+1. Conformità e obblighi di comunicazione
---+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---+2. Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
---+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---+4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
---+Titolo I - Oggetto e ambito d’applicazione
------+1. Oggetto
---------+1. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …
---------+2. L’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che …
---------+3. L’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione …
---------+4. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere …
---------+5. L’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore …
---------+6. Le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie …
---------+7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento …
---+Titolo II – Orientamenti sul trattamento applicabile agli strumenti
------+8. Gli orientamenti di seguito riportati si riferiscono solamente all’interrelazione tra le …
------+9. Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto …
------+10. Orientamento 1: quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e …
------+11. Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione …
------+12. Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali …
------+13. Per poter essere inclusi a titolo di fondi propri, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono …
------+14. La direttiva 2006/48/CE non prevede la stessa condizione ai fini dell’ammissibilità degli …
------+15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 …
------+16. Secondo l’orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l’autorità …
------+17. Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 …
------+18. Secondo il regime di ammortamento di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013, il …
------+19. L’importo ammortizzato degli strumenti di classe 2 dovrebbe altresì essere soggetto allo stesso …
------+20. Inoltre, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dovrebbero essere soggetti al medesimo …
---+contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva
------+21. I presenti orientamenti dovrebbero essere attuati da parte delle autorità di risoluzione …

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …

Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/20101 . Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.


1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …

Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all’ABE entro 11/0 9 /2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “EBA/GL/2017/02” da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all’ABE.

4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I - Oggetto e ambito d’applicazione

Titolo I - Oggetto e ambito d’applicazione

Titolo II – Orientamenti sul trattamento applicabile agli strumenti

Titolo II – Orientamenti sul trattamento applicabile agli strumenti

contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva

contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/