+4.3 Politiche e procedure relative al rischio di credito
---+34. Gli enti dovrebbero stabilire, nelle loro politiche e procedure relative al rischio di credito …
---+35. L’obiettivo perseguito nelle politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbe …
---+36. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero coprire tutte le attività di …
---+37. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero includere specifiche …
---+38. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare: a. le politich …
---+39. Nell’ambito delle loro politiche e procedure relative al rischio di credito e sulla base della …
---+40. Per i prodotti creditizi offerti ai consumatori, gli enti dovrebbero assicurare che i criteri …
---+41. Nelle loro politiche e procedure relative al rischio di credito riguardanti l’assunzione di …
---+42. Gli enti dovrebbero assicurare che le politiche e procedure relative al rischio di credito …
---+43. Gli enti dovrebbero rivedere regolarmente le proprie politiche e procedure relative al rischio …
---+44. Gli enti dovrebbero inoltre specificare nelle loro politiche come sono identificati, valutati e …
---+45. Gli enti dovrebbero disporre di processi interni volti ad assicurare che le informazioni …
---+46. Gli enti dovrebbero mettere in atto politiche e procedure volte ad assicurare che l’erogazione …
---+47. Nell’ambito delle loro politiche e procedure, gli enti dovrebb ero disporre di una definizione …
---+48. L’ambito di applicazione e l’attuazione della definizione di operazione a leva da parte di un …
---+49. Gli enti dovrebbero definire la loro propensione e la loro strategia per le operazioni a leva …
---+50. Gli enti dovrebbero definire la loro propensione al rischio per la sindacazione di operazioni a …
---+51. Gli enti dovrebbero stabilire una solida struttura di governance per le operazioni a leva, che …
---+52. Gli enti dovrebbero assicurare che tutte le operazioni a leva siano adeguatamente riesaminate …
---+53. Nell’utilizzare l’innovazione tecnologica per la concessione del credito, gli enti dovrebbero …
---+54. Nell’utilizzare modelli automatizzati per la valutazione del merito creditizio e per …
---+55. Gli enti dovrebbero disporre di un’adeguata documentazione dei modelli che copra: a. la …
---+56. Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro …
---+57. Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni …
---+58. Gli enti che emettono o prevedono di emettere linee di credito sostenibili dal punto di vista …
---+59. Gli enti dovrebbero collocare le loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto …
---+60. Gli enti dovrebbero disporre di un’adeguata infrastruttura di dati nonché di politiche e …
---+61. L’infrastruttura di dati dovrebbe essere dettagliata e sufficientemente granul are per …
---+62. Ai fini dell’ideazione e della manutenzione di questa infrastruttura di dati, gli enti …
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4.3 Politiche e procedure relative al rischio di credito
4.3 Politiche e procedure relative al rischio di credito
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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34. Gli enti dovrebbero stabilire, nelle loro politiche e procedure relative al rischio di credito …
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Gli enti dovrebbero stabilire, nelle loro politiche e procedure relative al rischio di credito, i criteri per identificare, valutare, approvare, monitorare, segnalare e attenuare il rischio di credito, nonché i criteri per misurare le rettifiche di valore sia a fini contabili che di adeguatezza del capitale. Gli enti dovrebbero documentare il framework di riferimento e aggiornarlo regolarmente.
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35. L’obiettivo perseguito nelle politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbe …
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L’obiettivo perseguito nelle politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbe essere quello di promuovere un approccio proattivo al monitoraggio della qualità creditizia, individuando per tempo il credito in via di deterioramento e gestendo la qualità complessiva del credito e il relativo profilo di rischio del portafoglio, anche attraverso nuove attività di concessione del credito.
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36. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero coprire tutte le attività di …
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Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero coprire tutte le attività di prestito, le classi di attività, i segmenti di clientela, i prodotti e specifiche linee di credito, le prassi di gestione del rischio di credito e le responsabilità e i controlli associati.
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37. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero includere specifiche …
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Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero includere specifiche politiche e procedure di prestito, con una granularità sufficiente a cogliere le specifiche linee di business dell’ente, per i diversi settori, in linea con le loro diverse complessità e dimensioni, e i rischi dei diversi segmenti di mercato collegati alla linea di credito.
