+38. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare: a. le politich …

38. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare: a. le politich …

Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare:

  • a. le politich e, le procedure e le norme per l’approvazione della concessione del credito e delle relative decisioni, compresi adeguati livelli di autorizzazione stabiliti in base alla propensione al rischio di credito e ai limiti ad esso relativi;
  • b. i criteri di concessi one del credito, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato 1;
  • c. i requisiti per il trattamento delle informazioni e dei dati necessari per la valutazione del merito creditizio, come indicato nella sezione 5.1;
  • d. i requisiti per la valutazione del merito creditizio, compresa un’analisi di sensibilità, come indicato nella sezione 5.2;
  • e. i requisiti per l’aggregazione delle esposizioni, i limiti di rischio di credito e la gestione delle concentrazioni del rischio di credito;
  • f. i requisiti e le procedure riguardanti l’accettazione e l’uso di garanzie reali e di misure di attenuazione del rischio di credito, per determinare la loro efficacia nel ridurre al minimo il rischio intrinseco di una linea di credito; tali requisiti e procedure dovrebbero essere specifici per classe di attività e per tipo di prodotto e dovrebbero tenere debitamente conto del tipo, dell’entità e della complessità delle linee di credito concesse;
  • g. le condizioni per l’applicazione di decisioni automatizzate nel processo di concessione del credito, compresa l’identificazione dei prodotti, segmenti e limiti per i quali son o consentite le decisioni automatizzate;
  • h. un approccio basato sul rischio, che affronti i possibili scostamenti dalle normali politiche e procedure relative al rischio di credito e dai criteri di concessione del credito, tra cui:
  • i. le condizioni che definiscono il processo di approvazione degli scostamenti e delle eccezioni e i requisiti specifici di documentazione, comprese le informazioni da conservare per consentire la ricostruibilità dei processi decisionali;
  • ii. i criteri per i rifiuti e quelli per la segnalazione degli scostamenti/eccezioni ai livelli gerarchici superiori dell’autorità decisionale (compresi gli «override», gli «overrule», le esposizioni eventualmente approvate in deroga agli standard generali di concessione dei prestiti e altre attività non standard nell’ambito di un processo speciale con diverse autorità di approvazione);
  • iii. i requisiti per il monitoraggio delle circostanze e delle condizioni per una decisione eccezionale di concessione del credito, compresi i requisiti per la loro revisione da parte delle funzioni pertinenti durante il riesame periodico dell’applicazione e del rispetto delle politiche e dei limiti;
  • i. i requisiti relativi a ciò che deve essere documentato e registrato nell’ambito del processo di concessione del credito, anche a fini di campionamento e di audit; ciò dovrebbe comprendere, come minimo, i requisiti per il completamento delle domande di credito, la motivazione/analisi qualitativa e quantitativa e tutta la documentazione di supporto che è servita com e base per l’approvazione o il rifiuto della linea di credito;
  • j. i requisiti per il monitoraggio delle attività di concessione del credito; il framework di controllo interno dovrebbe assicurare che siano coperte tutte le fasi successive alla concessione del credito;
  • k. ove applicabile, i criteri indicati alle sezioni 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6;
  • l. i criteri indicati alle sezioni 4.3.1 e 4.3.7.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/