+10.2 Elusione

10.2 Elusione

183.Gli enti dovrebbero garantire che la remunerazione variabile non sia corrisposta attraverso veicoli o metodi che mirino o comportino effettivamente la mancata conformità dei requisiti in materia di remunerazione e delle disposizioni dei presenti orientamenti per il personale più rilevante o, qualora tali requisiti siano applicati a tutto il personale, i requisiti in materia di remunerazione di tutto il personale, ivi inclusi gli accordi tra l’ente e terzi in cui il membro del personale ha un interesse finanziario o personale.

184.L’”elusione” è la mancata conformità ai requisiti in materia di remunerazione e si verifica se un ente non soddisfa effettivamente l’obiettivo e lo scopo dei requisiti considerati nel loro insieme, mentre formalmente l’ente rispetta la formulazione dei requisiti in materia di remunerazione individuali.

185.L’elusione si verifica, tra le altre, nelle seguenti circostanze:

  • a. laddove la remunerazione variabile sia considerata una remunerazione fissa in linea con la formulazione dei presenti orientamenti, ma non con i suoi obiettivi;
  • b. quando viene riconosciuta o attribuita una remunerazione variabile diversa dalla remunerazione variabile garantita sebbene, di fatto:
  • i. non sia stata misurata alcun risultato positivo ai sensi del titolo IV dei presenti orientamenti dal membro del personale, unità operativa o ente;
  • ii. non esiste un allineamento al rischio effettivo (ossia un aggiustamento per il rischio ex ante o ex post); o
  • iii. la remunerazione variabile non sia sostenibile in base alla situazione finanziaria dell’ente;
  • c. qualora il personale riceva pagamenti dall’ente o da un’entità nell’ambito del consolidamento che non rientra nella definizione di remunerazione, ma sono veicoli o metodi di remunerazione che prevedono un incentivo all’assunzione del rischio o forniscono rendimenti sproporzionati sugli investimenti negli strumenti dell’impresa che sono significativamente differenti dalle condizioni per altri investitori che investirebbero in tale veicolo;
  • d. qualora il personale riceva dall’ente o da un’entità nell’ambito del consolidamento pagamenti che non rientrano nella definizione di remunerazione, ma sono veicoli o metodi per eludere i requisiti in materia di remunerazione (ad esempio, un prestito non rimborsabile);
  • e. laddove le componenti fisse della remunerazione siano riconosciute come un numero fisso di strumenti e non come un importo fisso;
  • f. laddove al personale sia riconosciuta una remunerazione in strumenti o il personale sia in grado di acquistare strumenti che non sono prezzati al valore di mercato o al fair value nel caso di strumenti non quotati e il valore addizionale ricevuto non è preso in considerazione nella remunerazione variabile;
  • g. laddove gli aggiustamenti alle componenti fisse della remunerazione siano frequentemente negoziati e vengono di fatto apportati aggiustamenti per allineare la remunerazione ai risultati del personale;
  • h. laddove le indennità siano riconosciute per un importo eccessivo non giustificato dalle circostanze sottostanti;
  • i. laddove la remunerazione sia qualificata come versamento per prepensionamento e non considerata come remunerazione variabile, ove di fatto il versamento abbia il carattere di pagamento per la conclusione anticipata del rapporto, in quanto effettuata nell’ambito della risoluzione anticipata del contratto, o laddove il membro del personale non vada in pensione dopo tale attribuzione o qualora i pagamenti non siano riconosciuti su base mensile;
  • j. eventuali misure che determinerebbero una situazione in cui di fatto la politica di remunerazione non sarebbe più neutrale rispetto al genere.

186.Gli enti dovrebbero garantire che il metodo per misurare i risultati preveda controlli appropriati per garantire che i criteri di riconoscimento non possano essere manipolati. Laddove tali controlli non siano in essere, la remunerazione variabile non è adeguatamente collegata ai risultati e la politica di remunerazione non è adeguatamente attuata e qualsiasi pagamento della remunerazione variabile può comportare una violazione degli obblighi regolamentari. Possibili manipolazioni includono, ad esempio, decisioni di cortesia nel processo bilaterale di misurazione dei risultati, ad esempio laddove non esistano standard oggettivi per il processo decisionale relativo al raggiungimento degli obiettivi dei membri del personale.

187.Gli enti non dovrebbero compensare eventuali riduzioni o ristrutturazioni della remunerazione variabile, ad esempio effettuate nel contesto di misure di risanamento e risoluzione o altri interventi pubblici eccezionali, negli anni successivi o mediante altri pagamenti, veicoli o metodi.

188.Gli enti non dovrebbero creare strutture di gruppo o entità offshore o contratti con persone che agiscono per conto dell’ente al fine di manipolare l’esito del processo di identificazione (ad esempio perché uno Stato membro applica la deroga di cui all’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 013/36 /UE) e per eludere l’applicazione dei requisiti in materia di remunerazione e delle disposizioni dei presenti orientamenti al personale al quale tali requisiti e disposizioni dovrebbero altrimenti applicarsi.

189.Laddove i contratti a breve termine (ad esempio, di un anno) siano utilizzati e rinnovati regolarmente dagli enti, le autorità competenti dovrebbero verificare se tali contratti costituiscono un veicolo o un metodo di elusione dei requisiti in materia di remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, ad esempio, se di fatto costituiscono una remunerazione variabile, e adottare misure appropriate per garantire che gli enti rispettino i requisiti di cui agli articoli 92 e 4 della direttiva 2013/36/UE. 190.Laddove la remunerazione sia una remunerazione fissa secondo gli orientamenti della sezione 7, ma è corrisposta tramite strumenti, gli enti e le autorità competenti dovrebbero considerare se gli strumenti utilizzati trasformano la componente fissa della remunerazione in una componente variabile della remunerazione perché ciò crea un collegamento ai risultati dell’ente. Gli enti non dovrebbero utilizzare strumenti finanziari come parte della remunerazione fissa per eludere i requisiti in materia di remunerazione variabile e gli strumenti utilizzati non dovrebbero fornire incentivi all’assunzione di rischi eccessivi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/