+Ambito di applicazione
---+7. I presenti orientamenti si applicano all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che impone …
---+8. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali …
---+9. Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle …
---+10. Ai fini dell’applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e …
---+11. Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a …
---+12. Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del …
---+13. Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di …
---+14. Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.
---+15. Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate …
---+16. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …
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Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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7. I presenti orientamenti si applicano all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che impone …
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I presenti orientamenti si applicano all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE2 , che impone agli enti di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché meccanismi di controllo interno adeguati.
2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
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8. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali orientamenti su base individuale, subconsolidata e consolidata in linea con l’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.
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9. Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle …
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Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle definizioni di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, come definito all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione3 .
3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
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10. Ai fini dell’applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e …
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Ai fini dell’applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e alle esposizioni oggetto di concessioni di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, le esposizioni da negoziazione comprendono le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 86 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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11. Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a …
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Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a livello consolidato, subconsolidato o individuale dovrebbero applicare le sezioni 4 e 5 di questi orientamenti agli enti che hanno percentuali di crediti deteriorati lordi superiori al limite stabilito.
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12. Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del …
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Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del 5 %, ma presentino un tasso elevato o una quantità rilevante di NPE in singoli portafogli o portafogli singoli con una concentrazione specifica di NPE in una regione geografica, un settore economico o un gruppo di clienti connessi, le autorità competenti possono imporre agli enti creditizi di applicare le sezioni 4 e 5 a livello di questi portafogli.
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13. Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di …
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Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di cui al paragrafo 11 che dovrebbero applicare le sezioni 4 e 5. Le autorità competenti dovrebbero imporre l’applicazione di queste sezioni qualora rilevino indicazioni di deterioramento della qualità degli attivi. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi e delle loro interazioni quando valutano l’applicabilità delle sezioni 4 e 5: - a) flussi in ingresso (inflow) crescenti di NPE;
- b) livello elevato o crescente di FBE;
- c) livello elevato o crescente di garanzie escusse;
- d) bassi tassi di copertura;
- e) indicatori di allerta precoce violati;
- f) un Texas ratio elevato;
- g) la qualità e l’adeguatezza dell’attività di recupero.
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14. Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.
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Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.
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15. Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate …
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Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività e in particolare gli enti creditizi possono conformarsi alle sezioni 4 e 5 in base ai criteri di proporzionalità specificati nella sezione 4, titolo I, degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna4 . Inoltre, se le autorità competenti classificano l’ente creditizio ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale facendolo rientrare nella categoria 3 o 4 [secondo le indicazioni degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)5 ], gli orientamenti dovrebbero essere applicati in modo proporzionale. Il principio di proporzionalità nell’applicazione dei presenti orientamenti riguarderà, in particolare, la semplificazione degli obblighi per l’operatività e i dispositivi di governo societario che sostengono le strategie sulle NPE degli enti creditizi (sezione 5).
4 Orientamenti sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2017/11). 5 Descritte nella sezione 2.1.1 «Classificazione degli enti» degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13).
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16. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …
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La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un ente appartenente alla categoria 3 o 4 dello SREP può essere ottenuta allineando la valutazione con il modello di livello minimo di ingaggio dello SREP, che garantisce un approccio basato sul rischio in materia di vigilanza e considera la rilevanza sistemica dell’ente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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