+7. Esame di merito: valutazione della natura strutturale delle posizioni e dell’intenzione di copertura di un coefficiente
---+27. Le seguenti posizioni dovrebbero essere considerate posizioni di natura strutturale: (a) …
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7. Esame di merito: valutazione della natura strutturale delle posizioni e dell’intenzione di copertura di un coefficiente
Valutazione della natura strutturale di una posizione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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27. Le seguenti posizioni dovrebbero essere considerate posizioni di natura strutturale: (a) …
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Le seguenti posizioni dovrebbero essere considerate posizioni di natura strutturale: - (a) laddove l’ente che richiede l’autorizzazione di cui all’articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 applica le disposizioni del suddetto regolamento su base individuale, una posizione in una valuta pertinente che corrisponde a investimenti in filiazioni incluse nello stesso perimetro di consolidamento dell’ente che richiede l’autorizzazione;
- (b) laddove l’ente che richiede l’autorizzazione di cui all’articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 applica le disposizioni del suddetto regolamento su base consolidata, una posizione per la quale sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
7 - (i) la posizione deriva da un investimento in una filiazione inclusa nel perimetro di consolidamento;
- (ii) la valuta della posizione coincide con la valuta utilizzata per le segnalazioni dalla filiazione che detiene l’elemento al quale corrisponde tale posizione.
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28. Altre posizioni che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 27 potrebbero essere …
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Altre posizioni che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 27 potrebbero essere considerate di natura strutturale qualora vi sia un’adeguata giustificazione che dovrebbe essere formulata considerando quanto segue: - (a) se tali posizioni sono collegate alla natura transfrontaliera dell’ente;
- (b) se tali posizioni sono collegate a un’attività dell’ente che è consolidata e stabile nel tempo;
- (c) il modo in cui l’ente prevede di gestire tali posizioni nel tempo.
Valutazione dell’intenzione di copertura di un coefficiente: governance e strategia di gestione dei rischi delle posizioni di natura strutturale
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29. Affinché le autorità competenti siano in grado di stabilire che la posizione nella valuta …
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Affinché le autorità competenti siano in grado di stabilire che la posizione nella valuta pertinente è stata assunta o è mantenuta ai fini della copertura del relativo coefficiente, dovrebbero essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - (a) l’ente gestisce e documenta il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di tali posizioni;
| (b) il quadro | di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) stabilisce | |
l’obiettivo di salvaguardare il coefficiente dalle variazioni del tasso di cambio nel tempo mediante un’adeguata copertura e prevede che ciò sia valutato mediante sia misure quantitative che criteri qualitativi; - (c) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) specifica un livello massimo accettabile di tolleranza per la sensibilità del coefficiente rispetto alle
| variazioni | del tasso di cambio e descrive in dettaglio i criteri e la metodologia per | |
determinare tale livello di tolleranza. I criteri per la definizione del livello di tolleranza dovrebbero comprendere tutte le componenti suscettibili di comportare una variazione del valore assunto dalla sensibilità e ogni specificità della valuta; - (d) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) stabilisce il livello massimo accettabile della perdita che l’ente potrebbe sostenere a causa della scelta di
| mantenere paragrafo 2, | le posizioni per le quali è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 352, del regolamento (UE) n. 575/2013; | 8 | | (e) il quadro di | riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) è collegato | al |
quadro di riferimento per la propensione al rischio dell’ente e alla gestione complessiva dei rischi dell’ente, nonché a tutti i documenti utili approvati dall’alta dirigenza o dal consiglio di amministrazione dell’ente; | (f) il quadro | di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) contiene | |
l’avvertenza esplicita che la posizione aperta mantenuta ai fini della copertura del coefficiente sarà causa di perdite a seguito del deprezzamento della valuta pertinente, e che la copertura del coefficiente comporta un aumento della volatilità dei fondi propri per via delle variazioni del relativo tasso di cambio; - (g) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) e la documentazione che lo descrive sono approvati dal consiglio di amministrazione dell’ente;
- (h) il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) specifica una strategia volta a conseguire l’obiettivo di cui alla lettera b), che tenga conto almeno di:
- (i) indicare la definizione dei confini tra le posizioni considerate dall’ente di natura strutturale e assunte allo scopo di attuare una copertura del coefficiente, da un lato, e le posizioni di natura differente, dall’altro, e richiedere che tali confini siano utilizzati dall’ente nell’assumere una nuova posizione nella valuta pertinente;
- (ii) indicare le posizioni che l’ente intende aprire o chiudere per raggiungere l’obiettivo di cui alla lettera b);
- (iii) richiedere la documentazione comprovante entrambi i seguenti aspetti:
| - | che l’apertura o la chiusura di tali posizioni non comporta alcuna incoerenza con la gestione complessiva dei rischi dell’ente o con la gestione dei rischi che qualsiasi entità rientrante nel perimetro di consolidamento possa applicare su base individuale; | | | - | che l’apertura o la chiusura di tali posizioni è coerente con i quadri di riferimento per la gestione dei rischi che qualsiasi entità rientrante nel perimetro di consolidamento possa attuare nell’applicare la disposizione di cui all’articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini della copertura dei coefficienti a un altro livello di consolidamento; | 9 |
- (iv) descrivere, ove applicabile, in che modo le posizioni che sono state assunte al solo scopo di attuare la copertura del coefficiente conformemente ai paragrafi 2 5 e 2 6 sono gestite al fine di raggiungere l’obiettivo di cui alla lettera b);
- (i) la strategia di cui alla lettera h ) ha un orizzonte temporale di almeno sei mesi;
- (j) la documentazione che descrive il quadro di riferimento per la gestione dei rischi di cui alla lettera a) comprende tutto quanto segue:
- (i) un’indicazione dei dati e delle cifre sui fondi propri utilizzati per il calcolo delle misure quantitative di cui alla lettera b) e della posizione aperta netta massima di cui al paragrafo 31;
- (ii) nel caso in cui l’ente abbia assunto alcune posizioni al solo scopo di attuare la copertura di un coefficiente conformemente ai paragrafi 25 e 26, la prova che tali posizioni sono state assunte esclusivamente a tale scopo;
- (iii) una descrizione delle semplificazioni operate ai fini del calcolo della posizione aperta netta massima e un’analisi dell’effetto di tali semplificazioni sul valore assunto da tale posizione aperta netta massima conformemente al paragrafo 31, fornendo almeno un’analisi del divario che dimostri che le semplificazioni operate non conducono a una sopravvalutazione della posizione aperta netta massima.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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