+4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849
---+4.1 Politiche e procedure interne
------+9. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere politiche e …
------+10. Le politiche e le procedure, una volta attuate, dovrebbero consentire agli enti creditizi e …
------+11. In aggiunta ai compiti di cui alla sezione 4.2.4 degli orientamenti dell’ABE sul ruolo e …
------+12. L’organo di gestione dell’ente creditizio e dell’istituto finanziario dovrebbe approvare le …
------+13. Al momento di considerare la possibilità di adottare una nuova soluzione per l’onboarding a …
------+14. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire l’ambito, le fasi e i …
------+15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
------+16. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro …
------+17. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero iniziare a utilizzare una soluzione di …
------+18. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero monitorare costantemente la soluzione …
------+19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e …
------+20. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per …
------+21. Questa sezione si applica anche nel caso in cui siano utilizzate soluzioni di onboarding a …
------+22. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di dimostrare alla …
---+4.2 Acquisizione di informazioni
------+23. In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
------+24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …
------+25. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
------+26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …
------+27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …
------+28. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere meccanismi …
------+29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e …
------+30. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di …
------+31. Per la persona fisica che agisce per conto di una persona giuridica, gli enti creditizi e gli …
------+32. Al momento di valutare e, se del caso, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura …
---+4.3 Autenticità e integrità dei documenti
------+33. Laddove gli enti creditizi e gli istituti finanziari accettino riproduzioni di un documento …
------+34. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano strumenti di lettura automatica …
------+35. Nelle situazioni in cui il dispositivo utilizzato dai clienti per dimostrare la propria …
------+36. Se disponibili, durante il processo di verifica, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
------+37. Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come …
---+4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica
------+38. Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli …
------+39. Se la soluzione di onboarding remoto del cliente prevede il ricorso a dati biometrici per …
------+40. Qualora le informazioni fornite siano di qualità insufficiente, con una conseguente ambiguità o …
------+41. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
------+42. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
------+43. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di …
------+44. In aggiunta a quanto sopra, e se commisurato al rischio ML/TF associato al rapporto d’affari …
------+45. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
---+4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione
------+46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …
------+47. Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio ( ), in particolare i …
------+48. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo …
------+49. Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo …
---+4.6 Gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza
------+50. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero individuare e gestire i rischi delle …
------+51. Oltre a rispettare i requisiti di cui agli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi …
------+52. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero fornire un punto di accesso sicuro per …
------+53. Qualora sia usato un dispositivo multifunzione per eseguire il processo di onboarding a …
---+4.7 Conformità ai presenti orientamenti se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano servizi fiduciari e processi di identificazione nazionale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849
------+54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure …
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4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849
4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849
1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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