+9. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 2013/36/UE …

9. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 2013/36/UE …

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 2013/36/UE, compreso l’articolo 104, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, e la potenziale violazione di tali requisiti con la fornitura di sostegno finanziario, le entità finanziatrici e le autorità competenti dovrebbero applicare quanto segue.

  • (a) L’entità finanziatrice dovrebbe presentare all’autorità competente una dichiarazione motivata attestante che l’ente soddisfa i requisiti patrimoniali in questione e che la fornitura del sostegno non comporterebbe una diminuzione del coefficiente patrimoniale dell’entità finanziatrice a un livello tale che il requisito combinato di riserva di capitale non sia più soddisfatto, o l’entità finanziatrice dovrebbe richiedere un’autorizzazione per la non conformità a tali requisiti.
  • (b) Se l’entità finanziatrice non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale o se la fornitura di sostegno comporta una diminuzione del coefficiente patrimoniale dell’entità finanziatrice a un livello tale che il requisito combinato di riserva di capitale non sia più soddisfatto, l’autorità competente dovrebbe decidere se autorizzare la fornitura nonostante la non conformità, sulla base del piano di conservazione del capitale per l’entità finanziatrice. La fornitura del sostegno dovrebbe essere coerente con il piano di conservazione del capitale.
  • (c) Nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità con i requisiti di cui sopra, alla luce del piano di conservazione del capitale, l’autorità competente dovrebbe valutare la plausibilità del piano di conservazione del capitale e prendere in considerazione, in particolare, quanto segue:
  • i) i tempi previsti per il ripristino del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) dell’entità finanziatrice;
  • ii) la rilevanza della carenza di capitale;
  • iii) il miglior interesse dell’entità finanziatrice, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso;
  • iv) la finalità delle riserve di capitale in questione; e
  • v) i rischi e i benefici dell’autorizzazione per la stabilità finanziaria.
  • (d) Fatte salve le lettere a), b) e c) di cui sopra, se l’entità finanziatrice è una filiazione dell’entità destinataria, oppure l’entità finanziatrice e l’entità destinataria sono filiazioni di una stessa entità del gruppo, l’autorità competente, nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità a tali requisiti, dovrebbe anche valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia necessaria per evitare:
  • i) il dissesto dell’entità destinataria, che altrimenti sarebbe probabile;
  • ii) la destabilizzazione del gruppo nel suo complesso che deriverebbe da tale dissesto; e
  • iii) gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria che deriverebbero dalla destabilizzazione del gruppo.

L’autorità competente dovrebbe tenere conto delle informazioni fornite dall’autorità competente responsabile dell’entità destinataria.

  • (e) Se l’autorità competente in relazione all’entità finanziatrice autorizza la fornitura di sostegno nonostante la non conformità, essa dovrebbe chiarire nella sua decisione la durata massima e le condizioni dell’autorizzazione.
  • (f) Le lettere da a) ad e) non pregiudicano eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 7 o 15 del regolamento (UE) n. 575/2013.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/