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38. Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare: a. le politich …
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Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare: - a. le politich e, le procedure e le norme per l’approvazione della concessione del credito e delle relative decisioni, compresi adeguati livelli di autorizzazione stabiliti in base alla propensione al rischio di credito e ai limiti ad esso relativi;
- b. i criteri di concessi one del credito, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato 1;
- c. i requisiti per il trattamento delle informazioni e dei dati necessari per la valutazione del merito creditizio, come indicato nella sezione 5.1;
- d. i requisiti per la valutazione del merito creditizio, compresa un’analisi di sensibilità, come indicato nella sezione 5.2;
- e. i requisiti per l’aggregazione delle esposizioni, i limiti di rischio di credito e la gestione delle concentrazioni del rischio di credito;
- f. i requisiti e le procedure riguardanti l’accettazione e l’uso di garanzie reali e di misure di attenuazione del rischio di credito, per determinare la loro efficacia nel ridurre al minimo il rischio intrinseco di una linea di credito; tali requisiti e procedure dovrebbero essere specifici per classe di attività e per tipo di prodotto e dovrebbero tenere debitamente conto del tipo, dell’entità e della complessità delle linee di credito concesse;
- g. le condizioni per l’applicazione di decisioni automatizzate nel processo di concessione del credito, compresa l’identificazione dei prodotti, segmenti e limiti per i quali son o consentite le decisioni automatizzate;
- h. un approccio basato sul rischio, che affronti i possibili scostamenti dalle normali politiche e procedure relative al rischio di credito e dai criteri di concessione del credito, tra cui:
- i. le condizioni che definiscono il processo di approvazione degli scostamenti e delle eccezioni e i requisiti specifici di documentazione, comprese le informazioni da conservare per consentire la ricostruibilità dei processi decisionali;
- ii. i criteri per i rifiuti e quelli per la segnalazione degli scostamenti/eccezioni ai livelli gerarchici superiori dell’autorità decisionale (compresi gli «override», gli «overrule», le esposizioni eventualmente approvate in deroga agli standard generali di concessione dei prestiti e altre attività non standard nell’ambito di un processo speciale con diverse autorità di approvazione);
- iii. i requisiti per il monitoraggio delle circostanze e delle condizioni per una decisione eccezionale di concessione del credito, compresi i requisiti per la loro revisione da parte delle funzioni pertinenti durante il riesame periodico dell’applicazione e del rispetto delle politiche e dei limiti;
- i. i requisiti relativi a ciò che deve essere documentato e registrato nell’ambito del processo di concessione del credito, anche a fini di campionamento e di audit; ciò dovrebbe comprendere, come minimo, i requisiti per il completamento delle domande di credito, la motivazione/analisi qualitativa e quantitativa e tutta la documentazione di supporto che è servita com e base per l’approvazione o il rifiuto della linea di credito;
- j. i requisiti per il monitoraggio delle attività di concessione del credito; il framework di controllo interno dovrebbe assicurare che siano coperte tutte le fasi successive alla concessione del credito;
- k. ove applicabile, i criteri indicati alle sezioni 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6;
- l. i criteri indicati alle sezioni 4.3.1 e 4.3.7.
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39. Nell’ambito delle loro politiche e procedure relative al rischio di credito e sulla base della …
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Nell’ambito delle loro politiche e procedure relative al rischio di credito e sulla base della strategia di gestione del rischio di credito, gli enti dovrebbero anche tenere conto dei principi di concessione responsabile dei prestiti. In particolare: - a. dovrebbero considerare la situazione specifica dei clienti, ad esempio assicurando l’equo trattamento dei clienti che si trovano in difficoltà economiche;
- b. dovrebbero ideare prodotti creditizi che siano offerti ai consumatori in modo responsabile.
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40. Per i prodotti creditizi offerti ai consumatori, gli enti dovrebbero assicurare che i criteri …
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Per i prodotti creditizi offerti ai consumatori, gli enti dovrebbero assicurare che i criteri di concessione del credito non inducano un indebito disagio e un eccessivo indebitamento dei clienti e delle loro famiglie.
