+DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto
---------+Articolo 1 1.
---------+Articolo 1 2.
------+Articolo 2 Ambito di applicazione
---------+Articolo 2 1.
---------+Articolo 2 2.
---------+Articolo 2 3.
---------+Articolo 2 4.
---------+Articolo 2 5.
---------+Articolo 2 6.
---------+Articolo 2 7.
---------+Articolo 2 8.
---------+Articolo 2 9.
---------+Articolo 2 10.
---------+Articolo 2 11.
---------+Articolo 2 12.
---------+Articolo 2 13.
---------+Articolo 2 14.
------+Articolo 3 Soggetti essenziali e importanti
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
---------+Articolo 3 4.
---------+Articolo 3 5.
---------+Articolo 3 6.
------+Articolo 4 Atti giuridici settoriali dell'Unione
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
------+Articolo 5 Armonizzazione minima
------+Articolo 6 Definizioni
---+CAPO II QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
------+Articolo 7 Strategia nazionale per la cibersicurezza
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
------+Articolo 8 Autorità competenti e punti di contatto unici
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
---------+Articolo 8 4.
---------+Articolo 8 5.
---------+Articolo 8 6.
------+Articolo 9 Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
---------+Articolo 9 5.
------+Articolo 10 Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT)
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
---------+Articolo 10 5.
---------+Articolo 10 6.
---------+Articolo 10 7.
---------+Articolo 10 8.
---------+Articolo 10 9.
---------+Articolo 10 10.
------+Articolo 11 Requisiti, capacità tecniche e compiti dei CSIRT
---------+Articolo 11 1.
---------+Articolo 11 2.
---------+Articolo 11 3.
---------+Articolo 11 4.
---------+Articolo 11 5.
------+Articolo 12 Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
------+Articolo 13 Cooperazione a livello nazionale
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
---------+Articolo 13 5.
---------+Articolo 13 6.
---+CAPO III COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
------+Articolo 14 Gruppo di cooperazione
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
---------+Articolo 14 3.
---------+Articolo 14 4.
---------+Articolo 14 5.
---------+Articolo 14 6.
---------+Articolo 14 7.
---------+Articolo 14 8.
---------+Articolo 14 9.
------+Articolo 15 Rete di CSIRT
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
---------+Articolo 15 4.
---------+Articolo 15 5.
---------+Articolo 15 6.
------+Articolo 16 Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
---------+Articolo 16 3.
---------+Articolo 16 4.
---------+Articolo 16 5.
---------+Articolo 16 6.
---------+Articolo 16 7.
------+Articolo 17 Cooperazione internazionale
------+Articolo 18 Relazione sullo stato della cibersicurezza nell'Unione
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
------+Articolo 19 Revisioni tra pari
---------+Articolo 19 1.
---------+Articolo 19 2.
---------+Articolo 19 3.
---------+Articolo 19 4.
---------+Articolo 19 5.
---------+Articolo 19 6.
---------+Articolo 19 7.
---------+Articolo 19 8.
---------+Articolo 19 9.
---+CAPO IV MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
------+Articolo 20 Governance
---------+Articolo 20 1.
---------+Articolo 20 2.
------+Articolo 21 Misure di gestione dei rischi di cibersicurezza
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
---------+Articolo 21 3.
---------+Articolo 21 4.
---------+Articolo 21 5.
------+Articolo 22 Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
------+Articolo 23 Obblighi di segnalazione
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
---------+Articolo 23 3.
---------+Articolo 23 4.
---------+Articolo 23 5.
---------+Articolo 23 6.
---------+Articolo 23 7.
---------+Articolo 23 8.
---------+Articolo 23 9.
---------+Articolo 23 10.
---------+Articolo 23 11.
------+Articolo 24 Uso dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
------+Articolo 25 Normazione
---------+Articolo 25 1.
---------+Articolo 25 2.
---+CAPO V GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
------+Articolo 26 Giurisdizione e territorialità
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
---------+Articolo 26 3.
---------+Articolo 26 4.
---------+Articolo 26 5.
------+Articolo 27 Registro dei soggetti
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
---------+Articolo 27 3.
---------+Articolo 27 4.
---------+Articolo 27 5.
------+Articolo 28 Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
---------+Articolo 28 3.
---------+Articolo 28 4.
---------+Articolo 28 5.
---------+Articolo 28 6.
---+CAPO VI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
------+Articolo 29 Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
---------+Articolo 29 4.
---------+Articolo 29 5.
------+Articolo 30 Notifica volontaria di informazioni pertinenti
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---+CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE
------+Articolo 31 Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
---------+Articolo 31 4.
------+Articolo 32 Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
---------+Articolo 32 3.
---------+Articolo 32 4.
---------+Articolo 32 5.
---------+Articolo 32 6.
---------+Articolo 32 7.
---------+Articolo 32 8.
---------+Articolo 32 9.
---------+Articolo 32 10.
------+Articolo 33 Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti importanti
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
---------+Articolo 33 4.
---------+Articolo 33 5.
---------+Articolo 33 6.
------+Articolo 34 Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti
---------+Articolo 34 1.
---------+Articolo 34 2.
---------+Articolo 34 3.
---------+Articolo 34 4.
---------+Articolo 34 5.
---------+Articolo 34 6.
---------+Articolo 34 7.
---------+Articolo 34 8.
------+Articolo 35 Violazioni che comportano una violazione dei dati personali
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
---------+Articolo 35 3.
------+Articolo 36 Sanzioni
------+Articolo 37 Assistenza reciproca
---------+Articolo 37 1.
---------+Articolo 37 2.
---+CAPO VIII ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
------+Articolo 38 Esercizio della delega
---------+Articolo 38 1.
---------+Articolo 38 2.
---------+Articolo 38 3.
---------+Articolo 38 4.
---------+Articolo 38 5.
---------+Articolo 38 6.
------+Articolo 39 Procedura di comitato
---------+Articolo 39 1.
---------+Articolo 39 2.
---------+Articolo 39 3.
---+CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 40 Riesame
------+Articolo 41 Recepimento
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
------+Articolo 42 Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014
------+Articolo 43 Modifica della direttiva (UE) 2018/1972
------+Articolo 44 Abrogazione
------+Articolo 45 Entrata in vigore
------+Articolo 46 Destinatari
---+ALLEGATO I SETTORI AD ALTA CRITICITÀ
---+ALLEGATO II ALTRI SETTORI CRITICI
---+ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA
English - European Union - NIS2 -

