|
+10.2 Elusione |
10.2 Elusione183.Gli enti dovrebbero garantire che la remunerazione variabile non sia corrisposta attraverso veicoli o metodi che mirino o comportino effettivamente la mancata conformità dei requisiti in materia di remunerazione e delle disposizioni dei presenti orientamenti per il personale più rilevante o, qualora tali requisiti siano applicati a tutto il personale, i requisiti in materia di remunerazione di tutto il personale, ivi inclusi gli accordi tra l’ente e terzi in cui il membro del personale ha un interesse finanziario o personale. 184.L’”elusione” è la mancata conformità ai requisiti in materia di remunerazione e si verifica se un ente non soddisfa effettivamente l’obiettivo e lo scopo dei requisiti considerati nel loro insieme, mentre formalmente l’ente rispetta la formulazione dei requisiti in materia di remunerazione individuali. 185.L’elusione si verifica, tra le altre, nelle seguenti circostanze:
186.Gli enti dovrebbero garantire che il metodo per misurare i risultati preveda controlli appropriati per garantire che i criteri di riconoscimento non possano essere manipolati. Laddove tali controlli non siano in essere, la remunerazione variabile non è adeguatamente collegata ai risultati e la politica di remunerazione non è adeguatamente attuata e qualsiasi pagamento della remunerazione variabile può comportare una violazione degli obblighi regolamentari. Possibili manipolazioni includono, ad esempio, decisioni di cortesia nel processo bilaterale di misurazione dei risultati, ad esempio laddove non esistano standard oggettivi per il processo decisionale relativo al raggiungimento degli obiettivi dei membri del personale. 187.Gli enti non dovrebbero compensare eventuali riduzioni o ristrutturazioni della remunerazione variabile, ad esempio effettuate nel contesto di misure di risanamento e risoluzione o altri interventi pubblici eccezionali, negli anni successivi o mediante altri pagamenti, veicoli o metodi. 188.Gli enti non dovrebbero creare strutture di gruppo o entità offshore o contratti con persone che agiscono per conto dell’ente al fine di manipolare l’esito del processo di identificazione (ad esempio perché uno Stato membro applica la deroga di cui all’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 013/36 /UE) e per eludere l’applicazione dei requisiti in materia di remunerazione e delle disposizioni dei presenti orientamenti al personale al quale tali requisiti e disposizioni dovrebbero altrimenti applicarsi. 189.Laddove i contratti a breve termine (ad esempio, di un anno) siano utilizzati e rinnovati regolarmente dagli enti, le autorità competenti dovrebbero verificare se tali contratti costituiscono un veicolo o un metodo di elusione dei requisiti in materia di remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, ad esempio, se di fatto costituiscono una remunerazione variabile, e adottare misure appropriate per garantire che gli enti rispettino i requisiti di cui agli articoli 92 e 4 della direttiva 2013/36/UE. 190.Laddove la remunerazione sia una remunerazione fissa secondo gli orientamenti della sezione 7, ma è corrisposta tramite strumenti, gli enti e le autorità competenti dovrebbero considerare se gli strumenti utilizzati trasformano la componente fissa della remunerazione in una componente variabile della remunerazione perché ciò crea un collegamento ai risultati dell’ente. Gli enti non dovrebbero utilizzare strumenti finanziari come parte della remunerazione fissa per eludere i requisiti in materia di remunerazione variabile e gli strumenti utilizzati non dovrebbero fornire incentivi all’assunzione di rischi eccessivi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|