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41. Nelle loro politiche e procedure relative al rischio di credito riguardanti l’assunzione di …
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Nelle loro politiche e procedure relative al rischio di credito riguardanti l’assunzione di decisioni sul credito di cui al paragrafo 38, lettera a), e le valutazioni del merito creditizio di cui al paragrafo 38, lettera d), gli enti dovrebbero inoltre specificare l’uso di eventuali modelli automatizzati nella valutazione del merito creditizio e nei processi decisionali in materia di credito in un modo che sia adeguato all’entità, alla natura e alla complessità della linea di credito e ai tipi di mutuatari. In particolare, gli enti dovrebbero definire adeguati dispositivi di governance per l’elaborazione e l’uso di tali modelli e per la gestione del rischio di modello ad essi associato, tenendo conto dei criteri indicati nella sezione 4.3.4 e, per gli aspetti legati al rischio di modello, degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)14 .
14 ABE/GL/2014/13.
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42. Gli enti dovrebbero assicurare che le politiche e procedure relative al rischio di credito …
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Gli enti dovrebbero assicurare che le politiche e procedure relative al rischio di credito siano ideate in modo da ridurre al minimo il rischio di frodi interne o esterne nel processo di concessione del credito. Gli enti dovrebbero disporre di processi adeguati per monitorare qualsiasi comportamento sospetto o fraudolento.
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43. Gli enti dovrebbero rivedere regolarmente le proprie politiche e procedure relative al rischio …
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Gli enti dovrebbero rivedere regolarmente le proprie politiche e procedure relative al rischio di credito e, a tal fine, dovrebbero identificare chiaramente le funzioni e i membri del personale incaricati di mantenere aggiornate specifiche politiche e procedure, nonché i loro ruoli e le loro responsabilità al riguardo. 4.3.1 Politiche e procedure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo
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44. Gli enti dovrebbero inoltre specificare nelle loro politiche come sono identificati, valutati e …
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Gli enti dovrebbero inoltre specificare nelle loro politiche come sono identificati, valutati e gestiti i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) a cui sono esposti a causa delle loro attività di concessione di credito15 . In particolare, gli enti dovrebbero: - a. a livello della propria attività, identificare, valutare e gestire il rischio ML/TF associato al tipo di clienti che servono, ai prodotti creditizi che offrono, alle aree geografiche a cui sono esposti e ai canali di distribuzione che utilizzano;
- b. a livello di rapporto individuale, identificare, valutare e gestire il rischio ML/TF associato a detto rapporto; a tale scopo, gli enti dovrebbero:
- i. considerare la finalità del credito;
- ii. considerare in che misura l’associazione di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente e dall’ente con la linea di credi to dà luogo a un rischio ML/TF;
- iii. in particolare, nelle situazioni in cui il rischio ML/TF associato al singolo rapporto è accertato, gli enti dovrebbero adottare misure sensibili al rischio per capire se i fondi utilizzati per il rimborso del credito, compreso il contante
- o mezzi equivalenti forniti come garanzia, provengono da fonti legittime. Nel considerare la legittimità della provenienza dei fondi, gli enti dovrebbero tenere conto dell’attività che ha generato i fondi e valutare se tali informazioni son o credibili e coerenti con la conoscenza che l’ente ha del cliente e della sua attività professionale.
15 La direttiva (UE) 2015/849 impone agli enti di mettere in atto e mantenere politiche e procedure efficaci per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per rilevare e scoraggiare tali attività nel caso si verifichino. Per ulteriori informazioni su questi punti, gli enti dovrebbero inoltre fare riferimento agli orientamenti congiunti delle AEV relativi ai fattori di rischio (JC 2017 37).