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA CAPO II QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
CAPO III COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE CAPO III COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
CAPO IV MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE CAPO IV MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO V GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE CAPO V GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
CAPO VI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CAPO VI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE
CAPO VIII ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE CAPO VIII ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I SETTORI AD ALTA CRITICITÀ




ALLEGATO I

SETTORI AD ALTA CRITICITÀ



Settore

Sottosettore

Tipo di soggetto

1.  Energia

a)  Energia elettrica

— Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva

— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944

— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944

— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944

— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944

— Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità

b)  Teleriscaldamento e teleraffrescamento

— Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

c)  Petrolio

— Gestori di oleodotti

— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio

— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)

d)  Gas

— Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE

— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE

— Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE

— Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE

— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;

— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale

e)  Idrogeno

— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno

2.  Trasporti

a)  Trasporto aereo

— Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali

— Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti

— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

b)  Trasporto ferroviario

— Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)

— Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva

c)  Trasporto per vie d'acqua

— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi gestite da tale compagnia

— Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti

— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)

d)  Trasporto su strada

— Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale

— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)

3.  Settore bancario

 

Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)

4.  Infrastrutture dei mercati finanziari

 

— Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

— Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)

5.  Settore sanitario

 

— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18)

— Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)

— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20)

— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2

— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)

6.  Acqua potabile

 

Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni

7.  Acque reflue

 

Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (23), escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale

8.  Infrastrutture digitali

 

— Fornitori di punti di interscambio internet

— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice

— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)

— Fornitori di servizi di cloud computing

— Fornitori di servizi di data center

— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)

— Fornitori di servizi fiduciari

— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione

— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

9.  Gestione dei servizi TIC (business-to-business)

 

— Fornitori di servizi gestiti

— Fornitori di servizi di sicurezza gestiti

10.  Pubblica amministrazione

 

— Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale

— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale

11.  Spazio

 

Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

(1)   

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(2)   

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(3)   

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(4)   

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

(5)   

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(6)   

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

(7)   

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(8)   

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

(9)   

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(10)   

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

(11)   

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

(12)   

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)

(13)   

Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

(14)   

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(15)   

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(16)   

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(17)   

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(18)   

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(19)   

Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

(20)   

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(21)   

Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).

(22)   

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(23)   

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

ALLEGATO II ALTRI SETTORI CRITICI




ALLEGATO II

ALTRI SETTORI CRITICI



Settore

Sottosettore

Tipo di soggetto

1.  Servizi postali e di corriere

 

Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere

2.  Gestione dei rifiuti

 

Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica

3.  Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche

 

Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele

4.  Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

 

Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione

5.  Fabbricazione

a)  Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro

Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva

b)  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2

c)  Fabbricazione di apparecchiature elettriche

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2

d)  Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2

e)  Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2

f)  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2

6.  Fornitori di servizi digitali

 

— Fornitori di mercati online

— Fornitori di motori di ricerca online

— Fornitori di piattaforme di servizi di social network

7.  Ricerca

 

Organizzazioni di ricerca

(1)   

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(2)   

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)   

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(4)   

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(5)   

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA




ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



Direttiva (UE) 2016/1148

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

—

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafi 6 e 11

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

—

Articolo 6

—

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a q) e s), e paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera r), e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafi da 1 a 5

Articolo 15, paragrafi da 1 a 5

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafi da 1 a 4

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafi 5, 6 e 8

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 11

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera g)

articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafi da 1 e 4

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 5

—

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafi 8 e 9

Articolo 21, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 11

Articolo 16, paragrafo 10

—

Articolo 16, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 1

-Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 25

Articolo 20

Articolo 30

Articolo 21

Articolo 36

Articolo 22

Articolo 39

Articolo 23

Articolo 40

Articolo 24

—

Articolo 25

Articolo 41

Articolo 26

Articolo 45

Articolo 27

Articolo 46

Allegato I, punto 1

Articolo 11, paragrafo 1

Allegato I, punto 2, lettera a), punti da i) a iv)

Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Allegato I, punto 2, lettera a), punto v)

Articolo 11, paragrafo 2, lettera f)

Allegato I, punto 2, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4

Allegato I, punto 2, lettera c), punti i) e ii)

Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)

Allegato II

Allegato I

Allegato III, punti 1 e 2

Allegato II, punto 6

Allegato III, punto 3

Allegato I, punto 8

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati