+DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto
---------+Articolo 1 1.
---------+Articolo 1 2.
------+Articolo 2 Ambito di applicazione
---------+Articolo 2 1.
---------+Articolo 2 2.
---------+Articolo 2 3.
---------+Articolo 2 4.
---------+Articolo 2 5.
---------+Articolo 2 6.
---------+Articolo 2 7.
---------+Articolo 2 8.
---------+Articolo 2 9.
---------+Articolo 2 10.
---------+Articolo 2 11.
---------+Articolo 2 12.
---------+Articolo 2 13.
---------+Articolo 2 14.
------+Articolo 3 Soggetti essenziali e importanti
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
---------+Articolo 3 4.
---------+Articolo 3 5.
---------+Articolo 3 6.
------+Articolo 4 Atti giuridici settoriali dell'Unione
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
------+Articolo 5 Armonizzazione minima
------+Articolo 6 Definizioni
---+CAPO II QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
------+Articolo 7 Strategia nazionale per la cibersicurezza
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
------+Articolo 8 Autorità competenti e punti di contatto unici
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
---------+Articolo 8 4.
---------+Articolo 8 5.
---------+Articolo 8 6.
------+Articolo 9 Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
---------+Articolo 9 5.
------+Articolo 10 Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT)
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
---------+Articolo 10 5.
---------+Articolo 10 6.
---------+Articolo 10 7.
---------+Articolo 10 8.
---------+Articolo 10 9.
---------+Articolo 10 10.
------+Articolo 11 Requisiti, capacità tecniche e compiti dei CSIRT
---------+Articolo 11 1.
---------+Articolo 11 2.
---------+Articolo 11 3.
---------+Articolo 11 4.
---------+Articolo 11 5.
------+Articolo 12 Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
------+Articolo 13 Cooperazione a livello nazionale
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
---------+Articolo 13 5.
---------+Articolo 13 6.
---+CAPO III COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
------+Articolo 14 Gruppo di cooperazione
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
---------+Articolo 14 3.
---------+Articolo 14 4.
---------+Articolo 14 5.
---------+Articolo 14 6.
---------+Articolo 14 7.
---------+Articolo 14 8.
---------+Articolo 14 9.
------+Articolo 15 Rete di CSIRT
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
---------+Articolo 15 4.
---------+Articolo 15 5.
---------+Articolo 15 6.
------+Articolo 16 Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
---------+Articolo 16 3.
---------+Articolo 16 4.
---------+Articolo 16 5.
---------+Articolo 16 6.
---------+Articolo 16 7.
------+Articolo 17 Cooperazione internazionale
------+Articolo 18 Relazione sullo stato della cibersicurezza nell'Unione
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
------+Articolo 19 Revisioni tra pari
---------+Articolo 19 1.
---------+Articolo 19 2.
---------+Articolo 19 3.
---------+Articolo 19 4.
---------+Articolo 19 5.
---------+Articolo 19 6.
---------+Articolo 19 7.
---------+Articolo 19 8.
---------+Articolo 19 9.
---+CAPO IV MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
------+Articolo 20 Governance
---------+Articolo 20 1.
---------+Articolo 20 2.
------+Articolo 21 Misure di gestione dei rischi di cibersicurezza
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
---------+Articolo 21 3.
---------+Articolo 21 4.
---------+Articolo 21 5.
------+Articolo 22 Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
------+Articolo 23 Obblighi di segnalazione
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
---------+Articolo 23 3.
---------+Articolo 23 4.
---------+Articolo 23 5.
---------+Articolo 23 6.
---------+Articolo 23 7.
---------+Articolo 23 8.
---------+Articolo 23 9.
---------+Articolo 23 10.
---------+Articolo 23 11.
------+Articolo 24 Uso dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
------+Articolo 25 Normazione
---------+Articolo 25 1.
---------+Articolo 25 2.
---+CAPO V GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
------+Articolo 26 Giurisdizione e territorialità
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
---------+Articolo 26 3.
---------+Articolo 26 4.
---------+Articolo 26 5.
------+Articolo 27 Registro dei soggetti
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
---------+Articolo 27 3.
---------+Articolo 27 4.
---------+Articolo 27 5.
------+Articolo 28 Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
---------+Articolo 28 3.
---------+Articolo 28 4.
---------+Articolo 28 5.
---------+Articolo 28 6.
---+CAPO VI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
------+Articolo 29 Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
---------+Articolo 29 4.
---------+Articolo 29 5.
------+Articolo 30 Notifica volontaria di informazioni pertinenti
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---+CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE
------+Articolo 31 Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
---------+Articolo 31 4.
------+Articolo 32 Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
---------+Articolo 32 3.
---------+Articolo 32 4.
---------+Articolo 32 5.
---------+Articolo 32 6.
---------+Articolo 32 7.
---------+Articolo 32 8.
---------+Articolo 32 9.
---------+Articolo 32 10.
------+Articolo 33 Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti importanti
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
---------+Articolo 33 4.
---------+Articolo 33 5.
---------+Articolo 33 6.
------+Articolo 34 Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti
---------+Articolo 34 1.
---------+Articolo 34 2.
---------+Articolo 34 3.
---------+Articolo 34 4.
---------+Articolo 34 5.
---------+Articolo 34 6.
---------+Articolo 34 7.
---------+Articolo 34 8.
------+Articolo 35 Violazioni che comportano una violazione dei dati personali
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
---------+Articolo 35 3.
------+Articolo 36 Sanzioni
------+Articolo 37 Assistenza reciproca
---------+Articolo 37 1.
---------+Articolo 37 2.
---+CAPO VIII ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
------+Articolo 38 Esercizio della delega
---------+Articolo 38 1.
---------+Articolo 38 2.
---------+Articolo 38 3.
---------+Articolo 38 4.
---------+Articolo 38 5.
---------+Articolo 38 6.
------+Articolo 39 Procedura di comitato
---------+Articolo 39 1.
---------+Articolo 39 2.
---------+Articolo 39 3.
---+CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 40 Riesame
------+Articolo 41 Recepimento
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
------+Articolo 42 Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014
------+Articolo 43 Modifica della direttiva (UE) 2018/1972
------+Articolo 44 Abrogazione
------+Articolo 45 Entrata in vigore
------+Articolo 46 Destinatari
---+ALLEGATO I SETTORI AD ALTA CRITICITÀ
---+ALLEGATO II ALTRI SETTORI CRITICI
---+ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA
|
English -
European Union -
NIS2 -
DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2022
relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
CAPO II QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
|
CAPO II QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
|
|
CAPO III COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
|
CAPO III COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
|
|
CAPO IV MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
|
CAPO IV MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
|
|
CAPO V GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
|
CAPO V GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
|
|
CAPO VI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
|
CAPO VI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
|
|
CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE
|
CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE
|
|
CAPO VIII ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
|
CAPO VIII ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
|
|
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
|
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
|
|
ALLEGATO I SETTORI AD ALTA CRITICITÀ
|
ALLEGATO I
SETTORI AD ALTA CRITICITÀ
|
Settore
|
Sottosettore
|
Tipo di soggetto
|
|
1. Energia
|
a) Energia elettrica
|
— Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
|
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
|
— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
|
— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
|
— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
|
|
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento
|
— Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
|
|
c) Petrolio
|
|
— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
|
— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)
|
|
d) Gas
|
— Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
|
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
|
— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
|
— Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
|
— Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
|
— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
|
— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
|
|
e) Idrogeno
|
— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
|
|
2. Trasporti
|
a) Trasporto aereo
|
— Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
|
— Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
|
— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
|
|
b) Trasporto ferroviario
|
— Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)
|
— Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
|
|
c) Trasporto per vie d'acqua
|
— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi gestite da tale compagnia
|
— Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
|
— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
|
|
d) Trasporto su strada
|
— Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
|
— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)
|
|
3. Settore bancario
|
|
Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)
|
|
4. Infrastrutture dei mercati finanziari
|
|
— Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)
|
— Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
|
|
5. Settore sanitario
|
|
— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18)
|
— Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)
|
— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20)
— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)
|
|
6. Acqua potabile
|
|
Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
|
|
7. Acque reflue
|
|
Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (23), escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
|
|
8. Infrastrutture digitali
|
|
— Fornitori di punti di interscambio internet
|
— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
|
— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
|
— Fornitori di servizi di cloud computing
|
— Fornitori di servizi di data center
|
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
|
— Fornitori di servizi fiduciari
|
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
|
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
|
|
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)
|
|
— Fornitori di servizi gestiti
— Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
|
|
10. Pubblica amministrazione
|
|
— Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
|
— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
|
|
11. Spazio
|
|
Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
|
(1)
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(2)
Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(3)
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(4)
Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).
(5)
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(6)
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).
(7)
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(8)
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(9)
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(10)
Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).
(11)
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).
(12)
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)
(13)
Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).
