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+8.5 Benefici pensionistici discrezionali |
8.5 Benefici pensionistici discrezionali151.I benefici pensionistici discrezionali sono una forma di remunerazione variabile. Laddove i termini del regime pensionistico dell’azienda includano benefici pensionistici che non si basano sui risultati e che sono regolarmente concessi a una categoria di personale, tali benefici pensionistici non dovrebbero essere considerati discrezionali, ma dovrebbero essere considerati parte di pacchetti occupazione di routine in linea con la sezione dei presenti orientamenti sulle definizioni. I benefici pensionistici discrezionali non sono pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, anche se il dipendente decide di andare in pensione anticipatamente. 152.L’ente dovrebbe garantire che, quando un membro del personale lascia l’ente o va in pensione, i benefici pensionistici discrezionali non siano corrisposti senza considerare la situazione economica dell’ente o dei rischi che sono stati assunti dal membro del personale e che possono incidere sull’ente a lungo termine. 153.L’intero importo dei benefici pensionistici discrezionali deve essere riconosciuto, in conformità all’articolo 94, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36/UE e fatta salva la deroga di cui all’articolo 94, paragrafo 3, della presente direttiva, negli strumenti di cui al punto l) del presente articolo e:
154.Gli enti dovrebbero garantire che i dispositivi di malus e restituzione («clawback») siano applicati allo stesso modo ai benefici pensionistici discrezionali e alle altre componenti della remunerazione variabile. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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