+70. L’ente creditizio o l’istituto finanziario che esternalizza compiti della funzione …
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70. L’ente creditizio o l’istituto finanziario che esternalizza compiti della funzione …
L’ente creditizio o l’istituto finanziario che esternalizza compiti della funzione antiriciclaggio dovrebbe affidare al proprio responsabile antiriciclaggio i seguenti incarichi: - i) monitorare l’esecuzione del contratto da parte del prestatore di servizi, per garantire che l’esternalizzazione consenta effettivamente all’ente creditizio o all’istituto finanziario di assolvere tutti i propri obblighi giuridici e regolamentari in materia di AML/CFT;
- ii) effettuare controlli periodici sull’adesione del prestatore di servizi agli impegni derivanti dall’accordo. In linea con l’analisi documentata, i controlli periodici dovrebbero garantire che la funzione antiriciclaggio sia svolta mediante strumenti atti a testare e monitorare regolarmente e occasionalmente il corretto adempimento degli obblighi che incombono al prestatore di servizi. Per quanto riguarda i dati dei clienti, la funzione antiriciclaggio e l’autorità competente dovrebbero avere il diritto di accedere ai sistemi/alle banche dati del prestatore di servizi;
- iii) inviare all’organo di gestione segnalazioni sull’esternalizzazione nel contesto della relazione di attività del responsabile antiriciclaggio, oppure ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, in particolare al fine di garantire l’attuazione più tempestiva possibile di tutte le misure correttive necessarie.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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