+4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849
---+4.1 Politiche e procedure interne
------+9. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere politiche e …
------+10. Le politiche e le procedure, una volta attuate, dovrebbero consentire agli enti creditizi e …
------+11. In aggiunta ai compiti di cui alla sezione 4.2.4 degli orientamenti dell’ABE sul ruolo e …
------+12. L’organo di gestione dell’ente creditizio e dell’istituto finanziario dovrebbe approvare le …
------+13. Al momento di considerare la possibilità di adottare una nuova soluzione per l’onboarding a …
------+14. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire l’ambito, le fasi e i …
------+15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
------+16. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro …
------+17. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero iniziare a utilizzare una soluzione di …
------+18. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero monitorare costantemente la soluzione …
------+19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e …
------+20. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per …
------+21. Questa sezione si applica anche nel caso in cui siano utilizzate soluzioni di onboarding a …
------+22. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di dimostrare alla …
---+4.2 Acquisizione di informazioni
------+23. In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
------+24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …
------+25. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
------+26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …
------+27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …
------+28. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere meccanismi …
------+29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e …
------+30. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di …
------+31. Per la persona fisica che agisce per conto di una persona giuridica, gli enti creditizi e gli …
------+32. Al momento di valutare e, se del caso, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura …
---+4.3 Autenticità e integrità dei documenti
------+33. Laddove gli enti creditizi e gli istituti finanziari accettino riproduzioni di un documento …
------+34. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano strumenti di lettura automatica …
------+35. Nelle situazioni in cui il dispositivo utilizzato dai clienti per dimostrare la propria …
------+36. Se disponibili, durante il processo di verifica, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
------+37. Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come …
---+4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica
------+38. Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli …
------+39. Se la soluzione di onboarding remoto del cliente prevede il ricorso a dati biometrici per …
------+40. Qualora le informazioni fornite siano di qualità insufficiente, con una conseguente ambiguità o …
------+41. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
------+42. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
------+43. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di …
------+44. In aggiunta a quanto sopra, e se commisurato al rischio ML/TF associato al rapporto d’affari …
------+45. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
---+4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione
------+46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …
------+47. Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio ( ), in particolare i …
------+48. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo …
------+49. Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo …
---+4.6 Gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza
------+50. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero individuare e gestire i rischi delle …
------+51. Oltre a rispettare i requisiti di cui agli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi …
------+52. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero fornire un punto di accesso sicuro per …
------+53. Qualora sia usato un dispositivo multifunzione per eseguire il processo di onboarding a …
---+4.7 Conformità ai presenti orientamenti se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano servizi fiduciari e processi di identificazione nazionale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849
------+54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure …

4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849

4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
4.1 Politiche e procedure interne

4.1.1 Politiche e procedure relative all’onboarding a distanza del cliente

4.2 Acquisizione di informazioni

4.2.1 Identificazione del cliente

4.3 Autenticità e integrità dei documenti

4.3 Autenticità e integrità dei documenti

4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica

4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica

4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione

4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione

4.6 Gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza

4.6 Gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza

4.7 Conformità ai presenti orientamenti se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano servizi fiduciari e processi di identificazione nazionale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849

4.7 Conformità ai presenti orientamenti se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano servizi fiduciari e processi di identificazione nazionale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/