(14)
Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
(15)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(16)
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(17)
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(18)
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(19)
Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
(20)
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(21)
Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
(22)
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(23)
Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
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ALLEGATO II ALTRI SETTORI CRITICI
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ALLEGATO II
ALTRI SETTORI CRITICI
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Settore
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Sottosettore
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Tipo di soggetto
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1. Servizi postali e di corriere
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Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
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2. Gestione dei rifiuti
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Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
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3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche
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Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
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4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
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Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
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5. Fabbricazione
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a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro
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Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
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b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
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Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
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c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche
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Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
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d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
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Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
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e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
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Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
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f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
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Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
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6. Fornitori di servizi digitali
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— Fornitori di mercati online
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— Fornitori di motori di ricerca online
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— Fornitori di piattaforme di servizi di social network
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7. Ricerca
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Organizzazioni di ricerca
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(1)
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(2)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3)
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(4)
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(5)
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
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ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA
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ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva (UE) 2016/1148
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Presente direttiva
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 1, paragrafo 1
|
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Articolo 1, paragrafo 2
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Articolo 1, paragrafo 2
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Articolo 1, paragrafo 3
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—
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Articolo 1, paragrafo 4
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Articolo 2, paragrafo 12
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Articolo 1, paragrafo 5
|
Articolo 2, paragrafo 13
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Articolo 1, paragrafo 6
|
Articolo 2, paragrafi 6 e 11
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Articolo 1, paragrafo 7
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Articolo 4
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Articolo 2
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Articolo 2, paragrafo 14
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Articolo 3
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Articolo 5
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Articolo 4
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Articolo 6
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|
Articolo 5
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—
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|
Articolo 6
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—
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Articolo 7, paragrafo 1
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Articolo 7, paragrafi 1 e 2
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|
Articolo 7, paragrafo 2
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Articolo 7, paragrafo 4
|
|
Articolo 7, paragrafo 3
|
Articolo 7, paragrafo 3
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|
Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
|
Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
|
|
Articolo 8, paragrafo 6
|
Articolo 13, paragrafo 4
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|
Articolo 8, paragrafo 7
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Articolo 8, paragrafo 6
|
|
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
Articolo 9, paragrafo 4
|
Articolo 10, paragrafo 9
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|
Articolo 9, paragrafo 5
|
Articolo 10, paragrafo 10
|
|
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma
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Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma
|
Articolo 23, paragrafo 9
|
|
Articolo 11, paragrafo 1
|
Articolo 14, paragrafi 1 e 2
|
|
Articolo 11, paragrafo 2
|
Articolo 14, paragrafo 3
|
|
Articolo 11, paragrafo 3
|
Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a q) e s), e paragrafo 7
|
|
Articolo 11, paragrafo 4
|
Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera r), e secondo comma
|
|
Articolo 11, paragrafo 5
|
Articolo 14, paragrafo 8
|
|
Articolo 12, paragrafi da 1 a 5
|
Articolo 15, paragrafi da 1 a 5
|
|
Articolo 13
|
Articolo 17
|
|
Articolo 14, paragrafi 1 e 2
|
Articolo 21, paragrafi da 1 a 4
|
|
Articolo 14, paragrafo 3
|
Articolo 23, paragrafo 1
|
|
Articolo 14, paragrafo 4
|
Articolo 23, paragrafo 3
|
|
Articolo 14, paragrafo 5
|
Articolo 23, paragrafi 5, 6 e 8
|
|
Articolo 14, paragrafo 6
|
Articolo 23, paragrafo 7
|
|
Articolo 14, paragrafo 7
|
Articolo 23, paragrafo 11
|
|
Articolo 15, paragrafo 1
|
Articolo 31, paragrafo 1
|
|
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
|
Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)
|
|
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
|
Articolo 32, paragrafo 2, lettera g)
|
|
articolo 15, paragrafo 2, secondo comma
|
Articolo 32, paragrafo 3
|
|
Articolo 15, paragrafo 3
|
Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)
|
|
Articolo 15, paragrafo 4
|
Articolo 31, paragrafo 3
|
|
Articolo 16, paragrafi 1 e 2
|
Articolo 21, paragrafi da 1 e 4
|
|
Articolo 16, paragrafo 3
|
Articolo 23, paragrafo 1
|
|
Articolo 16, paragrafo 4
|
Articolo 23, paragrafo 3
|
|
Articolo 16, paragrafo 5
|
—
|
|
Articolo 16, paragrafo 6
|
Articolo 23, paragrafo 6
|
|
Articolo 16, paragrafo 7
|
Articolo 23, paragrafo 7
|
|
Articolo 16, paragrafi 8 e 9
|
Articolo 21, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 11
|
|
Articolo 16, paragrafo 10
|
—
|
|
Articolo 16, paragrafo 11
|
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
Articolo 17, paragrafo 1
|
-Articolo 33, paragrafo 1
|
|
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)
|
Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)
|
|
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)
|
Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)
|
|
Articolo 17, paragrafo 3
|
Articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b)
|
|
Articolo 18, paragrafo 1
|
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2
|
|
Articolo 18, paragrafo 2
|
Articolo 26, paragrafo 3
|
|
Articolo 18, paragrafo 3
|
Articolo 26, paragrafo 4
|
|
Articolo 19
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Articolo 25
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Articolo 20
|
Articolo 30
|
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Articolo 21
|
Articolo 36
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|
Articolo 22
|
Articolo 39
|
|
Articolo 23
|
Articolo 40
|
|
Articolo 24
|
—
|
|
Articolo 25
|
Articolo 41
|
|
Articolo 26
|
Articolo 45
|
|
Articolo 27
|
Articolo 46
|
|
Allegato I, punto 1
|
Articolo 11, paragrafo 1
|
|
Allegato I, punto 2, lettera a), punti da i) a iv)
|
Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d)
|
|
Allegato I, punto 2, lettera a), punto v)
|
Articolo 11, paragrafo 2, lettera f)
|
|
Allegato I, punto 2, lettera b)
|
Articolo 11, paragrafo 4
|
|
Allegato I, punto 2, lettera c), punti i) e ii)
|
Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)
|
|
Allegato II
|
Allegato I
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|
Allegato III, punti 1 e 2
|
Allegato II, punto 6
|
|
Allegato III, punto 3
|
Allegato I, punto 8
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
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