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45. Gli enti dovrebbero disporre di processi interni volti ad assicurare che le informazioni …
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Gli enti dovrebbero disporre di processi interni volti ad assicurare che le informazioni ottenute ai fini della valutazione del merito creditizio, come le informazioni specificate nella sezione 5.1 e nell’allegato 2 dei presenti orientamenti, siano utilizzate anche nei loro processi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
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46. Gli enti dovrebbero mettere in atto politiche e procedure volte ad assicurare che l’erogazione …
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Gli enti dovrebbero mettere in atto politiche e procedure volte ad assicurare che l’erogazione dei prestiti sia effettuata in linea con la decisione sul credito e con il contratto di prestito. Dovrebbero inoltre assicurare che siano attuati controlli adeguati per identificare, valutare e gestire i rischi ML/TF, e che siano conservate tutte le registrazioni pertinenti, in linea con i più ampi obblighi AML/CFT degli enti ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. 4.3.2 Operazioni a leva
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47. Nell’ambito delle loro politiche e procedure, gli enti dovrebb ero disporre di una definizione …
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Nell’ambito delle loro politiche e procedure, gli enti dovrebb ero disporre di una definizione generale di operazioni a leva che tenga conto del livello di leva finanziaria del cliente e della finalità dell’operazione. Tale definizione dovrebbe includere tutte le linee di business e le unità operative che sopportano il rischio di credito.
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48. L’ambito di applicazione e l’attuazione della definizione di operazione a leva da parte di un …
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L’ambito di applicazione e l’attuazione della definizione di operazione a leva da parte di un ente dovrebbero essere riesaminati regolarmente per assicurare che non comportino esclusioni indebite.
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49. Gli enti dovrebbero definire la loro propensione e la loro strategia per le operazioni a leva …
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Gli enti dovrebbero definire la loro propensione e la loro strategia per le operazioni a leva in modo da includere tutte le unità operative pertinenti coinvolte in tali operazioni. Gli enti dovrebbero definire quali tipi di operazioni a leva sono disposti ad effettuare, nonché valori accettabili per i parametri, come l rating, la probabilità di default, il livello di collateralizzazione e i livelli di leva finanziaria, anche a livello di settore, se del caso.
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50. Gli enti dovrebbero definire la loro propensione al rischio per la sindacazione di operazioni a …
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Gli enti dovrebbero definire la loro propensione al rischio per la sindacazione di operazioni a leva ed elaborare un framework completo di limiti, compresi limiti di sottoscrizione dedicati e un insieme granulare di sotto-limiti, specificando sia i limiti massimi che la natura delle operazioni a cui l’e nte è disposto a partecipare.
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51. Gli enti dovrebbero stabilire una solida struttura di governance per le operazioni a leva, che …
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Gli enti dovrebbero stabilire una solida struttura di governance per le operazioni a leva, che consenta una supervisione completa e coerente di tutte le operazioni a leva da essi generate, sindacate o acquistate, incluse, se del caso, le operazioni «best effort» e i «club deal», nonché i prestiti bilaterali standard alle microimprese, piccole, medie e grandi imprese.
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52. Gli enti dovrebbero assicurare che tutte le operazioni a leva siano adeguatamente riesaminate …
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Gli enti dovrebbero assicurare che tutte le operazioni a leva siano adeguatamente riesaminate in linea con la propensione al rischio, le strategie e le politiche degli enti e approvate dai responsabili delle decisioni sul credito. Per le operazioni che comportano rischi di sindacazione e di sottoscrizione, dovrebbero essere previsti specifici requisiti e processi di approvazione. 4.3.3 Innovazione tecnologica per la concessione del credito
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53. Nell’utilizzare l’innovazione tecnologica per la concessione del credito, gli enti dovrebbero …
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Nell’utilizzare l’innovazione tecnologica per la concessione del credito, gli enti dovrebbero fare quanto segue: - a. Cogliere adeguatamente, nei loro quadri di gestione e controllo dei rischi, i rischi intrinseci associati all’innovazione tecnologica in uso. Ciò dovrebbe essere commisurato al modello di business, all’esposizione al rischio di credito, alla complessità dei metodi e alla misura dell’utilizzo di innovazioni tecnologiche.
- b. Assic urare che l’organo di amministrazione abbia una comprensione sufficiente dell’uso dell’innovazione tecnologica, dei suoi limiti e del suo impatto sulle procedure di concessione del credito.
