+4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica
---+38. Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli …
---+39. Se la soluzione di onboarding remoto del cliente prevede il ricorso a dati biometrici per …
---+40. Qualora le informazioni fornite siano di qualità insufficiente, con una conseguente ambiguità o …
---+41. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
---+42. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
---+43. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di …
---+44. In aggiunta a quanto sopra, e se commisurato al rischio ML/TF associato al rapporto d’affari …
---+45. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
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4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica
4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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38. Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli …
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Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero, come minimo, consentire di accertare quanto segue, nel quadro del processo di verifica: - a) che vi sia una corrispondenza tra le informazioni visibili della persona fisica e la documentazione fornita;
- b) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, che sia registrato presso un’autorità pubblica, se applicabile;
- c) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, che la persona fisica che lo rappresenta sia autorizzata ad agire per suo conto.
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39. Se la soluzione di onboarding remoto del cliente prevede il ricorso a dati biometrici per …
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Se la soluzione di onboarding remoto del cliente prevede il ricorso a dati biometrici per verificare l’identità del cliente, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che i dati biometrici siano sufficientemente univoci da essere inequivocabilmente collegati a un’unica persona fisica. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare algoritmi efficaci e affidabili per verificare la corrispondenza tra i dati biometrici indicati nel documento d’identità presentato e il cliente oggetto di onboarding. Laddove la soluzione non fornisca il livello di garanzia necessario, dovrebbero essere effettuati controlli aggiuntivi.
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40. Qualora le informazioni fornite siano di qualità insufficiente, con una conseguente ambiguità o …
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Qualora le informazioni fornite siano di qualità insufficiente, con una conseguente ambiguità - o incertezza tali da compromettere la corretta esecuzione dei controlli a distanza, il singolo processo di onboarding a distanza del cliente dovrebbe essere interrotto e riavviato o reindirizzato a una verifica de visu.
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41. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
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Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza non presenziate, in cui il cliente non interagisce con un dipendente per l’esecuzione del processo di verifica, essi dovrebbero: - a) assicurare che le fotografie o i video siano realizzati in condizioni di illuminazione adeguate e che le caratteristiche richieste siano acquisite con la necessaria chiarezza per consentire la corretta verifica dell’identità del cliente;
- b) assicurare che le fotografie o i video siano realizzati nel momento in cui l’acquirente esegue il processo di verifica;
- c) eseguire verifiche per accertare che il cliente sia un essere umano vivo, che possono includere procedure in cui è richiesta un’azione specifica da parte del cliente per verificare la sua presenza nella sessione di comunicazione o che possono essere basate sull’analisi dei dati ricevuti e non richiedere un’azione specifica da parte del cliente;
- d) utilizzare algoritmi efficaci e affidabili per verificare se la/le fotografia/fotografie o i video realizzati corrispondono alla/alle immagine/immagini ottenute dai documenti ufficiali del cliente.
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42. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
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Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza del cliente assistite, in cui il cliente interagisce con un dipendente per l’esecuzione del processo di verifica, essi dovrebbero: - a) assicurare che la qualità dell’immagine e dell’audio sia sufficiente a consentire la corretta verifica dell’identità del cliente e che siano utilizzati sistemi tecnologici affidabili;
- b) prevedere la partecipazione di un dipendente che abbia una conoscenza sufficiente della normativa AML/CFT applicabile e degli aspetti di sicurezza della verifica a distanza e che abbia una formazione sufficiente per essere in grado di prevedere ed evitare l’uso intenzionale o deliberato di tecniche di inganno associate alla verifica a distanza, nonché per individuarle e reagire in caso siano utilizzate;
- c) elaborare una guida al colloquio che definisca le fasi successive del processo di verifica a distanza e le azioni che il dipendente dovrebbe intraprendere. La guida al colloquio dovrebbe includere indicazioni sull’osservazione e sull’individuazione di fattori psicologici o di altri elementi che potrebbero caratterizzare un comportamento sospetto durante la verifica a distanza.
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43. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di …
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Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di onboarding a distanza del cliente che includano la casualità nella sequenza di azioni che il cliente deve compiere ai fini della verifica, per proteggersi da rischi quali l’uso di identità sintetiche o la coercizione. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero anche prevedere l’assegnazione casuale degli incarichi al dipendente responsabile del processo di verifica a distanza, al fine di evitare la collusione tra il cliente e il dipendente responsabile.
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44. In aggiunta a quanto sopra, e se commisurato al rischio ML/TF associato al rapporto d’affari …
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In aggiunta a quanto sopra, e se commisurato al rischio ML/TF associato al rapporto d’affari, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare uno o più dei seguenti controlli o una misura analoga per aumentare l’affidabilità del processo di verifica. Tali controlli o misure possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue: - a) esecuzione del primo pagamento a valere su un conto intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o finanziario regolamentato in un paese dello Spazio economico europeo o in un paese terzo nel quale vigono obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
- b) invio al cliente di un codice di accesso generato in modo casuale per confermare la presenza durante il processo di verifica a distanza. Il codice di accesso dovrebbe essere monouso e limitato nel tempo;
- c) acquisizione di dati biometrici per confrontarli con i dati raccolti attraverso altre fonti indipendenti e affidabili;
- d) contatti telefonici con il cliente;
- e) invio diretto di comunicazioni (per via sia elettronica che postale) al cliente.
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45. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
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Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi da 38 a 43 se la soluzione utilizza uno dei seguenti elementi: - a) regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 che soddisfano i requisiti relativi a livelli di garanzia «significativi»
- o «elevati» ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento;
- b) servizi fiduciari qualificati pertinenti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE)
- n. 910/2014, in particolare il capo III, sezione 3 e l’articolo 24, paragrafo 1, comma 2, lettera b), di tale regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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