+8.5 Benefici pensionistici discrezionali

8.5 Benefici pensionistici discrezionali

151.I benefici pensionistici discrezionali sono una forma di remunerazione variabile. Laddove i termini del regime pensionistico dell’azienda includano benefici pensionistici che non si basano sui risultati e che sono regolarmente concessi a una categoria di personale, tali benefici pensionistici non dovrebbero essere considerati discrezionali, ma dovrebbero essere considerati parte di pacchetti occupazione di routine in linea con la sezione dei presenti orientamenti sulle definizioni. I benefici pensionistici discrezionali non sono pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, anche se il dipendente decide di andare in pensione anticipatamente.

152.L’ente dovrebbe garantire che, quando un membro del personale lascia l’ente o va in pensione, i benefici pensionistici discrezionali non siano corrisposti senza considerare la situazione economica dell’ente o dei rischi che sono stati assunti dal membro del personale e che possono incidere sull’ente a lungo termine.

153.L’intero importo dei benefici pensionistici discrezionali deve essere riconosciuto, in conformità all’articolo 94, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36/UE e fatta salva la deroga di cui all’articolo 94, paragrafo 3, della presente direttiva, negli strumenti di cui al punto l) del presente articolo e:

  • a. se un membro del personale più rilevante lascia l’ente prima del pensionamento, l’ente deve trattenere l’intero importo dei benefici pensionistici discrezionali in strumenti almeno per un periodo di cinque anni senza applicare la maturazione pro-quota;
  • b. qualora un membro del personale più rilevante raggiunga il pensionamento, all’intero importo versato in strumenti deve essere applicato un periodo di mantenimento di cinque anni.

154.Gli enti dovrebbero garantire che i dispositivi di malus e restituzione («clawback») siano applicati allo stesso modo ai benefici pensionistici discrezionali e alle altre componenti della remunerazione variabile.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/