+REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 2 bis Principio di non causare danni significativi
------+Articolo 2 bis 1.
------+Articolo 2 bis 2.
------+Articolo 2 bis 3.
---+Articolo 3 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
---+Articolo 4 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Articolo 4 5.
------+Articolo 4 6.
------+Articolo 4 7.
---+Articolo 5 Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
---+Articolo 6 Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
---+Articolo 7 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
---+Articolo 8 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Article 8 2a.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
---+Articolo 9 Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
------+Article 9 4a.
------+Articolo 9 5.
------+Articolo 9 6.
---+Articolo 10 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
---+Articolo 11 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o socialie degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
---+Articolo 12 Riesame delle informazioni comunicate
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
---+Articolo 13 Comunicazioni di marketing
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
---+Articolo 14 Autorità competenti
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
---+Articolo 15 Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
---+Articolo 16 Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
---+Articolo 17 Deroghe
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
---+Articolo 18 Relazioni
---+Articolo 18 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
------+Articolo 18 bis 1.
------+Articolo 18 bis 2.
------+Articolo 18 bis 3.
------+Articolo 18 bis 4.
------+Articolo 18 bis 5.
---+Articolo 19 Valutazione
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
---+Articolo 20 Entrata in vigore e applicazione
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
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English -
European Union -
Financial Industry -
REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1 Oggetto
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Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.
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Articolo 2 Definizioni
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Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«partecipante ai mercati finanziari»:
a)
un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
b)
un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
c)
un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
d)
un creatore di un prodotto pensionistico;
e)
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
f)
un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
g)
un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;
h)
un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;
i)
una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure
j)
un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
2)
«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/138/CE;
3)
«prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:
a)
un prodotto di investimento assicurativo quale definito all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
); oppure
b)
un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
4)
«gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
5)
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
6)
«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;
7)
«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale;
8)
«prodotto pensionistico»:
a)
un prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure
b)
un prodotto pensionistico individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
9)
«prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238;
10)
«società di gestione di OICVM»:
a)
una società di gestione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure
b)
una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione;
11)
«consulente finanziario»:
a)
un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
b)
un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
c)
un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
d)
un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
e)
un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure
f)
una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;
12)
«prodotto finanziario»:
a)
un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo;
b)
un fondo di investimento alternativo (FIA);
d)
un prodotto pensionistico;
e)
uno schema pensionistico;
13)
«fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
14)
«schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;
15)
«organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;
16)
«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;
17)
«investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
18)
«investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE;
19)
«investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;
20)
«intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;
21)
«consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;
22)
«rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;
23)
«fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/760;
24)
«fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
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Articolo 2 bis Principio di non causare danni significativi
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Articolo 3 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
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Articolo 4 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto
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Articolo 5 Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità
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Articolo 6 Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità
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Articolo 7 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario
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Articolo 8 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale
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Articolo 9 Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali
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Articolo 10 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web
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Articolo 11 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o socialie degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche
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Articolo 12 Riesame delle informazioni comunicate
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Articolo 13 Comunicazioni di marketing
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Articolo 14 Autorità competenti
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Articolo 15 Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi
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Articolo 16 Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009
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Articolo 17 Deroghe
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Articolo 18 Relazioni
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Articolo 18
Le AEV fanno il punto sull’entità delle informative volontarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori prassi e formulano raccomandazioni in materia di norme di comunicazione volontaria. Tale relazione annuale esamina le implicazioni delle pratiche relative al dovere di diligenza sull’informativa a norma del presente regolamento e fornisce orientamenti al riguardo. Detta relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Articolo 18 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
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Articolo 19 Valutazione
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Articolo 20 Entrata in vigore e applicazione
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
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