+Ambito di applicazione
---+7. I presenti orientamenti si applicano all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che impone …
---+8. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali …
---+9. Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle …
---+10. Ai fini dell’applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e …
---+11. Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a …
---+12. Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del …
---+13. Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di …
---+14. Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.
---+15. Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate …
---+16. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
7. I presenti orientamenti si applicano all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che impone …

I presenti orientamenti si applicano all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE2 , che impone agli enti di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché meccanismi di controllo interno adeguati.


2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

8. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali orientamenti su base individuale, subconsolidata e consolidata in linea con l’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.

9. Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle …

Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle definizioni di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, come definito all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione3 .


3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

10. Ai fini dell’applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e …

Ai fini dell’applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e alle esposizioni oggetto di concessioni di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, le esposizioni da negoziazione comprendono le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 86 del regolamento (UE) n. 575/2013.

11. Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a …

Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a livello consolidato, subconsolidato o individuale dovrebbero applicare le sezioni 4 e 5 di questi orientamenti agli enti che hanno percentuali di crediti deteriorati lordi superiori al limite stabilito.

12. Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del …

Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del 5 %, ma presentino un tasso elevato o una quantità rilevante di NPE in singoli portafogli o portafogli singoli con una concentrazione specifica di NPE in una regione geografica, un settore economico o un gruppo di clienti connessi, le autorità competenti possono imporre agli enti creditizi di applicare le sezioni 4 e 5 a livello di questi portafogli.

13. Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di …

Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di cui al paragrafo 11 che dovrebbero applicare le sezioni 4 e 5. Le autorità competenti dovrebbero imporre l’applicazione di queste sezioni qualora rilevino indicazioni di deterioramento della qualità degli attivi. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi e delle loro interazioni quando valutano l’applicabilità delle sezioni 4 e 5:

  • a) flussi in ingresso (inflow) crescenti di NPE;
  • b) livello elevato o crescente di FBE;
  • c) livello elevato o crescente di garanzie escusse;
  • d) bassi tassi di copertura;
  • e) indicatori di allerta precoce violati;
  • f) un Texas ratio elevato;
  • g) la qualità e l’adeguatezza dell’attività di recupero.
14. Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.

Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.

15. Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate …

Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività e in particolare gli enti creditizi possono conformarsi alle sezioni 4 e 5 in base ai criteri di proporzionalità specificati nella sezione 4, titolo I, degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna4 . Inoltre, se le autorità competenti classificano l’ente creditizio ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale facendolo rientrare nella categoria 3 o 4 [secondo le indicazioni degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)5 ], gli orientamenti dovrebbero essere applicati in modo proporzionale. Il principio di proporzionalità nell’applicazione dei presenti orientamenti riguarderà, in particolare, la semplificazione degli obblighi per l’operatività e i dispositivi di governo societario che sostengono le strategie sulle NPE degli enti creditizi (sezione 5).


4 Orientamenti sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2017/11).

5 Descritte nella sezione 2.1.1 «Classificazione degli enti» degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13).

16. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …

La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un ente appartenente alla categoria 3 o 4 dello SREP può essere ottenuta allineando la valutazione con il modello di livello minimo di ingaggio dello SREP, che garantisce un approccio basato sul rischio in materia di vigilanza e considera la rilevanza sistemica dell’ente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/