+Notifica e documentazione
---+25. Il requisito della notifica alle autorità competenti per ogni operazione, indipendentemente dal …
---+26. Al momento della notifica di un’operazione come previsto dall’articolo 248 del regolamento (UE) …

Notifica e documentazione

Notifica e documentazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
25. Il requisito della notifica alle autorità competenti per ogni operazione, indipendentemente dal …

Il requisito della notifica alle autorità competenti per ogni operazione, indipendentemente dal fatto che fornisca o meno un supporto alla cartolarizzazione, di cui all’articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica a qualsiasi operazione effettuata da un ente cedente o da un ente promotore o che soddisfa le seguenti condizioni:

  • (a) è effettuata da un ente diverso dall’ente cedente, (i) ovvero un’impresa madre dell’ente cedente, un’impresa figlia dell’ente cedente o un’impresa figlia dell’impresa madre dell’ente cedente oppure (ii) a cui o con cui l’ente cedente o un altro degli enti previsti al punto (i) abbia fornito, in maniera diretta o indiretta, qualsiasi tipo di finanziamento, supporto o istruzioni o abbia stipulato qualsiasi accordo relativo all’esecuzione di tale operazione; e
  • (b) sarebbe soggetta ai presenti orientamenti se fosse stata effettuata dall’ente cedente.

Quando le condizioni stabilite dalle lettere (a) e (b) del presente paragrafo 25 sono soddisfatte, l’operazione deve essere valutata come se fosse stata effettuata dall’ente cedente.

26. Al momento della notifica di un’operazione come previsto dall’articolo 248 del regolamento (UE) …

Al momento della notifica di un’operazione come previsto dall’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 (come ulteriormente specificato nel paragrafo 25), l’ente cedente o, a seconda dei casi, l’ente promotore dovrà:

  • (a) se dichiara che l’operazione non costituisce un supporto implicito, fornire prove adeguate di soddisfare le condizioni del caso stabilite in questi orientamenti; e
  • (b) se l’operazione è effettuata da una delle entità citate al punto (i) o (ii) del paragrafo 25, lettera (a), l’ente cedente dovrà fornire anche la documentazione relativa al tipo di rapporto tra l’ente cedente e l’entità in questione o, a seconda dei casi, al tipo di finanziamento, supporto, istruzioni o accordi forniti o stipulati dall’ente cedente a o con tale entità ai fini di effettuare l’operazione in questione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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