- c. Comprendere i modelli sottostanti utilizzati, incluse le loro capacità, ipotesi e limiti, e assicurarne la tracciabilità, la verificabilità, la robustezza e la resilienza.
- d. Assicurare che i modelli siano adatti allo scopo, tenendo conto del compito identificato e di altri criteri, come le prestazioni e l’utilizzo. Se si r endono necessarie spiegazioni durante l’utilizzo dei modelli, si dovrebbe considerare la possibilità di sviluppare un modello interpretabile.
- e. Comprendere la qualità dei dati e delle informazioni inserite nel modello e rilevare ed evitare distorsioni nel processo decisionale in materia di credito, garantendo che siano in atto adeguate salvaguardie per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di informazioni e sistemi.
- f. Assicurare che le prestazioni del modello, compresa la validità e la qualità dei suoi risultati, siano costantemente monitorate e che vengano adottate tempestivamente misure di rimedio adeguate in caso di problemi riscontrati (ad esempio, peggioramento
- o scostamento dal comportamento previsto).
4.3.4 Modelli per la valutazione del me rito creditizio e l’assunzione di decisioni sul credito
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54. Nell’utilizzare modelli automatizzati per la valutazione del merito creditizio e per …
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Nell’utilizzare modelli automatizzati per la valutazione del merito creditizio e per l’assunzione di decisioni sul credito, gli enti dovrebbero comprendere i modelli utilizzati, la loro metodologia, i dati inseriti, le ipotesi, i limiti e i risultati, e dovrebbero disporre di: - a. politiche e procedure interne volte a rilevare e prevenire le distorsioni e ad assicurare la qualità dei dati inseriti;
- b. misure volte ad assicurare la tracciabilità, la verificabilità, la robustezza e la resilienza dei dati inseriti e dei risultati;
- c. politiche e procedure interne che assicurino una valutazione regolare della qualità dei risultati del modello, utilizzando misure adeguate all’utilizzo del modello, compreso il test retrospettivo delle sue prestazioni;
- d. meccanismi di controllo, «override» del modello e procedure di attivazione di livelli successivi di intervento all’interno del regolare framework di riferimento per l’assunzione di decisioni sul credito, compresi gli appro cci qualitativi, gli strumenti di valutazione qualitativa del rischio (compreso il giudizio di esperti e l’analisi critica) e i limiti quantitativi.
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55. Gli enti dovrebbero disporre di un’adeguata documentazione dei modelli che copra: a. la …
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Gli enti dovrebbero disporre di un’adeguata documentazione dei modelli che copra: - a. la metodologia, le ipotesi e i dati inseriti, e un approccio volto a rilevare e prevenire le distorsioni e assicurare la qualità dei dati inseriti;
- b. l’utilizzo dei risultati dei modelli nel processo decisionale e il monitoraggio dell’impatto di tali decisioni automatizzate sulla qualità complessiva del portafoglio o dei prodotti per i quali tali modelli sono utilizzati.
4.3.5 Fattori ambientali, sociali e di governance
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56. Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro …
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Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio olistico.
