+6.2.2 Efficienza ed efficacia delle attività di concessione
---+136. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare la qualità delle attività di concessione per …
---+137. Gli enti creditizi dovrebbero misurare l’efficienza del processo di riconoscimento delle …
---+138. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare l’efficacia delle misure di concessione riconosciute. …
---+139. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare gli indicatori relativi alle attività di concessione …

6.2.2 Efficienza ed efficacia delle attività di concessione

6.2.2 Efficienza ed efficacia delle attività di concessione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
136. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare la qualità delle attività di concessione per …

Gli enti creditizi dovrebbero monitorare la qualità delle attività di concessione per garantire che non siano usate per procrastinare la valutazione di irrecuperabilità dell’esposizione. Il monitoraggio dovrebbe includere le attività di concessione concernenti tanto le esposizioni in bonis quanto quelle deteriorate e differenziare tra i diversi tipi di portafogli e misure di concessione.

137. Gli enti creditizi dovrebbero misurare l’efficienza del processo di riconoscimento delle …

Gli enti creditizi dovrebbero misurare l’efficienza del processo di riconoscimento delle misure di concessione e monitorare la durata del processo decisionale e i volumi delle misure di concessione in ogni fase del processo di riconoscimento.

138. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare l’efficacia delle misure di concessione riconosciute. …

Gli enti creditizi dovrebbero monitorare l’efficacia delle misure di concessione riconosciute. Tale monitoraggio dovrebbe misurare il grado di successo della misura di concessione e se il debitore rispetta gli obblighi contrattuali modificati e l’esposizione è in bonis. Andrebbero utilizzate le seguenti metriche per portafoglio e per tipologia di misura di concessione.

  • a) Tasso di rientro in bonis delle esposizioni oggetto di concessioni e tasso di esposizione riclassificato come deteriorato: gli enti creditizi dovrebbero pertanto condurre un’analisi per anzianità e verificare il comportamento delle esposizioni oggetto di concessioni dalla data della modifica per calcolare il tasso di rientro in bonis. L’analisi dovrebbe essere svolta separatamente per le esposizioni rientrate in bonis con e senza misure di concessione.
  • b) Tasso di recuperi per cassa: gli enti creditizi dovrebbero monitorare i recuperi per cassa da FBE.
  • c) Cancellazione: qualora il riconoscimento di una misura di concessione determini una cancellazione parziale, gli enti creditizi dovrebbero registrare e monitorare tali esposizioni rispetto a un bilancio approvato relativo alle perdite. Il valore attuale netto delle perdite connesse alla decisione di cancellazione di una esposizione irrecuperabile andrebbe monitorato rispetto al tasso di rientro in bonis.
139. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare gli indicatori relativi alle attività di concessione …

Gli enti creditizi dovrebbero monitorare gli indicatori relativi alle attività di concessione utilizzando una scomposizione significativa, che potrebbe includere la tipologia e la durata degli arretrati, il tipo di esposizione, le probabilità di recupero, l’entità delle esposizioni o l’ammontare totale delle esposizioni dello stesso debitore o gruppo di clienti connessi nonché il numero di soluzioni di concessione applicate in passato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/