+Notifica e documentazione
---+25. Il requisito della notifica alle autorità competenti per ogni operazione, indipendentemente dal …
---+26. Al momento della notifica di un’operazione come previsto dall’articolo 248 del regolamento (UE) …
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Notifica e documentazione
Notifica e documentazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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25. Il requisito della notifica alle autorità competenti per ogni operazione, indipendentemente dal …
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Il requisito della notifica alle autorità competenti per ogni operazione, indipendentemente dal fatto che fornisca o meno un supporto alla cartolarizzazione, di cui all’articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica a qualsiasi operazione effettuata da un ente cedente o da un ente promotore o che soddisfa le seguenti condizioni: - (a) è effettuata da un ente diverso dall’ente cedente, (i) ovvero un’impresa madre dell’ente cedente, un’impresa figlia dell’ente cedente o un’impresa figlia dell’impresa madre dell’ente cedente oppure (ii) a cui o con cui l’ente cedente o un altro degli enti previsti al punto (i) abbia fornito, in maniera diretta o indiretta, qualsiasi tipo di finanziamento, supporto o istruzioni o abbia stipulato qualsiasi accordo relativo all’esecuzione di tale operazione; e
- (b) sarebbe soggetta ai presenti orientamenti se fosse stata effettuata dall’ente cedente.
Quando le condizioni stabilite dalle lettere (a) e (b) del presente paragrafo 25 sono soddisfatte, l’operazione deve essere valutata come se fosse stata effettuata dall’ente cedente.
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26. Al momento della notifica di un’operazione come previsto dall’articolo 248 del regolamento (UE) …
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Al momento della notifica di un’operazione come previsto dall’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 (come ulteriormente specificato nel paragrafo 25), l’ente cedente o, a seconda dei casi, l’ente promotore dovrà: - (a) se dichiara che l’operazione non costituisce un supporto implicito, fornire prove adeguate di soddisfare le condizioni del caso stabilite in questi orientamenti; e
- (b) se l’operazione è effettuata da una delle entità citate al punto (i) o (ii) del paragrafo 25, lettera (a), l’ente cedente dovrà fornire anche la documentazione relativa al tipo di rapporto tra l’ente cedente e l’entità in questione o, a seconda dei casi, al tipo di finanziamento, supporto, istruzioni o accordi forniti o stipulati dall’ente cedente a o con tale entità ai fini di effettuare l’operazione in questione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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