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57. Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni …
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Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni finanziarie dei mutuatari, e in particolare del potenziale impatto dei fattori ambientali e del cambiamento climatico, nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e procedure ad esso relative. I rischi del cambiamento climatico per le performance finanziarie dei clienti possono materializzarsi principalmente sotto forma di rischi fisici, come quelli che derivano dagli effetti tangibili del cambiamento climatico, compresi i rischi di responsabilità civile per aver contribuito al cambiamento climatico stesso, o i rischi di transizione, ad esempio quelli che derivano dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Inoltre, possono verificarsi altri rischi, quali cambiamenti delle preferenze del mercato e dei consumatori e rischi legali, che potrebbero influire sull’andamento delle attività sottostanti. 4.3.6 Prestito sostenibile dal punto di vista ambientale
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58. Gli enti che emettono o prevedono di emettere linee di credito sostenibili dal punto di vista …
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Gli enti che emettono o prevedono di emettere linee di credito sostenibili dal punto di vista ambi entale dovrebbero indicare, nell’ambito delle loro politiche e procedure relative al rischio di credito, i dettagli specifici delle loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale, con riferimento alla concessione e al monitoraggio di tali linee di credito. Tali politiche e procedure dovrebbero, in particolare: - a. fornire un elenco dei progetti e delle attività che l’ente considera idonei alla concessione di prestiti sostenibili dal punto di vista ambientale, unitamente ai relativi criteri, o un riferimento alle norme esistenti in materia di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale che definiscano quale tipo di prestito è considerato sostenibile dal punto di vista ambientale;
- b. specificare il processo utilizzato dagli enti per accertare che i proventi delle linee di credito sostenibili dal punto di vista ambientale da essi emesse sono utilizzati per attività sostenibili dal punto di vista ambientale. Nei casi di prestiti alle imprese, il processo dovrebbe comprendere:
- i. la raccolta di informazioni sugli obiettivi aziendali del cliente legati al cambiamento climatico e sostenibili dal punto di vista ambientale;
- ii. la valutazione della conformità dei progetti di finanziamento dei clienti con i progetti o le attività sostenibili dal punto di vista ambientale e i relativi criteri;
- iii. l’assicurazione che i clienti abbiano la volontà e la capacità di monitorare e segnalare adeguatamente la destinazione dei proventi ai progetti o alle attività sostenibili dal punto di vista ambientale;
- iv. il monitoraggio, su base regolare, della corretta destinazione dei proventi (il che può consistere nel richiedere ai clienti di fornire informazioni aggiornate sull’impiego dei proventi fino al rimborso della linea di credito pertinente).
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59. Gli enti dovrebbero collocare le loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto …
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Gli enti dovrebbero collocare le loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale nel contesto della strategia, della politica e degli obiettivi generali che si pongono in relazione alla finanza sostenibile. In particolare, gli enti dovrebbero stabilire obiettivi qualitativi e, se del caso, quantitativi per sostenere lo sviluppo e l’integrità della loro attività di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale e per valutare in che misura tale sviluppo sia in linea con i loro obiettivi legati al cambiamento climatico e sostenibili dal punto di vista ambientale o contribuisca a questi ultimi. 4.3.7 Infrastruttura di dati
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60. Gli enti dovrebbero disporre di un’adeguata infrastruttura di dati nonché di politiche e …
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Gli enti dovrebbero disporre di un’adeguata infrastruttura di dati nonché di politiche e procedure pertinenti per sostenere il processo di concessione del credito e favorire la gestione e il monitoraggio del rischio di credito durante l’intero ciclo di vit a delle linee di credito (ad esempio, concessione dei prestiti e valutazione del merito creditizio, valutazione dei rischi, revisione e monitoraggio del merito creditizio). L’infrastruttura di dati dovrebbe assicurare la continuità, l’integrità e la sicurezza delle informazioni sull’esposizione, sul cliente e sulla garanzia reale, dal momento della concessione del finanziamento e per tutto il ciclo di vita della linea di credito.
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61. L’infrastruttura di dati dovrebbe essere dettagliata e sufficientemente granul are per …
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L’infrastruttura di dati dovrebbe essere dettagliata e sufficientemente granul are per consentire l’acquisizione di informazioni specifiche sui singoli prestiti, in particolare sugli effettivi criteri di concessione del credito applicati al momento della concessione del finanziamento, permettendo di collegare i dati relativi al cliente con i dati relativi alla garanzia reale, per favorire l’efficace monitoraggio del rischio di credito (cfr. sezione 8) e consentire la produzione di un completo audit trail, la misurazione dell’efficienza e delle prestazioni operative e creditizie, nonché il tracciamento degli scostamenti, delle eccezioni e degli «override» rispetto alle politiche (compresi gli «override» del rating o dello scoring del credito/operazione).
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62. Ai fini dell’ideazione e della manutenzione di questa infrastruttura di dati, gli enti …
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Ai fini dell’ideazione e della manutenzione di questa infrastruttura di dati, gli enti dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo dei campi di dati pertinenti dei modelli dell’ABE per la cessione dei crediti deteriorati (NPL)16 .
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eba-work-on-npls
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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