte di qualsiasi fatto e informazione pertinente di cui siano a conoscenza o di cui siano in possesso. Se necessario, i soggetti obbligati danno priorità alla loro valutazione, tenendo conto dell'urgenza dell'operazione o dell'attività e dei rischi presenti nello Stato membro in cui sono stabiliti.

Il sospetto ai sensi del paragrafo 1, lettera a, si basa sulle caratteristiche del cliente e delle sue controparti, sulle dimensioni e sulla natura dell'operazione o dell'attività, o sui relativi metodi e modelli, sul legame tra diverse operazioni o attività, sull'origine, sulla destinazione o sull'uso dei fondi o su qualsiasi altra circostanza nota al soggetto obbligato, compresa la coerenza dell'operazione o dell'attività con le informazioni ottenute a norma del capo III, come anche con il profilo di rischio del cliente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito